D.M. 1 aprile 1999 – Disciplina delle mense non obbligatorie di servizio della Polizia di Stato

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IL MINISTRO DELL’INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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Visto l’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante gli interventi di protezione sociale di competenza dello Stato;

Visto l’art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell’amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo della Guardia di finanza e dei loro familiari nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato;

Visti l’art. 64, ultimo comma, della Legge 1° Aprile 1981, n. 121, e gli articoli 40 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità dell’amministrazione della pubblica sicurezza, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 Agosto 1992, n. 417, nella parte in cui prevedono la costituzione di mense non obbligatorie di servizio;

Vista la Legge 18 Maggio 1989, n. 203, che disciplina le mense obbligatorie di servizio delle forze di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che, all’art. 15, disciplina le attività culturali e ricreative a favore del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato e, in particolare, l’istituzione, la composizione ed il funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali, ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asili nido e per il tempo libero;

Visto il decreto del 21 marzo 1996 emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con quello del tesoro con il quale sono state disciplinate le modalità di funzionamento delle mense non obbligatorie della Polizia di Stato;

Considerata l’opportunità di modificare e integrare il cennato provvedimento, per adeguarne il contenuto a talune esigenze di servizio, nel frattempo emerse;

Ritenuto pertanto di disporre l’emissione di un nuovo decreto e la contestuale abrogazione di quello, citato, del 21 marzo;

Adotta il seguente decreto:

1. Definizione

1. Nel presente decreto, le mense non obbligatorie di servizio del personale della Polizia di Stato, sono più brevemente definite: mense non obbligatorie.

2. Gestione diretta delle mense non obbligatorie

1. L’attività di mensa non obbligatoria è esercitata direttamente dall’amministrazione utilizzando le strutture costituite per assicurare il servizio di mensa obbligatoria nelle situazioni operative ed ambientali previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Tale esercizio, coesistente con quello di mensa obbligatoria, è gestito direttamente dall’amministrazione mediante gli stessi organi preposti all’esercizio di tale ultima mensa.

3. La gestione diretta si attua anche con l’eventuale ricorso a contratti d’appalto del servizio mensa.

4. Le somme versate dal personale, secondo le modalità stabilite all’art. 5, sono fatte affluire al capo XIV, capitolo 2439, art. 8, dello stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 1999 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa.

3. Attività amministrativo-contabile

1. L’attività amministrativo-contabile connessa all’acquisto dei generi alimentari prevede le operazioni di affidamento delle commesse, il pagamento delle forniture, la tenuta delle relative scritture e la rendicontazione amministrativa.

2. Tale attività fa capo ai funzionari delegati – prefetti della Repubblica, commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano, presidente della giunta regionale della Valle d’Aosta. Nell’espletamento di tale attività, i funzionari delegati si avvalgono della collaborazione degli organismi della polizia di Stato presso cui le mense non obbligatorie sono esercitate.

4. Gestione del denaro

1. La gestione del denaro comporta la riscossione delle somme dovute dal personale ammesso alla mensa non obbligatoria, il relativo versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato per la riassegnazione al pertinente capitolo di spesa e la resa del conto giudiziale.

2. Tale gestione è affidata ad agenti denominati cassieri i quali tengono apposito registro di cassa.

5. Criteri di ammissione e contribuzioni

1. Ha diritto a fruire del servizio di mensa non obbligatoria il personale della Polizia di Stato che non si trova nelle situazioni di impiego ed ambientali che danno titolo alla mensa obbligatoria.

2. Può essere ammesso alle stesse mense, compatibilmente con la loro ricettività ed a condizione di non compromettere la funzionalità del servizio, il personale delle altre forze di polizia, quello dell’amministrazione civile dell’interno e quello della polizia di Stato in quiescenza. Può altresì essere ammesso altro personale in occasione di partecipazione ad attività connesse a finalità istituzionali dell’amministrazione della pubblica sicurezza.

3. Il personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia è tenuto al pagamento di una somma corrispondente alla spesa per l’acquisto dei generi alimentari impiegati per ciascun pasto, maggiorata dal 60 per cento e fino al 100 per cento, a titolo di contribuzione ai costi diretti sostenuti per assicurare il servizio.

4. Il personale dell’amministrazione civile dell’interno e quello occasionalmente interessato allo svolgimento di attività istituzionali è tenuto al pagamento di una somma corrispondente all’intero ammontare del costo a pasto, mediamente sostenuto su scala nazionale, e comunque in misura non inferiore al valore corrente del buono pasto attribuito al personale della predetta amministrazione.

5. Il personale in quiescenza della polizia di Stato è tenuto al pagamento della quota di cui al comma precedente, maggiorata anche dei costi indiretti, sostenuti per assicurare il servizio.

6. Documentazione contabile

1. La rendicontazione amministrativa delle spese sostenute per l’acquisto dei generi alimentari è effettuata dai funzionari delegati secondo le modalità previste dalla contabilità generale dello Stato e dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. La movimentazione dei predetti generi alimentari è dimostrata a mezzo del registro di carico e scarico di magazzino, tenuto dagli organismi della polizia di Stato presso cui le mense non obbligatorie sono istituite, sempreché la limitata attività della mensa non comporti l’utilizzazione dei generi alimentari contestualmente al loro acquisto.

3. L’ammissione del personale è disposta mediante rilascio di ricevute di pagamento tratte da bollettari composti da buoni pasto numerati. La parte matrice di tali buoni pasto è allegata al conto giudiziale, mentre la parte madre è trasmessa dai cassieri ai funzionari delegati per dare conto della loro gestione ai sensi dell’art. 252 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

7. Conti giudiziali dei cassieri

1. Gli agenti contabili cassieri, preposti alla riscossione del denaro dovuto dal personale ammesso ed al relativo versamento in tesoreria, rendono il conto giudiziale secondo le modalità previste dagli articoli 610 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. A norma dell’art. 621 del predetto regio decreto n. 827/1924, il conto giudiziale comprende anche il conto di carico e scarico dei bollettari ricevuti e di quelli consumati.

8. Versamento dei proventi

1. Il contante riscosso durante il mese – previa compilazione dei modelli 124 T e 181 T – è versato dai cassieri presso la competente sezione di tesoreria provinciale non oltre il decimo giorno del mese successivo, per acquisire la relativa quietanza.

2. I cassieri trattengono la quietanza per allegarla al conto giudiziale e trasmettono al Ministero dell’interno il modello 181 T per i successivi adempimenti relativi alla riassegnazione dei fondi.

3. Copia autentica della quietanza è infine trasmessa al funzionario delegato unitamente alla parte madre dei buoni di ammissione, a corredo del rendiconto amministrativo di cui all’art. 6, comma 1.

9. Abrogazione

1. Il decreto 21 marzo 1996, del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1996, è abrogato.

10. Norma finale

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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