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Congedo paternità Polizia di Stato: art. 24 co. 3 D.P.R. 57/2022 e art. 27-bis D.Lgs. 151/2001

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Congedo paternità Polizia di Stato: art. 24 co. 3 D.P.R. 57/2022 e art. 27-bis D.Lgs. 151/2001

Congedo di paternità per il personale della Polizia di Stato - coordinamento tra l'art. 24, comma 3, del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, e l'art. 27-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Riportiamo il testo della lettera inviata al Dipartimento della P.S. il 2 novembre 2026, dalla Segreteria Nazionale:

“Con la presente si intende sollevare la questione interpretativa, in materia di congedo di paternità obbligatorio, concernente il coordinamento tra la disciplina contrattuale rinveniente dall'art. 24, comma 3, del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, e la previsione di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

In particolare, l'art. 24, comma 3, del citato D.P.R. n. 57/2022 contempla una specifica previsione in favore del personale della Polizia di Stato, riconoscendo due giorni di congedo per paternità, da fruire entro la prima settimana dalla nascita del figlio, con esclusione degli stessi dal limite massimo del congedo straordinario.

Successivamente, il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto, nel D.Lgs. n. 151/2001, l'art. 27-bis che riconosce al padre lavoratore il diritto a dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

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Alla luce di tale evoluzione normativa, sorge l’esigenza di chiarire se la disposizione contrattuale sopra richiamata sia ancora vigente e in che termini debba coordinarsi con la disciplina generale sopravvenuta atteso che, in alcuni uffici, si ritiene che la stessa sia stata assorbita nel congedo parentale di cui al D. Lgs. 151/2001 e che tale “assorbimento” sarebbe comprovato dall’assenza di una specifica distinta impostazione applicativa nel PS Personale.

Non sfugge, tuttavia, all’attento interprete che il comma 1 dell'art. 24 del D.P.R. n. 57/2022 stabilisce espressamente che, «oltre a quanto previsto» dal D.Lgs. n. 151/2001, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni speciali ivi elencate. Tale formulazione, a nostro avviso, sembra deporre a favore del carattere aggiuntivo delle tutele previste dalla disposizione contrattuale, rispetto a quelle riconosciute dalla normativa generale anche in considerazione del diverso lasso temporale nel quale debbano essere usufruiti i due istituti che ne esplicita e corrobora la diversa ratio.

Per le sopra esposte ragioni, questa O.S. ritiene che la disposizione contrattuale sia pienamente vigente e non debba ritenersi assorbita dall’articolo 27-bis del d.lgs 151/2001 con la conseguente cumulabilità dei congedi previsti da entrambe le richiamate disposizioni, con esclusione dal limite massimo del congedo straordinario.

La questione assume particolare rilievo ai fini della corretta applicazione degli istituti di tutela della genitorialità e dell'uniformità di trattamento del personale della Polizia di Stato, anche in considerazione delle possibili ricadute sulla gestione amministrativa delle assenze e sul riconoscimento dei diritti spettanti agli interessati.

La definizione della questione consentirebbe di fornire un'indicazione certa agli uffici e al personale interessato, assicurando uniformità applicativa e prevenendo possibili disparità di trattamento.

In particolare, si ritiene opportuno che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza chiarisca espressamente che la previsione di cui all'art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 57/2022 conserva una propria autonomia rispetto al congedo di paternità obbligatorio disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, tenendo conto della formulazione del comma 1 del medesimo art. 24 e della necessità di coordinare le disposizioni senza presumere, in assenza di un puntuale riscontro normativo. l'automatico assorbimento della tutela speciale.

Tanto premesso, si prega di far conoscere se quanto rappresentato in ordine al coordinamento normativo di cui all’oggetto sia condiviso da codesto Dipartimento e di valutare conseguentemente la possibilità di emanare direttive applicative agli uffici territoriali e aggiornare gli applicativi del PS personale. Si resta in attesa di un cortese, sollecito riscontro.”

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