Accordo Congedo Solidale

PREMESSO CHE

L’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, ha introdotto per il personale della Polizia di Stato, fino alla qualifica di commissario capo ed equiparate, la possibilità di cedere e di ricevere a titolo gratuito le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 e i giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane annue per l’assistenza di figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

In particolare, la citata disposizione stabilisce, al comma 2, lettera b), che la cessione può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati secondo procedure definite dall’Amministrazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo sindacale recepito con il d.P.R. n. 57 del 2022.

Con le medesime procedure devono essere stabilite, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 22, le modalità di restituzione dei giorni ricevuti e non più necessari al cessionario, se ancora utilmente fruibili secondo i termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali.

LE PARTI CONVENUTE STABILISCONO CHE

Articolo I

  1. La cessione del congedo e riposo solidale (di seguito congedo solidale) è curata dall’Amministrazione mediante un sistema centralizzato a gestione informatizzata, da realizzare entro il 30 ottobre 2022, operante presso un Ufficio centrale, nel quale confluiscono, in forma anonima:
    a) le cessioni, volontarie e gratuite, delle giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 e dei giorni di congedo ordinario;
    b) le richieste di congedo solidale.
  2. La cessione può avvenire in forma diretta:
    a) nelle more dell’attuazione del sistema centralizzato di cui al comma 1;
    b) nelle ipotesi di particolare urgenza che il sistema centralizzato non riesce a soddisfare completamente o parzialmente;
    c) con riferimento alle giornate di congedo ordinario relative all’ultimo semestre dei termini previsti dall’articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018;
    d) con riferimento alle giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 relative all’ultimo semestre dell ‘annualità di riferimento.

Articolo 2

  1. Il personale che richiede il congedo solidale deve presentare istanza all’Ufficio di appartenenza precisando il numero di giorni necessari per assistere il figlio minore che necessita di cure costanti, non superiore a trenta, da fruire entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenuto conto che l’articolo 22, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 57 del 2022 stabilisce che il congedo solidale può essere goduto solo dopo la completa fruizione dei giorni di congedo e di riposo ordinariamente spettanti.
  2. L’interessato deve allegare all’istanza di cui al comma 1 adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità di cure costanti, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
  3. Ai fini di un’equa e uniforme valutazione delle esigenze assistenziali sottese alle istanze di congedo solidale presentate, l’Amministrazione provvede a predisporre una scheda nella quale il medico della struttura sanitaria pubblica o convenzionata deve attestare, sulla base di criteri omogenei, le particolari condizioni di salute del minore che necessita di cure costanti.
  4. Le istanze di congedo solidale successive alla prima, nel limite di centoventi giorni annui, seguono la procedura di cui ai commi 1 e 2. Per le patologie dichiarate non rivedibili nella scheda di cui al comma 3, le particolari condizioni di salute del figlio minore sono comprovate mediante il rinvio alla documentazione sanitaria già depositata.
  5. A seguito della richiesta di cui al comma 1, la procedura di assegnazione del congedo solidale è gestita dall’Ufficio centrale ovvero dall’Ufficio di appartenenza del richiedente qualora lo stesso usufruisca di congedo solidale ceduto direttamente.

Articolo 3

  1. Il sistema centralizzato opera secondo sessioni aventi cadenza mensile, articolate in tre fasi successive, di cui quella iniziale, della durata non inferiore a quattordici giorni, è riservata alla raccolta delle richieste di assegnazione, quella centrale, della durata non inferiore a sette giorni, alla raccolta delle cessioni e quella finale all’assegnazione del congedo solidale. Per il mese di dicembre le durate minime della fase iniziale e di quella centrale sono ridotte.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l’ Ufficio di appartenenza, entro la scadenza della fase iniziale di ciascuna sessione, inserisce nel sistema centralizzato una sola istanza per ciascuno dei dipendenti interessati di cui all’articolo 2, verificando preliminarmente che:
    a) la certificazione comprovante lo stato di salute del minore sia rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata sulla base della scheda di cui all’articolo 2, comma 3;
    b) l’istanza sia formulata con riferimento a una richiesta di congedo solidale non superiore a trenta giorni;
    c) non sia superato il limite di centoventi giorni annui di congedo solidale prescritto dalla norma, nell’ipotesi di pregresse richieste.
  3. Entro la scadenza della fase centrale, il sistema centralizzato raccoglie cronologicamente, in forma anonima, le giornate di congedo solidale cedute. La fase centrale può chiudersi anticipatamente rispetto alla durata prestabilita, qualora il numero delle giornate cedute raggiunga quello delle giornate richieste e acquisite dal sistema nella fase iniziale.
  4. I dati personali relativi al minore e all’istante sono raccolti, trattati e custoditi dall’Ufficio di appartenenza del richiedente nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e non devono essere inseriti nel sistema centralizzato né essere, comunque, trasmessi all’Ufficio centrale.

Articolo 4

  1. L’apertura delle varie fasi, di cui tutti gli Uffici coinvolti assicurano la massima pubblicità tra il personale, è dichiarata con congruo anticipo dall’Ufficio centrale che rende noto, al momento dell’avvio della fase centrale, il numero di giorni complessivamente richiesti.
  2. Il personale che intende cedere giornate di congedo solidale deve comunicare, in forma scritta all’Ufficio di appartenenza le giornate che intende cedere precisando se rientrano nell’annualità in corso o in quella immediatamente precedente e che si tratta di giorni spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue, quantificate nei limiti minimo di venti e massimo di ventiquattro giorni in ragione dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni nel corso dell’anno.
  3. L’ Ufficio di appartenenza, contestualmente all’invio dei giorni di congedo solidale ceduti li cancella dalla posizione del dipendente cedente.

