Il guidatore giudicato in stato d’ebbrezza non può essere condannato se l’etilometro non è stato regolarmente sottoposto alle visite periodiche annuali che consentono di affermare che l’esito dell’alcoltest sia affidabile oltre ogni ragionevole dubbio
E’ pertanto necessario che siano state effettuate con continuità e che non manchino del tutto le visite periodiche annuali previste dalla normativa e riguardanti lo strumento etilometro utilizzato per accertare il tasso alcolemico.
Solo tale circostanza rende possibile ritenere che l’esito dell’accertamento sia affidabile oltre ogni ragionevole dubbio, con conseguente presenza di una prova certa del superamento della soglia di punibilità penale prevista dalla legge. Lo ha chiarito il Tribunale di Venezia, sezione penale, nella sentenza n. 678/2021.
Il Tribunale ha rammentato come le suddette visite periodiche, previste dal D.M. 196/1990 e dalla circolare n. 87/91 del Ministero dei Trasporti, in epoche successive a quella primitiva, debbano avvenire annualmente, mentre, nel caso in esame, dall’esame del libretto è emerso che tali verifiche sono avvenute in ritardo rispetto al decorso dell’annualità e, addirittura, in alcuni anni non sono neppure state compiute del tutto. Dalla documentazione, inoltre, emergeva la mancanza di verifiche ulteriori anche a seguito di riparazione dell’apparecchio, come pure previsto dalla sopra menzionata normativa.
Come si legge nel provvedimento, “a fronte di tali specifici rilievi sulla prova relativa all’idoneità dello strumento ad accertare l’esattezza dei risultati degli esami effettuati dall’odierno imputato, l’accusa non è stata in grado apportare ulteriori contributi in ordine alla prova dell’assoluta idoneità dell’etilometro in argomento, in assenza delle viste periodiche anzidette e di altre attività di riparazione/sostituzione/manutenzione dell’apparecchio”.
Per tali motivi, Il Tribunale ha ritenuto impossibile raggiungimento della prova assoluta del superamento della soglia di punibilità penale prevista dalla norma, soggiungendo che ogni ulteriore percezione degli operanti (sui sintomi di assunzione di alcool da parte dell’imputato) costituisce un’acquisizione recettiva, suscettibile di essere contestata e comunque non idonea a comprovare rigorosamente la soglia di punibilità.