Concorsi: il superamento del corso di formazione del candidato ammesso “in via cautelare” ha diversa valenza rispetto all’esito delle prove psico-attitudinali – Cons. Stato sent. nr. 5543/06 del 21.04.2006

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Concorsi: il superamento del corso di formazione del candidato ammesso “in via cautelare” ha diversa valenza rispetto all’esito delle prove psico-attitudinali. Il Consiglio di Stato, non ravvisando ragioni per doversi discostare dall’indirizzo giurisprudenziale formatosi in fattispecie pressocchè identiche, ha riaffermato il principio secondo cui l’attività di verifica della Commissione formata dai periti selettori, in caso di concorso per l’immissione nei ruoli della P.S., viene ad investire la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Il superamento del corso di formazione da parte del candidato ammesso a frequentarlo in via cautelare ha, invece, una diversa valenza rispetto all’esito delle prove psico-attitudinali. Il corso è, infatti, finalizzato ad un addestramento teorico e pratico e non è diretto alla verifica della presenza dei requisiti attitudinali previsti dalla vigente normativa ai fini di un proficuo inserimento nella Polizia di Stato.

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 5543/06 del 21.04.2006 – dep. 21.09.2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5543/2006

Reg.Dec.

N. 919 Reg.Ric.

ANNO 2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Ministero dell’interno in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;

contro

il Sig………….. rappresentato e difeso dall’avv. …………………… ed elettivamente domiciliato in Roma via …………, presso il dott. ………………..;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione staccata di Latina n.630 del 30 giugno 2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Sig………………..;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

Uditi l’avv. dello Stato Saulino e l’avv. …………… per delega dell’avv. ………………i;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza in epigrafe, il Tar del Lazio, Sez. distaccata di Latina, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto dal Sig……………..avverso il verbale di notifica del 30 novembre 1998, contenente il giudizio, propedeutico al provvedimento formale di esclusione, di non idoneità al servizio di polizia per difetto dei requisiti attitudinali di cui all’art.4 del DPR 23 dicembre 1983, n.904, con riferimento a carenze nel livello evolutivo, nel controllo emotivo e nell’adattabilità.

Riteneva il Tribunale che, nonostante gli atti istruttori acquisiti confermassero la legittimità dell’accertamento della non idoneità al servizio, la circostanza che, a seguito dell’ammissione con riserva disposta con ordinanza cautelare n.199\99, il ricorrente avesse superato gli esami finali del 150° corso di formazione per allievi agenti, conseguendo un giudizio di idoneità con la votazione di 84\100, contrastasse in modo stridente con la valutazione negativa dei requisiti attitudinali effettuata dalla Commissione. Ciò faceva ritenere che in sede di colloquio il ricorrente era stato tradito da un transitorio stato di emotività, forse non adeguatamente percepito dai componenti dell’organo esaminatore. Il positivo giudizio di idoneità alla fine del Corso faceva infatti presumere che egli non avesse avuto problemi a rapportarsi con gli altri allievi e istruttori, con un maggiore controllo delle proprie emozioni, adeguandosi alle regole senza subire sanzioni disciplinari. Il Collegio riteneva pertanto che la valutazione negativa della Commissione, se pure ben argomentata, fosse assorbita dal superamento del Corso, essendo palese che se effettivamente un aspirante avesse avuto le caratteristiche evolutive, emotive e di adattabilità individuate dalla Commissione, difficilmente avrebbe potuto superare il Corso. Il ricorso era così ritenuto improcedibile per difetto di interesse, per l’oggettiva prevalenza della idoneità al servizio riconosciuta a fine corso rispetto al giudizio negativo precedentemente espresso in sede di valutazione dei requisiti attitudinali.

Appella l’Amministrazione sostenendo che:

1) il Tar ha errato, poiché il Corso di formazione non è mirato ad accertare la sussistenza nell’allievo dei requisiti previsti dall’art.4 del DPR n.904 del 1983, essendo volto a valutare le qualità morali e di carattere, il senso del dovere, della disciplina, il senso di responsabilità, lo spirito di iniziativa, il comportamento e il rendimento, e non certo la sua propensione a svolgere i delicati e peculiari compiti istituzionali dell’agente, compito demandato, dall’art.31 del DPR n.903\1983, in via esclusiva e definitiva alla Commissione attitudinale, in fase precedente all’ammissione al corso in questione. Il giudizio relativo al possesso dei requisiti psico-attitudinali (diretto ad accertare il possesso di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell’umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alla capacità autocritica e al livello di autostima) e quello espresso nel Corso di formazione sono del tutto differenti e volti a valutare il possesso di requisiti aventi finalità diverse tra loro. Ne discende che il giudizio favorevole acquisito nel Corso non ha la capacità di assorbire il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione.

