Tutela legale, parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato e sindacato del giudice amministrativo
· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Sul nr. 34 del 22 agosto 2026 del flash avevamo commentato la sentenza con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) con la sentenza N. 00003/26 Pronunciata il 18 marzo e pubblicata il successivo 8 luglio 2026 ha cristallizzato il seguente principio di diritto: «Il giudice amministrativo, una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall’Avvocatura dello Stato sull’istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, non si deve necessariamente limitare all’annullamento del parere e del provvedimento finale del procedimento. Su domanda dell’interessato e laddove sia acquisita in atti tutta la documentazione necessaria, il giudice può accertare l’importo delle spese spettanti al dipendente a titolo di rimborso, facendo diretta applicazione della disciplina vigente».
Il principio affermato risolve un contrasto giurisprudenziale, tra Cassazione civile e Consiglio di Stato, che pregiudicava il diritto alla tutela legale dei dipendenti pubblici a regime pubblicistico. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha così inteso aderire all’indirizzo della Cassazione secondo cui dall’art. 31, comma 3, del codice di procedura amministrativo, si trae la regola per cui il giudice amministrativo può sempre procedere all’accertamento della fondatezza della pretesa, salvo che vi si frapponga l’ostacolo dato dalla non sostituibilità dell’assetto di interessi, la cui configurazione sia stata demandata espressamente dal legislatore alla pubblica amministrazione.
Su queste basi il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, ha respinto l’appello della P.A. e confermato la quantificazione delle spese di tutela legale così come determinate dal giudice di primo grado che aveva disatteso la quantificazione operata dall’Avvocatura dello Stato con il proprio parere di congruità. Oggi il Servizio contenzioso e affari legali della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S., con la circolare N. 555/V-RS/prot. 0017788 del 2 ottobre 2026 ha emanato direttive adeguando la propria posizione in ordine alle determinazioni dell’alto consesso amministrativo e precisando che dal "principio di diritto" enucleato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di derivano conseguenze procedimentali e processuali.
In sede procedimentale:
· l’onere dei dipendenti-istanti di documentare, in modo analitico, tutta l'attività defensionale effettivamente svolta dai rispettivi difensori in loro favore, ivi comprese le consulenze tecniche;
· il dovere del Servizio contenzioso e affari legali della Direzione centrale per le risorse umane, quale unità organizzativa responsabile del procedimento, di richiedere all'Avvocatura dello Stato competente ratione loci un parere congruamente motivato in ordine a tutte le voci documentate dai richiedenti;
· il dovere dell'Avvocatura dello Stato di fornire parere esaustivi, che, soprattutto in ordine alla mancata congruità di determinate voci documentate dagli istanti, ne esplichino, in modo chiaro e comprensibile, le ragioni, ai sensi e secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 551º.
In sede processuale:
· nel caso in cui il parere di congruità reso, in sede procedimentale, dall'Avvocatura dello Stato sia ritenuto non pienamente motivato in ordine a tutte le voci documentate nella istanza di anticipazione e/o di rimborso delle spese legali, onere dei dipendenti-istanti di richiedere, in alternativa o caducazione giudiziale del provvedimento finale dell'Amministrazione basato sul cennato atto consultivo vincolante reso dall'Organo legale, anche la condanna al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 3 e 34, comma 1, lettera c) del "Codice del processo amministrativo".
In caso di fondatezza dell'actio giudiziale, dovere del Giudice amministrativo adito di pronunciarsi, in ossequio al "principio di diritto" sancito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, rideterminando il quantum debeatur.
Articolo precedente
Legittimità delle clausole di esclusione dai concorsi pubblici

