Con riferimento all’istituto dell’esame congiunto, l’art. 26, comma l, del DPR n. 164/2002, stabilisce che, una volta decorsi i termini previsti per la conclusione di tale procedura, “le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive” e che “dell’esito dell’esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti”.
In conformità alla predetta disciplina normativa, il Tavolo chiarisce che l’Amministrazione, al termine dell’esame congiunto, è tenuta ad inviare alle OO.SS. formale comunicazione delle determinazioni assunte ovvero i provvedimenti conseguenti adottati.
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