Un nostro affezionato lettore chiede se il coniuge a carico può pagare da sé le proprie spese mediche, o il pagamento deve essere necessariamente effettuato dall’altro coniuge che poi detrae le spese, in caso di dichiarazione congiunta.
La detrazione delle spese mediche viene di norma applicata al contribuente che ha fornito il codice fiscale al farmacista o al medico. Si tratta, fra l’altro, di spese che finiscono direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata, proprio perché vengono registrate all’origine, ovvero al momento del pagamento. Se vengono sostenute dal familiare o dal coniuge a carico, finiranno nella dichiarazione del contribuente che si assume l’onere fiscale.
Il punto fondamentale non è tanto il conto cointestato o la proprietà dello strumento di pagamento ma il documento fiscale che riconduce la spesa al contribuente con diritto alla detrazione, dal momento che contiene il codice fiscale dell’interessato dalla spesa o prestazione medica.
Fra l’altro, nelle ricette del servizio pubblico nazionale, il codice fiscale è già presente nella ricetta, per cui la detrazione spetta al contribuente intestatario della stessa o del familiare che lo ha a carico. Tra coniugi la spesa medica che riguarda il soggetto a carico sarà portata in detrazione dall’altro coniuge se la fattura è intestata al coniuge a carico, a prescindere da chi dei due ha pagato la spesa. Se la fattura è intestata a sé stesso, allora la detrazione scatta solo con pagamento di tasca propria (perché non c’è indicazione in fattura o in ricetta che il destinatario sia il coniuge a carico).
È un po’ la stessa cosa delle spese di istruzione dei figli a carico: se la fattura sanitaria è intestata al genitore pagante, allora sarà questi il soggetto fiscale che la porterà in detrazione; se la fattura è intestata al minore, la detrazione sarà suddivisa tra i genitori in base alla percentuale di carico.