Il Regolamento Congressuale per il VII Congresso Nazionale

Regolamento congressuale per il VII Congresso Nazionale
 
TITOLO PRIMO – Norme generali
TITOLO SECONDO – VII Congresso
TITOLO TERZO
TITOLO QUARTO – Congressi di base
TITOLO QUINTO – Elezione degli organi dirigenti provinciali, regionali e nazionali
TITOLO PRIMO
Norme generali
 
Capitolo I
Articolazione fasi congressuali
 
Articolo 1
Il VII Congresso Nazionale del Siulp si articola nelle seguenti fasi:
a) assemblee congressuali di base nei posti di lavoro;
b) Congresso Provinciale;
c) Congresso Regionale;
d) Congresso Nazionale.
 
Articolo 2
Il Consiglio Generale del SIULP fissa le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi ai vari livelli con le seguenti scadenze:
a) Congressi Provinciali e Regionali entro il 15 novembre 2011;
b) Congresso Nazionale entro il 15 dicembre 2011.
Gli atti congressuali e i verbali di elezione dei delegati, pena l’esclusione dal Congresso, devono pervenire entro il 20 novembre 2011.
Il Direttivo Regionale e Provinciale delibera in analogia per il proprio Congresso.
Con votazione a parte approva le eventuali proposte di modifiche statutarie, quelle alle tesi congressuali e al regolamento dei Probiviri deliberate dal Consiglio Generale Nazionale.
 
Articolo 3
I delegati al Congresso Nazionale sono eletti tassativamente sulla base degli iscritti risultanti dai tabulati del mese di gennaio 2011.
Per i Congressi Provinciali e Regionali i delegati sono determinati sulla base dell’ultimo tabulato precedente alla celebrazione degli stessi.
Tutti gli iscritti risultanti dal tabulato del mese precedente a quello in cui si celebra il congresso, possono essere eletti nei vari organismi anche se non delegati.
 
Articolo 4
I delegati impossibilitati a presenziare al Congresso trasferiscono il proprio mandato ad altro delegato su convalida della Commissione verifica poteri in sede congressuale.
In sede di svolgimento del Congresso i delegati impossibilitati a partecipare alla votazione possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato.
Nessun delegato può cumulare più di due deleghe compresa la propria.
 
Articolo 5
E’ obbligatoria la discussione, sui singoli posti di lavoro, delle bozze relative alle tesi congressuali, allo statuto e al regolamento dei probiviri con effettiva partecipazione al dibattito degli iscritti.
Il verbale dovrà in pèarticolare riportare espressamente la discussione sulle bozze relative alle tesi, allo statuto e al regolamento dei probiviri, le mozioni eventualmente avanzate, le posizioni rappresentate e sostenute.
In caso di “eventuale” accorpamento di posti di lavoro a fini di elezione dei delegati di base, vanno considerati esclusivamente i criteri di affinità degli uffici interessati.
Le modalità relative alla partecipazione dei delegati in proporzione al numero degli iscritti, tenuto conto delle specialità, sono fissate dai Direttivi/Consigli Provinciali e Regionali per i Congressi di loro competenza.
Per il Congresso Nazionale il rapporto è fissato in 1 delegato ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50. Per le province con frazioni inferiori ai 50 iscritti, il Segretario Provinciale eletto parteciperà ai lavori del Congresso Nazionale senza diritto di voto.
 
 
Capitolo II
Modalità elettive
Elezione dei delegati al Congresso – Elezione del Consiglio Generale – Elezione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti – Elezione del Collegio dei Probiviri
 
Articolo 6
L’elezione avviene:
a) su lista unica bloccata su un numero pari al componenti da eleggere, a condizione che non venga presentata altra lista;
b) su più liste con un numero massimo dei candidati per lista uguale ai posti da coprire, il metodo di calcolo è il proporzionale fisso;
c) su lista unitaria, con il maggioramento di 1/3 in rapporto ai posti da coprire, salvo che non venga presentata altra lista;
d) nel caso previsto dal punto c), e comunque quando si presentano più liste, è obbligatoria la votazione a scrutinio segreto.
E’ ammessa la presentazione delle liste esclusivamente:
a) pèer l’elezione del Consiglio Generale;
b) per l’elezione del Consiglio o del Direttivo Provinciale e Regionale;
c) per l’elezione del Segretario Generale Nazionale, Regionale e Provinciale;
d) per l’elezione dei delegati alle Assemblee congressuali di base, al Congresso Provinciale, Regionale e Nazionale nonché, per l’elezione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Probiviri.
 
