Limiti all’installazione di sistemi di videosorveglianza privata
· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Con Provvedimento n. 173 del 27 aprile 2023 il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato il proprietario di uno stabile che aveva installato un sistema di videosorveglianza, composto da undici telecamere, posizionate sul muro perimetrale dell’abitazione, funzionanti e idonee alla rilevazione, alla registrazione e alla conservazione delle immagini. In particolare, dall’accertamento eseguito, risultava che sei telecamere riprendevano la strada pubblica.
Dalla successiva richiesta di informazioni risultava che l’impianto di videosorveglianza era stato installato per finalità di sicurezza e tutela della proprietà privata e che l’angolo visuale di due telecamere ricomprendeva anche la via comunale di passaggio adiacente all’immobile e le limitrofe proprietà confinanti.
La parte interessata, informata dall’Ufficio della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a suo carico, non inviava alcuna documentazione al riguardo, né forniva, come richiesto, indicazioni in ordine alle misure adottate per rendere conforme il trattamento al Regolamento, con particolare riferimento alla modifica dell’angolo di visuale delle telecamere in modo da evitare la ripresa di aree che non siano di pertinenza o l’adozione di idonee misure, quali ad. es. l’oscuramento digitale delle aree eccedenti.
Nel provvedimento sanzionatorio, si osserva che, in base all’art. 2, par. 2 del Regolamento, quando il trattamento è effettuato da una “persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”, non trovano applicazione le disposizioni del Regolamento. A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.
Il Garante ribadisce che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree inerenti al proprio domicilio e loro pertinenze sono quindi da ritenersi escluse dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non riprendano aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).
In tali circostanze, dunque, il trattamento effettuato deve ritenersi illecito.
Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti). In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (reperibile sul sito dell’Autorità www.gpdp.it, doc. web 1712680).
Nel caso che ci occupa, alla luce delle risultanze dell’istruttoria che ha evidenziato che la ripresa delle aree ultronee rispetto a quelle di pertinenza è avvenuta in assenza di idonei presupposti di legittimità, il Garante ha ritenuto il trattamento contrario al principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a, del Regolamento, nonché priva di idonei presupposti di legittimità ai sensi dell’art. 6 del medesimo Regolamento.
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Videosorveglianza domestica con telecamere puntate verso la strada pubblica



