Trattamento Economico Accessorio

L’indennità di rischio
L’indennità di rischio da radiazioni
L’indennità di rischio per operatori subacquei
L’indennità maneggio valori di cassa
Indennità meccanografica  

L’indennità di rischio

L’art. 4 L. 734/1973, con l’intento, tra l’altro, di compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all’incolumità personale, ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali, ha previsto l’emanazione di un apposito regolamento, successivamente approvato con d.P.R. 146/1975, il cui art. 1 ha istituito l’indennità di rischio giornaliera che compete per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale; nella tabella A, allegata al provvedimento, sono dettagliatamente elencati i rischi che sono altresì distinti in 5 gruppi di appartenenza, a ciascuno dei quali è assegnata una diversa misura, come di seguito riportato in lire:

Gruppo di 
appartenenza

Importo (lire)

I

700

II

690

III

500

IV

400

V

300

 I rischi elencati riguardano, per quanto di eventuale interesse per gli appartenenti alla Polizia di Stato, l’esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, la manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità o a prodotti radiotossici, l’esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi, alla nitroglicerina e non, l’esposizione diretta a propellenti liquidi e solidi, l’esposizione diretta e continua a onde elettromagnetiche fino a 10 cm la cui intensità possa superare 10 mw/cm3, l’esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni, il lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, a prodotti tossici ed a sostanze nocive.

Lo stesso art. 1. d.P.R. 146/1975, al comma 3, opportunamente precisa che resta fermo l’obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l’igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisiopsichica e dello stato di salute dell’uomo negli ambienti di lavoro.

È bene precisare che l’indennità di rischio compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso ed esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi della tabella A allegata al d.P.R. 146/1975.

Dunque l’indennità non spetta durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l’indennità si riferisce.

L’indennità di rischio non è cumulabile con l’indennità prevista per gli operatori subacquei (art. 3 dello stesso d.P.R.), con l’indennità di maneggio di valori di cassa (art. 4), con l’indennità meccanografica (art. 5) con l’indennità di pilotaggio e di volo, nonché con l’indennità di rischio da radiazioni di cui all’art. 7 d.P.R. 147/1990, di cui si dirà tra poco.

Per il personale al quale compete l’indennità di rischio di cui al citato articolo 1 e l’indennità di rischio per operatori subacquei di cui al successivo articolo 3 (di cui si parlerà tra poco) è istituito il libretto individuale di rischio.

Nel libretto devono essere annotate, a cura dell’Amministrazione, le complete generalità dell’interessato, il ruolo o categoria di appartenenza, la qualifica rivestita, l’indicazione specifica dell’attività lavorativa alla quale è applicato, come prevista in uno dei gruppi di prestazioni di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 146/1975, nonché i periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi ed, a cura del sanitario, le risultanze relative alle visite mediche effettuate, ai ricoveri, alle infermità o infortuni dipendenti da causa di servizio inerenti l’attività comportante il rischio.

Il libretto viene custodito presso l’ufficio nel quale il dipendente presta effettivo servizio dal rispettivo funzionario dirigente, che dovrà garantirne personalmente la rigorosa riservatezza. Viene trasmesso per via d’ufficio in caso di trasferimento ad altro ufficio e viene inserito nel fascicolo personale del dipendente qualora cessi dall’attività comportante rischio.

Il dipendente interessato ha diritto di prendere visione, a semplice richiesta, del libretto sanitario o ad averne copia integrale o parziale senza spese. L’art. 19 d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310 ha poi disposto tra l’altro che, con effetto dal 1° febbraio 1981, le misure giornaliere dell’indennità di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell’indennità per maneggio valori di cassa, dell’indennità meccanografica fossero raddoppiate.


L’indennità di rischio da radiazioni

Come sopra accennato l’art. 7 d.P.R. 147/1990 ha istituito l’indennità di rischio da radiazioni, di cui si dirà più avanti e che non è in ogni caso cumulabile con l’indennità di rischio di cui all’art. 1 d.P.R. 146/1975; essa compete al personale medico e tecnico, sottoposto in continuità all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

L’indennità spetta al personale tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l’attività senza sottoporsi al relativo rischio.

Al personale non compreso nel comma 1 e che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, è corrisposta un’indennità di rischio lorda di lire cinquantamila.

L’individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all’amministrazione, nominata dal capo del personale dell’amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.


L’indennità di rischio per operatori subacquei

L’ art. 10 DPR 51/09 ha modificato la misura dell’ indennità di rischio di cui all’ art. 3 DPR 146/75 prevista per gli operatori subaquei. Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato, di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall’amministrazione di appartenenza all’impiego delle apparecchiature di immersione.

