Secondo la normativa generale i sistemi elettronici di verifica della velocità possono essere posizionati soltanto in strade extraurbane o, se proprio vi sia un percorso pericoloso o a rischio alta velocità, all’interno anche della città. In ogni caso, vi è l’obbligatorietà della presenza di un agente, anche se questa non sempre è possibile, per via dell’esternalizzazione inerente al servizio a società terze. Com’è ben evidente, la normativa è molto variegata, ma occorre ricordare che secondo una decisione della Cassazione, la n. 4007/2022, il requisito di una segnalazione preventiva da parte delle forze dell’ordine è obbligatorio e l’articolo 142, co. 6-bis del C. di S. afferma che ciò vale sia per le postazioni fisse, che per quelle mobili.
La sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, in merito alla revisione continua delle apparecchiature di controllo, avendo espresso il principio della annullabilità della contravvenzione nel caso in cui tale revisione non sia avvenuta alle previste scadenze, ha comportato la necessità di un aggiornamento della normativa sugli autovelox.
Sebbene il testo del decreto sia ancora in fase di elaborazione, il Governo ne ha anticipato i punti fondamentali.
Il testo conterrà regole precise per evitare la sovrapposizione tra organi di controllo per gli stessi tratti automobilistici, al fine di garantire che automobilisti non vengano multati più volte per infrazioni commesse nello stesso tratto.
La normativa impone ai comuni di inviare al governo un rapporto annuale con i dati relativi agli introiti delle multe effettuate per effettuare rilevamenti statistici e pianificare politiche mirate.
Prevista una verifica dei limiti di velocità imposti da effettuarsi a cura degli enti gestori statali che garantiranno l’adeguatezza dei limiti di velocità nelle strade sottoposte a controllo.
Ricordiamo che attualmente la regolamentazione degli autovelox prevede alcune condizioni vincolanti per la validità delle contestazioni:
- Gli autovelox devono essere segnalati al guidatore al fine di evitare frenate o ingorghi nelle tratte monitorate;
- La segnalazione deve avvenire attraverso cartelli e segnali luminosi posti a una distanza massima di 4 km dal luogo in cui è collocato il dispositivo di rilevamento, mentre non è prevista invece una distanza minima per cui vige il criterio generale della distanza congrua per evitare manovre pericolose. Ai fini del rispetto della norma non ha rilevanza la direttiva ministeriale che esenta gli Scout Speed dall’obbligo di avere segnalazione in quanto la legge prevale sulla direttiva. Inoltre, nei tratti stradali in cui non sono abitualmente previsti i controlli è obbligatorio oltre al cartello fisso un cartello mobile;
- L’auto della polizia deve essere ben visibile.
Pertanto, in assenza di tali condizioni è possibile contestare la multa davanti al giudice di pace.
I dispositivi di controllo elettronico fissi devono risultare a norma e accompagnati da certificati di omologazione e taratura.
Gli autovelox, infatti, prevedono l’obbligo di taratura minimo una volta all’anno allo scopo di garantire l’efficacia e la precisione dei rilevamenti elettronici alla base delle segnalazioni di contravvenzione.
I verbali devono riportare la data dell’ultima taratura. In assenza del dato o in caso di taratura effettuata oltre un anno, la multa viene invalidata.
Il decreto prefettizio individua le strade urbane che possono essere oggetto di controllo di velocità automatica, in assenza di agenti.
Il decreto individua le strade le cui caratteristiche impongono il controllo senza richiedere il fermo del veicolo e per cui si rende necessario l’utilizzo dell’autovelox.
La Cassazione ha dichiarato che il verbale che ometta l’indicazione del decreto prefettizio impedisce al conducente la verifica della documentazione e pertanto la multa deve considerarsi nulla.
La disciplina non è applicabile alle rilevazioni effettuate sulle strade extraurbane per le quali il posizionamento dell’autovelox è libero.
L’autovelox deve essere di proprietà delle forze dell’ordine e non di società terze
La multa effettuata con autovelox di proprietà di privati o società terze non è valida, invero, la Corte di Cassazione ha già stabilito che le multe con strumentazione privatizzata da ente locale sono considerate nulle.
Il codice della strada prevede già espressamente che “Per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere nella disponibilità degli stessi”.
Non è possibile, pertanto, per le forze dell’ordine limitarsi a validare i dati riportati.
E’ previsto, inoltre, un termine perentorio per la notifica fissato a 90 giorni dalla data dell’infrazione, a pena di nullità. La notifica contiene la richiesta di specificare il nome dell’effettivo conducente.
Dunque, per accertare il rispetto delle tempistiche è necessario verificare sul verbale la data e il luogo dell’evento e La data di consegna della raccomandata all’ufficio postale e accertarsi che tra le due date non sia intercorso un lasso di tempo superiore a 90 giorni.
I possessori di PEC ricevono le comunicazioni di sanzione stradale nella casella di posta certificata e la notifica dell’atto, da cui decorrono i 90 giorni, è considerata dalla ricezione del messaggio di avvenuta consegna del messaggio.
Occorre quindi monitorare costantemente la propria pec in quanto gli atti si considerano consegnati anche se il destinatario non ha aperto o letto la comunicazione.
I termini per ricorrere sono:
Entro 30 giorni dalla notifica presso il Giudice di pace del luogo in cui è avvenuta l’infrazione.
Entro 90 giorni dalla notifica presso il Prefetto.
In caso di rigetto della pratica da parte del Prefetto è consentito il ricorso al giudice di pace entro 30 giorni.