Articolo 7
Le liste dei candidati, per essere valide, devono essere presentate da almeno il 10% degli aventi diritto al voto per i livelli provinciali, regionali, nazionali.
Da almeno il 20% per le assemblee congressuali di base sul posto di lavoro.
Ogni delegato può sottoscrivere solo una lista, in caso di sottoscrizione di più liste sono nulle tutte le sottoscrizioni.
I sottoscrittori di una lista non possono candidarsi in una lista diversa.
Ogni candidato potrà far parte di una sola lista.
Nel caso di presentazione di più liste, il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore al numero degli eleggibili.
Ogni lista può chiedere il solo voto di lista indicando preventivamente quale sarà l’ordine degli eventuali eletti.
Nel caso di lista unitaria maggiorata di un terzo in rapporto ai posti da coprire, si possono esprimere preferenze fino a tre settimi degli eleggibili.
La scheda è nulla se si indicano candidati di liste diverse.
A parità di preferenze è eletto il delegato iscritto da maggior tempo al SIULP e, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano d’età.
 
 
TITOLO SECONDO
VII Congresso
 
Capitolo I
Norme generali per lo svolgimento dei congressi
 
Articolo 8
Partecipano ai Congressi con diritto di voto e di parola, i delegati eletti nei vari Congressi di livello inferiore, secondo le norme previste dal presente regolamento.
Partecipano, con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti delle Segreterie, dei Collegi dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Probiviri.
 
 
Capitolo II
Commissioni del Congresso
 
Articolo 9
I Congressi eleggono, in apertura dei lavori:
a) la Presidenza;
b) la Commissione verifica poteri;
c) la Commissione statuto;
d) la Commissione elettorale;
e) la Commissione mozioni.
 
Articolo 10
Le Commissioni verifica poteri sono così composte:
– assemblee congressuali 2 componenti, eletti dall’assemblea congressuale di base tra gli aventi diritto al voto sul posto di lavoro;
– congresso provinciale 2 delegati;
– congresso regionale 2 delegati;
– congresso nazionale 5 delegati
e hanno il compito di:
a) esaminare e convalidare le deleghe
b) autorizzare il trasferimento di deleghe.
 
Articolo 11
Le Commissioni per lo statuto sono composte da 3 membri e hanno il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifiche statutarie.
Le commissioni raccolgono tutte le proposte e unificano quelle di contenuto analogo.
 
Articolo 12
Le Commissioni elettorali sono così composte:
– assemblee congressuali 2 delegati;
– congressi provinciali 2 delegati;
– congressi regionali 2 delegati;
– congresso nazionale 5 delegati.
Essi hanno il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione.
Altresì hanno il compito di esaminare e decidere su tutte le vertenze riguardanti la votazione per l’elezione degli organi statutari.
Esse effettuano le operazioni di scrutinio nelle elezioni e nelle votazioni a scrutinio segreto e di conteggio dei voti in quelle per alzata di delega o per appello nominale.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e avvengono alla presenza dei delegati.
L’appartenenza alle Commissioni elettorali è incompatibile con la candidatura a cariche elettive congressuali.
 
Articolo 13
Le Commissioni mozioni sono composte da:
– assemblee congressuali 2 delegati;
– congressi provinciali 2 delegati;
– congressi regionali 2 delegati;
– congresso nazionale 5 delegati.
Hanno il compito di predisporre e coordinare i documenti finali, sulla base delle tesi congressuali e delle mozioni prodotte dai Congressi di livello inferiore.
 
 
TITOLO TERZO
 
Capitolo I
Svolgimento dei lavori congressuali
 
Articolo 14
a) I congressisti che intendono prendere la parola nel corso del dibattito devono presentare la richiesta scritta servendosi dell’apposito modulo.
b) I congressisti che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola nell’ordine di iscrizione.
c) Coloro che chiedono di parlare per presentare una mozione d’ordine ne hanno diritto al termine dell’intervento che in quel momento si sta svolgendo.
d) Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle mozioni d’ordine hanno diritto di parola un congressista che parla a favore e uno che parla contro.
e) La durata dell’intervento del congressista non può superare i 10 minuti. Gli interventi possono essere anche consegnati in forma scritta alla Presidenza.
f) Gli interventi per la presentazione di mozioni d’ordine non possono superare i 5 minuti.
g) Gli interventi sulle mozioni d’ordine, limitati ad un congressista che parla a favore e a uno che parla contro, non possono superare i 3 minuti.
h) Il congressista che al momento dell’intervento non è presente in sala, viene posto in coda all’ordine degli interventi.
La presidenza del Congresso conclude i propri lavori con la convocazione del Consiglio Generale o del Direttivo che, riunito dal membro più anziano di età, procederà all’elezione della nuova presidenza.
 
Articolo 15
Le votazioni avvengono:
a) per alzata di delega;
b) a scrutinio segreto.
La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere sostenuta da almeno 1/3 dei delegati.
Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 minuti.
 
Articolo 16
In tutte le votazioni ogni delegato vota secondo le deleghe rappresentate.
Le deleghe hanno valore solo per le elezioni nei congressi. In tutte le altre votazioni negli organismi sia per le elezioni che per le mozioni le deleghe non sono ammesse.
 