Articolo 5

  1. All’esito della complessiva ricognizione, l’ Ufficio centrale provvede, nella fase finale, ad assegnare i giorni di congedo solidale riferiti a ciascuna richiesta, che sono accreditati ai richiedenti a cura dei rispettivi Uffici di appartenenza.
  2. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo solidale offerti è inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste sono plurime, le giornate cedute sono distribuite tra tutti i richiedenti secondo i seguenti criteri:
    a) assicurare l’assegnazione di giorni al maggior numero possibile di interessati, secondo proporzionalità rispetto all ‘entità della richiesta da ciascuno manifestata;
    b) assegnare, in favore di ciascun richiedente individuato, i giorni entro i limiti delle istanze rispettivamente presentate;
    c) redistribuire i giorni eventualmente residui della procedura di cui alla lettera a) attraverso meccanismi standard certificati di randomizzazione.
  3. I giorni di congedo solidale eventualmente non assegnati nella singola sessione sono accantonati dal sistema centralizzato e riportati alla sessione successiva, ai fini del soddisfacimento di eventuali successive esigenze.
  4. I giorni di congedo solidale non fruiti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono reimmessi nel sistema centralizzato per
  5. assegnati dall’Ufficio centrale con le modalità di cui al presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che ne disciplinano la fruizione.
  6. I criteri di cui al comma 2 trovano applicazione anche per la distribuzione dei giorni di congedo solidale riconducibili all’ultimo semestre di fruizione qualora presenti nel sistema centralizzato a seguito di quanto previsto ai commi 3 e 4.
  7.  I giorni di congedo ordinario relativo all’anno in corso ceduti e non riassegnati dall’Ufficio centrale entro il 31 dicembre del medesimo anno possono essere nuovamente assegnati e fruiti entro i diciotto mesi successivi in adesione ai principi di cui all’articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 39 del 2018.
    a) Sono espunti automaticamente dal sistema centralizzato, in quanto non più utilmente fruibili ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 57 del 2022:
    b) i giorni di congedo ordinario, trascorso il termine di diciotto mesi dall’anno di spettanza previsto dall’articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018;
    c) i giorni di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, decorso il termine del 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Articolo 6

  1. La cessione diretta di cui all’articolo 1, comma 2, è effettuata in forma scritta mediante comunicazione dell’Ufficio di appartenenza del dipendente cedente all’Ufficio di appartenenza del dipendente ricevente.
  2. L’ Ufficio di appartenenza del dipendente cedente, prima della trasmissione del congedo solidale ceduto deve verificare che i giorni ceduti sono quelli ancora spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue, quantificate nei limiti minimo di venti e massimo di ventiquattro giorni in ragione dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni nel corso dell’anno.
  3. L’ Ufficio di appartenenza del dipendente ricevente, prima dell’assegnazione del congedo solidale, verifica la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma 4 del medesimo articolo 3.
  4. I giorni di congedo solidale non goduti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre devono essere restituiti al dipendente cedente a cura dell’Ufficio di appartenenza se ancora utilmente fruibili secondo i termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali.
  5. L’ Ufficio di appartenenza del dipendente cedente provvede a ricollocare tali giornate nella posizione del dipendente.

Articolo 7

  1. Le giornate di riposo solidale devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che ne disciplinano la fruizione e restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di assegnazione, fermi restando, in capo ai beneficiari, i termini previsti dall’articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018 e dall’articolo 1 della legge n. 937 del 1977, rispettivamente, per la fruizione del congedo ordinario e del riposo ceduto.
  2. Ove cessino le condizioni che hanno legittimato la concessione del beneficio, il dipendente ricevente ha l’obbligo di comunicarlo senza ritardo all’Ufficio di appartenenza, che lo dichiara decaduto dalla facoltà di fruirne, provvedendo alla loro materiale immissione nel sistema centralizzato ai fini di ulteriori assegnazioni, ovvero alla restituzione al diretto interessato nell ‘ipotesi di cessione diretta di cui all’articolo 6.

Articolo 8

  1. L’ Amministrazione comunica annualmente, alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo:
    a) il numero delle giornate complessivamente cedute, con l’indicazione delle province di provenienza;
    b) il numero delle giornate complessivamente assegnate, con l’indicazione delle province di destinazione;
    c) il numero delle giornate complessivamente fruite.
  2. Per gli anni 2022 e 2023 1’Amministrazione comunica, semestralmente, il numero delle giornate di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Articolo 9

  1. Le disposizioni di cui al presente Accordo hanno carattere sperimentale e possono essere oggetto di revisione, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo sindacale recepito con il d.P.R. n. 57 del 2022, in relazione alle eventuali problematiche emerse.
  2. In fase di prima applicazione, le Parti si incontrano per la verifica dell’applicazione dell’istituto del congedo solidale entro sei mesi decorrenti dalla firma del presente Accordo.

CIRCOLARE ACCORDO