Elezioni politiche 25 settembre 2022 – Assenze e permessi

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Il prossimo 25 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, si terranno le elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Come ogni tornata, sono previsti dei permessi elettorali per i lavoratori chiamati a partecipare alle operazioni di voto.

Sul sito del Ministero dell’interno (“interno.gov.it”) è presente una pagina speciale dedicata alla tornata elettorale, con notizie, istruzioni e FAQ.

A cambiare, rispetto alle ultime elezioni politiche (risalenti al 2018), è innanzitutto l’estensione del diritto di voto al Senato per chi ha compiuto diciotto anni (e non più venticinque), senza dimenticare la riduzione del numero dei parlamenti:

  • da 640 a 400 seggi alla Camera;
  • da 315 a 200 seggi al Senato.

Al di là di quelli che sono gli aspetti legati alla legge elettorale (il cosiddetto “Rosatellum”) e alle modalità di voto, concentriamoci su alcuni aspetti riguardanti i diritti de lavoratori chiamati a partecipare alle operazioni elettorali del 25 settembre.

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Assenze per esercitare il diritto di voto

L’articolo 118 del D.P.R. 361/1957 stabilisce che al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello, ove si trova la sede dell’ufficio per partecipare a elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l’indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministero per il tesoro con proprio decreto.

Con proprio decreto in data 5 marzo 1992 il Ministero del tesoro ha stabilito che i limiti di tempo, comprensivi del viaggio di andata e ritorno, entro i quali può essere corrisposto il trattamento di missione al personale che debba recarsi fuori dall’ordinaria sede di servizio per esercitare il diritto di voto, sono così fissati:

  • un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
  • due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Occorre precisare, tuttavia, che il trattamento di missione è previsto solo nell’ipotesi in cui l’interessato risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni, qualora, pur avendo provveduto a richiedere il trasferimento di residenza non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. AI di fuori di questa circostanza spetterà il semplice permesso ma non il trattamento di missione. Tale trattamento è stato poi esteso anche alle consultazioni europee (articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

Assenze per presidenti, scrutatori e rappresentanti di lista del seggio elettorale

L’articolo 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’articolo 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, riconosce il diritto di assentarsi, per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, al lavoratore con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni di componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), rappresentanti di lista, rappresentanti dei promotori del referendum, presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali e in occasione delle consultazioni referendarie.

La norma in argomento considera l’assenza attività lavorativa a tutti gli effetti, con esclusione della possibilità di svolgere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

Tuttavia, detta normativa non appare applicabile ai dipendenti della Polizia di Stato.

Per quel che concerne le funzioni di componente del seggio elettorale, in virtù di un’interpretazione estensiva delle disposizioni dell’articolo 38 del D.P.R. 30/03/1957, n. 361, e dell’articolo 23 del D.P.R. 16/05/1960, n. 570, dettata dall’intento obiettivo perseguito dal legislatore e da motivi di opportunità, l’appartenente alla Polizia di Stato deve ritenersi escluso dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.

La richiamata normativa, invero, dispone che, in ogni caso, non possono ricoprire l’incarico di scrutatore: i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle forze armate in attività di servizio; i segretari comunali, i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione e i rappresentanti di lista.

Relativamente alle funzioni di rappresentante di lista, in ossequio al disposto del comma 1 dell’articolo 81 della legge 01/04/1981, n. 121, secondo il quale “gli appartenenti alle Forze di Polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l’assoluta imparzialità delle loro funzioni“, ai poliziotti non è, altresì, consentito assumere funzioni di rappresentante di lista nell’ambito delle competizioni elettorali.

Tale principio è espressamente specificato da una risposta a quesito formulata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno in aderenza all’articolo 81, comma 1, della legge 1º aprile 1981, n. 121.

In tal senso, anche la più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Campania VI Sezione sentenza n. 00817/2014 del 6 febbraio 2014) che ha espresso il principio che “il rappresentante di lista espleta in modo chiaro, in base alla normativa vigente, compiti di controllo e verifica della operazioni elettorali a tutela non dell’interesse generale alla correttezza delle operazioni elettorali, ma a tutela dei candidati della propria lista ed è per questo suo ruolo “di parte”, autorizzato a portare, all’interno della sezione elettorale, un bracciale o altro segno distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata, per cui vi è un conflitto tra tali compiti e il ruolo istituzionale demandato all’appartenente al corpo della Polizia di Stato ed un sicuro pregiudizio per l’immagine di imparzialità delle Forze di Polizia ai sensi dell’articolo 81 della legge 121/1981.

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