2) Il Tribunale avrebbe dovuto conseguentemente limitare il suo giudizio sulla legittimità della procedura seguita per valutare la sussistenza dei requisiti psico-attitudinali e sulla congruità e legittimità della motivazione adottata dalla Commissione, trattandosi di un procedimento che involge valutazioni squisitamente tecniche e in larga misura discrezionali, riservate ai funzionari selettori componenti della Commissione di cui all’art.29, comma 4, del DPR n.903\1983, dotati di specifica preparazione professionale in materia. Il Tar si è invece di fatto sostituito alla Commissione, con presunzioni del tutto opinabili e senza conoscenza della scienza della psicologia, ritenendo il proprio giudizio più adeguato di quello formulato dalla Commissione di esperti, maturato a seguito di tests elaborati con al consulenza di ditte specializzate nel settore.

3) Lo stesso Tar nella sentenza ha più volte ammesso la correttezza dell’operato della Commissione, non ponendone in discussione l’operato e la sua corrispondenza alle norme di legge richiamate. Nella motivazione del provvedimento di esclusione la Commissione aveva esaminato, con abbondante ed esauriente motivazione, tutte le voci richiamate dall’art.4 cit., attinenti al livello evolutivo, al controllo emotivo, alle capacità intellettive, ed all’adattabilità.

4) L’eventuale conferma della sentenza impugnata creerebbe una situazione di forte disparità di trattamento rispetto agli altri candidati al posto di agente, permettendosi di accedere al posto in questione senza aver espletato, di fatto, una delle prove richieste, in violazione del principio di uguaglianza.

Si è costituito il Sig………………. deducendo l’illegittimità del provvedimento negativo impugnato, la correttezza della sentenza impugnata e la conseguente infondatezza dell’appello.

DIRITTO

1). Il tema centrale della controversia all’esame del Collegio attiene al rapporto fra l’esito positivo del corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, cui ha partecipato l’odierno appellato in virtù di provvedimento cautelare del T.A.R. per il Lazio, e la sfera di discrezionalità tecnica che l’art. 4 del d.P.R. 23.12.1983, n. 904, riserva ai periti selettori in ordine all’accertamento del possesso dei requisiti attitudinali per il servizio nella Polizia di Stato inerenti al livello evolutivo, al controllo emotivo, alla capacità intellettiva, all’adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro.

Il T.A.R., con la sentenza che si appella, è pervenuto alla conclusione del carattere assorbente, quanto alla verifica del possesso dei predetti requisiti attitudinali, del giudizio finale di idoneità al servizio di polizia conseguito al termine del corso semestrale, dichiarando di conseguenza improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso originario introduttivo del giudizio.

2). Il Collegio non ravvisa ragioni per doversi discostare dall’ indirizzo giurisprudenziale formatosi in fattispecie pressocchè identiche, che ha negato ogni identità ed omogeneità fra l’oggetto del giudizio attitudinale ai fini dell’ ammissione al reclutamento e le valutazioni cui l’allievo agente è sottoposto durante il corso di formazione ai fini del giudizio finale (cfr. Cons. St., Sez. IV^, n. 7608 del 22.11.2004; n. 1470 del 19 marzo 2003; n. 4975 del 05.09.2003).

Sotto un primo profilo l’attività di verifica della commissione formata dai periti selettori viene ad investire – con carattere di collegialità ed in base a predefiniti e sperimentati tests intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio – la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Tutto ciò i base a distinti parametri di valutazione che, secondo le esemplificazioni di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 904/1983, investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l’adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere, il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell’umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

Le schede di valutazione trimestrale degli allievi frequentatori dei corsi per la nomina ad agente di polizia divergono, sia per ciò che riguarda il contenuto, sia per le finalità cui sono destinate, dal giudizio sulla verifica dei requisiti attitudinali espresso dall’apposita Commissione.

Esse, in primo luogo, investono la valutazione del soggetto all’interno di un determinato contesto sociale, costituito dall’ istituzione di formazione in cui l’aspirante all’arruolamento è inserito, in relazione all’atteggiamento, al comportamento ed alla capacità di adattamento in una specifica condizione ambientale e di rapporto con i colleghi frequentatori. Gli ulteriori fattori di valutazione inerenti all’adattabilità ai compiti, al senso di responsabilità, al controllo emotivo, muovono sempre da un’osservazione dell’allievo all’ambito della Scuola di Polizia, con le sue regole, i suoi ritmi, la presenza di docenti e di istruttori con capacità di imporre ed orientare comportamenti e tendenze, e non investono l’analisi della personalità del soggetto – secondo procedure analiticamente prestabilite in base a scelta discrezionale tecnica dell’ Amministrazione – negli aspetti rivelatori di una effettiva e stabile attitudine al servizio di polizia.

Anche sotto il profilo soggettivo non vi è, quindi, identità dei giudizi valutativi in sede di corso – che provengono da singoli funzionari rispettivamente adibiti alla compilazione ed alla revisione delle schede trimestrali – e la valutazione psicoattitudinale ai fini dell’ ammissione al corso, che è collegialmente effettuata dai periti selettori in possesso di specifica professionalità all’uopo stabilita e verificata.

Deve, quindi, essere ribadito che le schede trimestrali di valutazione degli allievi frequentatori dei corsi divergono, in relazione al contenuto, alle finalità cui sono destinate, alle qualità soggettive dei funzionari a ciò competenti dal giudizio sull’accertamento e verifica dei requisiti attitudinali espresso dalla competente Commissione.

