Legittimo escludere gli atti persecutori (stalking) dal novero dei reati per i quali è possibile l’estinzione mediante condotte riparatorie
· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 154, depositata il 25 settembre 2926, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Reggio Emilia – dell’articolo 162-ter, quarto comma, del codice penale (Estinzione del reato per condotte riparatorie), sollevate in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
La Corte ha ritenuto che, per il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del codice penale, non è irragionevole la scelta legislativa di escludere che, in assenza della remissione della querela, la condotta riparatoria dello stalker possa estinguere il reato.
Si tratta, infatti, di un reato grave che cagiona alla vittima uno stato di paura, di ansia, di timore per l’incolumità propria o dei propri cari, o un mutamento delle sue abitudini di vita.
La Corte ha osservato, inoltre, che la tutela contro gli atti persecutori è coerente con la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), che impegna gli Stati firmatari ad adottare le misure necessarie per penalizzare il comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.
(Fonte: Corte Costituzionale)
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