Buonuscita, riscatto, pensione e ricongiungimento
La buonuscita
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all’indennità di buonuscita, purché abbiano compiuto almeno un anno di effettivo servizio, in misura pari a tanti dodicesimi della base contributiva, costituita dall’80 per cento dello stipendio annuo considerato al lordo, calcolata in base all’ultimo stipendio percepito, (è esclusa l’indennità pensionabile) per quanti sono gli anni di servizio computabili.
Dall’1/12/1994 rientra nel calcolo della buonuscita anche l’indennità integrativa speciale, nella misura del 60% della citata indennità percepita all’atto del collocamento a riposo.
Si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale osservando le norme concernenti il trattamento di quiescenza; i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.
L’indennità di buonuscita è liquidata d’ufficio all’interessato o ai suoi superstiti; a tal fine l’Amministrazione trasmette all’Inpdap la documentazione necessaria; in caso di cessazione dal servizio per limite di età detta documentazione deve essere predisposta tre mesi prima ed essere inviata almeno un mese prima del raggiungimento del predetto limite d’età all’Inpdap, il quale è tenuto ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile l’effettiva corresponsione dell’indennità di buonuscita immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima; in tal caso, inoltre, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio perché venga corrisposta l’indennità di buonuscita.
Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l’Amministrazione è tenuta a trasmettere all’Inpdap la documentazione nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l’Inpdap medesimo possa eseguire l’effettiva corresponsione dell’indennità di buonuscita nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione; quest’ultimo termine vale anche per la corresponsione dell’indennità di buonuscita ai superstiti del dipendente.
Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all’indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.
L’indennità di buonuscita non è soggetta a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso l’Inpdap ovvero per il risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all’Amministrazione.
Il riscatto
Il diritto di riscatto, ai fini della indennità di buonuscita, può essere esercitato, a domanda, in tutto o in parte ed è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ex Enpas, oggi Inpdap), in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella. Per il computo dell’anzianità la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
Sono ammessi a riscatto:
1) i servizi statali civili e militari pregressi;
2) gli studi universitari;
3) i servizi non statali e periodi di cui è prevista la commutabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dello Stato;
4) le maggiorazioni dei servizi speciali (impiego operativo, volo, aeronavigazione);
5) le campagne di guerra. A partire dal 1° gennaio 1998 i periodi di riscatto non possono comunque eccedere i 5 anni; qualora siano stati riscattati periodi eccedenti i cinque anni prima della citata data sono riconosciuti validi ai fini pensionistici, ma non sono ulteriormente incrementabili.
Dal momento in cui l’appartenente cessa dal servizio ha diritto, quando ne abbia maturato i requisiti minimi di anzianità di cui si dirà più avanti, al trattamento economico vitalizio e riversibile denominato pensione, che viene ulteriormente definito di vecchiaia o di anzianità a seconda dei diversi presupposti che hanno determinato il collocamento in quiescenza.
La pensione di vecchiaia spetta dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del limite di età agli appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano raggiunto il limite massimo di età che, attualmente, per il personale contrattualizzato (fino a vice questore aggiunto) è fissato in 60 anni; le lavoratrici della Polizia di Stato, cui in funzione del profilo professionale è attribuito un limite di età superiore ai 60 anni, a partire dal 1° gennaio 1996 possono accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento dei 60 anni.
La pensione di anzianità
Dal 1° luglio 2002, in applicazione del d.lgs. 165/97, un appartenente alla Polizia di Stato che abbia raggiunto il massimo dell’anzianità contributiva e l’età anagrafica di 53 anni può accedere alla pensione di anzianità senza penalizzazioni.
Qualora l’appartenente non avesse raggiunto l’età anagrafica di cui sopra potrà comunque essere collocato in quiescenza qualora sia in possesso dell’anzianità contributiva prevista per ciascun anno, come di seguito indicato:
DIRITTO LEGATO ALLA SOLA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (art. 59 comma 6 L. 449/97) Anno pensionamento Anzianità contributiva |
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2003 |
37 |
2004/2005 |
38 |
2006/2007 |
39 |
dal 2008 in poi |
40 |
A seconda poi del periodo dell’anno in cui il dipendente matura i descritti requisiti egli potrà usufruire delle cosiddette “finestre” per l’accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, di seguito indicate:
FINESTRE PER L’ACCESSO AI PENSIONAMENTI ANTICIPATI DI ANZIANITÀ DI CUI ALL’ART. 59, co. 8 L. 449/1997 | |
Se si maturano i requisiti | il dipendente può cessare dal servizio |
entro il 1° trimestre di ciascun anno | – dal 1° luglio dello stesso anno se di età superiore ai 57 anni – dal 1° gennaio dell’anno successivo se di età inferiore ai 57 anni |
entro il 2° trimestre di ciascun anno | – dal 1° ottobre dello stesso anno se di età superiore ai 57 anni – dal 1° gennaio dell’anno successivo se di età inferiore ai 57 anni |
entro il 3° trimestre di ciascun anno | – dal 1° gennaio dell’anno successivo |
entro il 4° trimestre di ciascun anno | – dal 1° aprile dell’anno successivo |
L’accesso al pensionamento anticipato di anzianità si ottiene mediante domanda che, ai sensi dell’art. 59, co. 21 L. 449/1997 non può essere presentata prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento.
Pensione di infermità
L’appartenente alla Polizia di Stato che venga dispensato dal servizio per infermità e che sia in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 12 anni effettivi e di 15 anni utili ha diritto al trattamento di quiescenza a partire dal giorno successivo a quello della dispensa dal servizio.
Pensione di riversibilità
I superstiti dell’appartenente alla Polizia di Stato che sia deceduto in attività ed abbia maturato almeno 5 anni di contribuzione hanno diritto d’ufficio alla pensione di reversibilità a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell’appartenente medesimo secondo il seguente ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d’età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili a carico del dipendente, genitori di età superiore ai 65 anni di età, che non siano titolari di pensione e risultino a carico del dipendente, fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore.
La ricongiunzione dei servizi
I dipendenti pubblici e, tra essi, gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di ottenere, a domanda, la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi che hanno comportato l’iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi in modo da poter fruire di un unico trattamento pensionistico, comprensivo di tutti i periodi di contribuzione. La domanda di ricongiunzione deve riguardare periodi assicurativi sottoposti a regimi contributivi obbligatori diversi e deve comprendere la totalità dei servizi precedentemente resi, che possono essere ricongiunti a condizione che non abbiano già dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico.
La ricongiunzione può essere richiesta, alle stesse condizioni, anche dai superstiti dei dipendenti aventi diritto a pensione di reversibilità. Possono essere ad esempio ricongiunti:
– il servizio prestato nella Polizia di Stato che non abbia dato luogo né al trattamento ordinario né a quello privilegiato;
– il servizio degli agenti ausiliari trattenuti di leva ai sensi dell’art. 7 comma 9 L. 121/81.
Fino al 30.6.94, solo su richiesta di parte e con onere a proprio carico (art. 52 Legge 153/69);
– i periodi di studio universitario riscattati.