2.1). Il superamento del corso di formazione ha, inoltre, una diversa valenza rispetto all’esito delle prove psico-attitudinali. Il corso è, infatti, finalizzato ad un addestramento teorico e pratico e non è diretto alla verifica della presenza dei requisiti attitudinali previsti dalla vigente normativa ai fini di un proficuo inserimento nella Polizia di Stato.

Il rendimento durante il percorso scolastico è, infatti, propedeutico al superamento dell’esame finale, mentre l’iniziale valutazione attitudinale non è in funzione del superamento del corso previsto per gli aspiranti, bensì volta a rilevare i presupposti personologici funzionali allo svolgimento di un adeguato servizio in Polizia, tenendo conto non delle materie oggetto di studio presso la Scuola, ma del profilo professionale proprio dell’operatore di Polizia.

3). La previsione di cui all’art. 4, comma primo, lett. b), della legge n. 402/1997, che consente la dismissione dal corso degli allievi “che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia”, non introduce elementi a favore della tesi dell’omogeneità del giudizio favorevole ottenuto in esito al corso con la valutazione del requisito attitudinale in sede di ammissione .

La dismissione ai sensi della richiamata disposizione tende a sanzionare specifici comportamenti rivelatori, durante la frequenza, del corso dell’inettitudine al servizio di polizia. Alla circostanza che non intervenga la dismissione per le ragioni di cui alla lett. b) dell’art. 4 non può, pertanto, ricondursi l’acquisizione per implicito di un favorevole accertamento del possesso dei requisiti psico-attitudinali secondo i parametri stabiliti dall’art. 4 del d.P.R. n. 904/1983.

4) Sulla base di quanto precedentemente esposto può pervenirsi alle seguenti conclusioni:

– che non sussiste alcuna identità ed omogeneità fra il giudizio teso all’ accertamento del requisito attitudinale al servizio di polizia ai fini dell’ammissione al reclutamento e le valutazioni di idoneità espresse durante il corso di formazione, le quali ultime in alcun modo assorbono o sostituiscono il giudizio iniziale dei periti selettori;

– che la valutazione negativa circa il possesso del requisito attitudinale in presenza di esito positivo della partecipazione al corso non incorre nel vizio di eccesso di potere per contraddittorietà fra provvedimenti, stante la diversità dell’ oggetto del giudizio dei periti selettori rispetto alle valutazioni effettuate nell’ambito della Scuola Allievi agenti di P.S.

Ciò premesso, nel caso in esame va quindi riformata la statuizione del giudice di prime cure relativa all’improcedibilità del ricorso di primo grado, posto che la segnalata diversità e disomogeneità dei due giudizi in questione non consente di ritenere la “prevalenza” della idoneità al servizio riconosciuta a fine corso rispetto al giudizio negativo precedentemente espresso dalla Commissione in sede di valutazione di requisiti attitudinali.

Nella presente controversia, poi, va posto in risalto che la rimozione della erronea dichiarazione di improcedibilità non consente neppure di procedere all’esame dei motivi a fondamento del ricorso di primo grado, poiché lo stesso Tar ha premesso che l’esame degli “atti depositati in esito alla disposta istruttoria”, nei quali erano precisate le ragioni delle carenze a livello evolutivo, emotivo e di adattabilità, riscontrate in sede di colloquio, “sembrerebbe, a prima vista, confermare la legittimità del giudizio di non idoneità al servizio di polizia espresso dalla Commissione in data 31 marzo 1999 e la conformità ai criteri di valutazione prefissati”. Il giudice di prime cure superava tale conclusione solo sul presupposto della ridetta prevalenza “assorbente” del superamento del corso con un giudizio di idoneità al servizio di 84\100.

Venuto meno tale presupposto, in base alle considerazioni sopra illustrate, l’affermazione del giudice di prime cure relativa alla legittimità dell’atto originariamente impugnato, ove valutato di per sé, come è corretto ritenere alla luce di quanto finora esposto, avrebbe dovuto essere gravata con appello incidentale. E’ evidente infatti che la sentenza impugnata non si fonda solo sulla mera prevalenza del giudizio di idoneità al servizio in esito al corso, ma parte dalla premessa, che non era necessario affermare, dell’accertamento della legittimità dell’operato della Commissione di selettori; detta statuizione, venuto meno il termine di relazione (giudizio finale del corso ritenuto omogeneo) che la rendeva superabile, assume carattere autonomo e idoneo a sorreggere la reiezione dell’originario ricorso, sicchè, in relazione alla contestazione portata dall’appellante alla statuizione di improcedibilità, avrebbe dovuto essere oggetto di appello incidentale subordinato.

L’appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va ritenuta la procedibilità e la reiezione del ricorso di primo grado.

Giusti motivi consentono la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando per l’effetto la sentenza impugnata.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 21.4.2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Sabino Luce Consigliere

Luciano Barra Caracciolo Consigliere Est.

Lanfranco Balucani Consigliere

Aldo Scola Consigliere

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere Segretario

LUCIANO BARRA CARACCIOLO GLAUCO SIMONINI

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il….21/09/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

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