corretta interpretazione della normativa relativa al congedo parentale per la Polizia di Stato

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l Dipartimento chiarisce la corretta interpretazione della normativa relativa al congedo parentale per la Polizia di Stato

Il Dipartimento della P.S. con la circolare n. 333-ORD/0002041 del 16 aprile 2025, ha chiarito la corretta interpretazione dell’art. 1, commi 217 e 218, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, determinando il prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per congedo parentale.

Per quel che concerne l’applicabilità al personale della Polizia di Stato, la direttiva precisa che la nuova formulazione dell’art. 34, oltre ad aver innalzato, in via definitiva, il secondo mese di congedo parentale all’80% della retribuzione, aggiunge un ulteriore mese, con elevazione del contributo sempre all’80%, mantenendo ferma la disposizione secondo cui tale beneficio potrà essere fruito “in alternativa fra i genitori “

Il personale della Polizia di Stato, già destinatario di un trattamento di maggior favore per effetto di quanto stabilito dall’art. 8 del d.P.R. n. 39 del 2018, può percepire l’indennità maggiorata dalla Legge di bilancio 2024 per un periodo massimo di 15 giorni ai quali con la Legge di bilancio per il 2025 si aggiungono altri 30 giorni all’80% e, comunque, nei limiti dei giorni complessivamente ancora disponibili per la coppia genitoriale.

Pertanto, il personale della Polizia di Stato con figli, nel rispetto della disciplina di cui all’art. 34 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come incisa dalla novella in oggetto, e della normativa speciale di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato dalla Legge di bilancio per il 2024 può avvalersi del congedo parentale:

  • per 45 giorni, fino al sesto anno di età del minore, su precisa scelta dell’appartenente alla Polizia di Stato, con commutazione del congedo parentale in congedo straordinario, percependo il 100% della retribuzione, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39. Questo trattamento economico di favore è previsto individualmente per il singolo genitore. Pertanto, spetta per intero ad entrambi i genitori appartenenti alla Polizia di Stato;
  • per 45 giorni, per effetto della novella in oggetto, percependo 1’80%, fino al sesto anno di età del minore. La circolare del Dipartimento precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 218 della legge 207 del 2024:
  1. ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 è consentito fruire, in alternativa fra loro, di 15 giorni in più, tutti all’80%, anche per periodi successivi al 2024 (ne deriva che al genitore che non fruisce dei giorni con il trattamento economico all’80% spettano, comunque, per il corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già previsti in precedenza);
  2. ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2024 è consentito fruire, in alternativa fra loro di 45 giorni in più, tutti all’80% (ne deriva che al genitore che non fruisce dei giorni con il trattamento economico all’80% spettano, comunque, per il corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già previsti in precedenza);
  • per tre mesi, fino al dodicesimo anno di età del minore, in alternativa tra i genitori, percependo il 30% della retribuzione;
  • per gli ulteriori periodi di congedo parentale, nei limiti di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, senza alcuna corresponsione d’indennità, salvo quanto statuito dal successivo art. 34, comma 2”.

La circolare in commento chiarisce, infine, con riferimento alla possibilità di fruire del congedo parentale retribuito all’80% prima di terminare i giorni di congedo retribuito per intero ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, che la facoltà di imputare la fruizione del congedo parentale al congedo straordinario è rimessa alla discrezionalità del dipendente, ferma restando la possibilità di percepire l’elevazione all’80% della retribuzione unicamente con riguardo ad un periodo massimo di 45 giorni, coerentemente con l’indirizzo interpretativo espresso dall’IGOP.

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