Le apparecchiature di immersione il cui impiego dà titolo alla corresponsione delle indennità di cui al primo comma sono le seguenti:

a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C):

scafandro normale;
autorespiratore ad aria;
camera di decompressione a bordo, a terra e subacquea, campane di salvataggio;

b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C):

autorespiratore o respiratore a miscela;
impianti iperbarici a terra;
impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei;
scafandri rigidi articolati;
torrette batiscopiche;

c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C):

autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.

Gli assistenti sanitari che operano all’interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.

L’indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre indennità previste dal d.P.R. 146/1975.

Nei casi di infortunio o di infermità dipendenti da causa di servizio inerente all’attività di immersione, l’indennità è dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennità orarie percepite nel semestre precedente.

Per il personale destinatario di questa indennità è prevista l’istituzione del libretto di rischio previsto per il personale che ha diritto all’indennità di rischio di cui al punto precedente, prevista dall’art. 1 d.P.R. 146/1975.

Si riporta, di seguito, la citata tabella C, allegata al ripetuto d.P.R. 146/1975:  

INDENNITÀ DI RISCHIO PER OPERATORI SUBACQUEI 

Profondità massima raggiunta durante l’immersione

Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:

Indennità (in euro) per  ogni ora di immersione in saturazione [5]

(in metri) [1]

Aria [2]

Miscele 
sintetiche 
[3]

Ossigeno
[4]

 

00 – 12

1,24

1,64

2,48

0,60

13 – 25

1,64

2,48

3,50

0,82

26 – 40

2,06

3,50

1,02

41 – 55

3,08

4,54

1,24

56 – 80

5,16

6,18

1.44

81 – 110

6,18

7,22

1,64

111 – 150

8,26

2,06

151 – 200

9,30

2,58

oltre 200

10,32

3,10

[1] Le attività svolte dagli operatori subacquei dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale dal quale dovranno risultare: il giorno, l’ora, la durata, la profondità, lo scopo dell’immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la categoria dell’operatore subacqueo, della guida, dell’assistente sanitario, dell’operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha ordinato l’immersione.

Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione contabile dell’indennità da corrispondere agli aventi diritto.

[2] La corresponsione dell’indennità deve essere effettuata mensilmente.

[3] La profondità dell’immersione (colonna 1) è la massima raggiunta nel corso dell’immersione.

[4] Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione:

a) nelle immersioni non in saturazione: la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti deve essere considerata di durata pari a 30 minuti; i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d’ora e le frazioni inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti.

Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo della singola immersione, ma sul totale delle immersioni eseguite in una giornata;

b) Nelle immersioni in saturazione: i tempi di permanenza per ogni fascia di profondità vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le eventuali frazioni di ora nel tempo di permanenza nella fascia di profondità successiva. Le frazioni di ora risultanti nell’ultima fascia di profondità interessata vanno arrotondate all’ora.

[5] L’indennità va maggiorata del 25 per cento per immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee.

[6] Per i seguenti tipi di immersione si applicano le riduzioni appresso indicate all’importo delle indennità cui alle colonne 2, 3 e 4:

a) immersione durante i corsi di conseguimento di abilitazioni subacquee, 50 per cento;

b) immersioni del personale brevettato per addestramento o durante corsi di perfezionamento e specializzazione, 50 per cento;

c) immersioni in camere di decompressione e impianti iperbarici a terra, 20 per cento.

 


L’indennità maneggio valori di cassa

L’art. 4 d.P.R. 146/1975 prevede che al personale che per legge o in base ad un provvedimento formale è addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennità giornaliera nella misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:  

INDENNITÀ MANEGGIO VALORI DI CASSA

Categoria

Importo

a) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 500 milioni

L. 300

b) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 250 milioni

L. 200

c) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 100

L. 100

L’indennità non compete al personale delegato alla sola riscossione e pagamento degli stipendi; il suo importo è stato raddoppiato dall’art. 19 d.P.R. 310/1981 e non è cumulabile con l’indennità di rischio.

 

Indennità meccanografica

L’articolo 5 d.P.R. 146/1975 prevede altresì che al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, è dovuta una indennità giornaliera di L. 300.

L’indennità non compete al personale impiegato nell’utilizzo di personal computer che non siano collegati ad una unità centrale (host) o che si limitino a consultarne gli archivi/schedari, senza contribuirvi inserendovi dati; il suo importo è stato raddoppiato dall’art. 19 d.P.R. 310/1981.