Roma, 17 luglio 2025
Ai Segretari Provinciali e Regionali SIULP – LL.SS.
Agli iscritti SIULP – LL.SS.
Cari Colleghi,
come tutti immaginiamo sappiate, ieri pomeriggio, dopo un’indagine iniziata nel 2019 con circa 80 imputati, il Tribunale di Firenze ha scritto l’ultima pagina del processo di primo grado con un esito indubbiamente inaspettato.
Occorre sottolineare che il ruolo ricoperto dal Segretario Generale del SIULP è stato unicamente quello di sottoscrivere una convenzione con la Link Campus che estendeva agli iscritti SIULP lo stesso percorso formativo e le stesse modalità di studio e di tenuta degli esami già applicate da anni ad altre Forze di polizia, Forze armate e Polizie locali.
L’oggetto di indagine da parte della Procura di Firenze riguardava una associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati di falsità materiale e ideologica in atti pubblici e in certificazioni. L’inchiesta riguardava la convenzione stipulata tra il SIULP e la Link Campus University, che consentiva ai poliziotti iscritti al SIULP di Firenze di sostenere gli esami universitari nella propria città, in forma scritta e alla presenza di personale dell’università, senza doversi recare a Roma presso la sede principale dell’ateneo.
Era inoltre previsto che, frequentando un apposito corso online, i partecipanti potessero essere esonerati da alcuni esami, come consentito dai regolamenti universitari.
Tali modalità non erano né riservate né esclusive al SIULP o a Firenze. Infatti:
• le stesse procedure si sono svolte regolarmente anche a Milano, Bologna, Palermo, Torino, Catania, Reggio Calabria e Napoli;
• l’Università Link Campus aveva formalmente garantito la regolarità di tali procedure, confermando che esse erano conformi ai propri regolamenti interni e riconosciute dal Ministero.
Inizialmente la Procura di Firenze aveva ipotizzato reati di corruzione, ma non avendo trovato alcun riscontro né tantomeno prova della esistenza, attraverso la verifica sui conti correnti o dal contenuto delle intercettazioni, di elementi idonei a sostenere questa ipotesi, ha successivamente ri configurato l’accusa come associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la fede pubblica. Nel corso dell’udienza preliminare, il GUP ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti degli imputati dalla quasi totalità dei capi d’imputazione, riconoscendo la totale infondatezza delle accuse. La Procura ha impugnato tale decisione, ma anche la Corte d’Appello ha confermato la decisione del GUP, rigettando l’impugnazione.
L’originario impianto accusatorio, dunque, è stato quasi completamente smontato già in udienza preliminare, tant’è che il processo di primo grado si è quindi svolto su pochi capi residui.
All’esito del giudizio, il Tribunale:
• ha assolto gli imputati dai reati di cui agli arri. 476 e 479 c.p. per non aver commesso il fatto
• ha pronunciato condanna per Tart. 416 c.p. in relazione al solo art. 480 C.P. (Falsità ideologica commessa del P.U. in certificati o in autorizzazioni amministrative;
Nessun esame è stato ritenuto non valido né tantomeno vi è stata richiesta di invalidità e annullamento da parte della Procura sui percorsi formativi degli studenti.
Viene da chiedersi come il Tribunale sia potuto pervenire ad una pronuncia di condanna dopo che i circa 70 studenti nei cui confronti era stato originariamente ipotizzato il coinvolgimento nelle indagini erano stati prosciolti in udienza preliminare, così come erano stati prosciolti dalle ipotesi di reato inizialmente contestate anche il Segretario Generale del Siulp ed un componente del direttivo nazionale. A fronte di questo fatto, e di quanto è emerso nel corso del dibattimento, l’unico esito prevedibile non poteva che essere l’assoluzione dei nostri rappresentanti.
In definitiva la condanna al Segretario Generale e ad un solo componente del Direttivo nazionale, ai quali è stato attribuito un non meglio precisato “concorso” nell’associazione per delinquere volta a modificare atti amministrativi (gli esami), appare essere logicamente incompatibile con i proscioglimenti intervenuti nella precedente fase processuale.
Attenderemo quindi il deposito della motivazione della sentenza, che, date queste premesse, sarà certamente oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di appello.
Era prevedibile lo strepito esploso subito dopo la lettura della sentenza, senza nemmeno conoscere il testo del dispositivo e men che meno delle motivazioni. Un martellante, asfissiante sciacallaggio alimentato anche da chi, non potendo competere per capacità e concretezza con l’azione costruttiva e concludente del Siulp a tutela dei diritti della categoria, cerca di approfittare di questo episodio con la speranza di poterne capitalizzare gli effetti, nella consapevolezza di non poter avere altrimenti argomenti utili ad accrescere la propria consistenza associativa.
Vi rivolgiamo dunque l’invito a non cedere alle provocazioni, con la certezza che ben presto questi inappropriati e sconvenienti cori di sventura verranno tacitati.
La Segreteria Nazionale