Nessun obbligo di attendere il difensore per effettuare l’alcoltest

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Secondo la Cassazione, il soggetto sottoposto all’alcoltest può farsi assistere dal suo difensore di fiducia ma la polizia non ha l’obbligo di aspettarlo.

Il principio è enunciato nella sentenza n. 12178/2024 con cui la Corte di Cassazione precisa che non sussiste l’obbligo di aspettare il difensore di fiducia del soggetto che deve essere sottoposto all’alcoltest poiché trattandosi di atti di accertamento sulla persona indifferibili e urgenti, il trascorrere del tempo ne condiziona inevitabilmente l’esito, inficiandone così la finalità e l’efficacia.

La questione di fatto riguarda una condanna per guida in stato di ebbrezza. La Corte di Appello ritiene infondato il motivo di impugnazione con cui l’imputato ha lamentato il mancato avviso al proprio difensore e il mancato avviso nei suoi confronti con pregiudizio della possibilità di informare il legale di fiducia per farsi assistere nel momento in cui è stato sottoposto all’alcoltest.

Per la Corte d’appello la polizia non aveva l’obbligo di aspettare che il soggetto interessato fosse in uno stato psicologico idoneo a comprendere il significato dell’avviso con cui lo si informa della facoltà di farsi assistere da un difensore per poter compiere l’atto di accertamento, perché trattasi di attività urgente e indifferibile.

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L’imputato impugnava la decisione in Cassazione, deducendo la nullità degli accertamenti urgenti eseguiti a causa del mancato avviso al difensore della facoltà di fornire la sua assistenza in sede di accertamento del tasso alcolemico con l’etilometro.

Per la Cassazione il motivo sollevato dal ricorrente è assolutamente infondato, considerato che dalla lettera dell’articolo 356 c.p.p. non emerge alcun obbligo di avvisare il difensore del soggetto interessato dall’atto urgente e irripetibile. L’avvertimento sulla facoltà di farsi assistere dal difensore, infatti, ai sensi dell’articolo 114 disp. att. c.p.p., è rivolto al conducente del veicolo quando viene avviata la procedura per l’accertamento strumentale del tasso alcolemico.

Gli esami previsti dall’articolo 186 del Codice della Strada ai commi 4 e 5, ossia l’accertamento con etilometro e gli esami clinici presso le strutture sanitarie, infatti sono atti di polizia urgenti e indifferibili (articolo 354 comma 3 c.p.p).

Risulta corretta, quindi nel caso in esame, l’applicazione dell’articolo 114 disp. att. c.p.p ai sensi del quale: “Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”, senza aspettare il difensore di fiducia del soggetto interessato per procedere a quello che è atto indifferibile e urgente e condizionato dal trascorrere del tempo.

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