 
TITOLO QUARTO
Congressi di base
 
Capitolo I
Congressi di base sui posti di lavoro
 
Articolo 17
Le assemblee congressuali di base devono essere convocate, previa adeguata preparazione, al fine di stimolare la partecipazione più ampia di tutti i lavoratori della Polizia.
La convocazione delle assemblee congressuali di base deve essere pubblicizzata con apposita affissione in bacheca sindacale almeno 5 giorni prima della data fissata per il congresso utilizzando le ore retribuite per le assemblee come stabilito dalla legge 121/81.
Il congresso della sezione sindacale è composto dall’assemblea generale degli iscritti.
Possono partecipare anche i non iscritti con solo diritto di parola.
 
Articolo 18
L’elettorato attivo e passivo appartiene solo agli iscritti al Siulp.
Possono votare ed essere candidati coloro che risultano iscritti nell’ultimo tabulato precedente all’elezione redatto dall’Amministrazione e sono in regola con il pagamento dei contributi associativi.
 
Articolo 19
A conclusione dei lavori l’assemblea congressuale di base procede:
a) alla votazione per approvare la bozza delle tesi, dello statuto e del regolamento dei probiviri o mozioni congressuali ed eventuali documenti;
b) all’elezione dei rappresentanti della sezione sindacale;
c) all’elezione dei delegati al congresso provinciale, sulla base di criteri fissati dal direttivo/consiglio provinciale.
 
Articolo 20
Tutte le operazioni congressuali di base debbono essere verbalizzate da una commissione di almeno due componenti, la quale trasmette tutti gli atti alla Segreteria Provinciale.
La Segreteria Provinciale fornisce ad ogni seggio elettorale l’elenco degli aventi diritto al voto.
Le candidature sono sottoscritte per accettazione.
 
 
Capitolo II
Congressi Provinciali
 
Articolo 21
In ogni provincia dovrà tenersi il Congresso Provinciale, in base alle modalità, tempi e criteri stabiliti dal consiglio generale provinciale o direttivo provinciale.
Dovrà eleggere i delegati al Congresso Nazionale e Regionale sulla base del rapporto fissato dal direttivo/consiglio provinciale
 
Articolo 22
Partecipano al Congresso Provinciale con diritto di voto e di parola i delegati eletti nei Congressi di base sui posti di lavoro.
Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti della Segreteria Provinciale ed il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
 
Articolo 23
Il numero dei componenti del Direttivo Provinciale deve essere proporzionale al numero degli iscritti e deve comunque essere contenuto tra le dodici e le quaranta unità.
 
Articolo 24
Nelle province con almeno mille iscritti può essere costituito il Direttivo provinciale o il Consiglio Generale, con un numero di componenti compreso tra le cinquanta e le ottanta unità.
Il Consiglio Generale elegge al proprio interno il Segretario Generale Provinciale, la Segreteria Provinciale e il Direttivo Provinciale.
 
 
Capitolo III
Congresso Regionale
 
Articolo 25
In ogni regione dovrà tenersi il congresso regionale in base alle modalità, tempi e criteri stabiliti dal direttivo regionale.
 
Articolo 26
Partecipano al Congresso Regionale con diritto di voto e di parola i delegati eletti nei Congressi Provinciali.
Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti della Segreteria Regionale, del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Probiviri.
 
Articolo 27
Il numero dei componenti del Direttivo Regionale deve essere proporzionale al numero degli iscritti nella regione, e non può essere superiore alle quaranta unità.
 
 
TITOLO QUINTO
Elezione degli organi dirigenti provinciali, regionali e nazionali
 
Capitolo I
 
Articolo 28
La Presidenza del Congresso conclude i propri lavori con la Convocazione del Consiglio Generale o del Direttivo che, riunito dal membro più anziano di età, procederà all’elezione della nuova Presidenza.
Per le operazioni di voto si avvale di una commissione elettorale di tre persone elette dal Consiglio Generale o dal Direttivo.
 
Articolo 29
Il Direttivo o il Consiglio Generale elegge il Segretario Gnerale e su proposta di questo la Segreteria.
 
Articolo 30
Il Segretario Generale viene eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi a scrutinio segreto, detratte le schede bianche e le schede nulle.
In caso di candidatura unica è ammesso il voto palese. In caso di più candidature, ciascuna di esse deve essere presentata da almeno il 30% degli aventi diritto al voto.
L’elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.
Qualora ci siano più di due candidature e nessuna raggiunge in prima votazione la maggioranza di cui al primo comma, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti e risulterà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti.
 
Articolo 31
E’ compito della presidenza del Congresso predisporre il materiale necessario per le votazioni.
 
Articolo 32
Il voto viene espresso segretamente.
La scheda votata viene immediatamente immessa nell’urna.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
 
Articolo 33
Il presente regolamento mantiene la propria efficacia e regola la vita dell’organizzazione tra un Congresso e l’altro.