L’art. 14 septies del dl n. 663/1978 prevede che ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità non si deve fare riferimento al reddito ai fini Irpef dei componenti del nucleo familiare del soggetto interessato in quanto conta solo il requisito reddituale del beneficiario della pensione di invalidità.
Il principio è stato enunciato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 28205/2022 che in accoglimento ricorso di un’anziana signora che si era vista rigettare la richiesta per il riconoscimento di un aiuto per la propria inabilità, ha chiarito che per il riconoscimento della pensione di inabilità l’unico reddito da considerare è quello del soggetto che presenta la domanda, non rilevando né il reddito del marito né quello degli altri componenti del nucleo familiare a cui appartiene.
La Corte di Appello aveva negato il beneficio sulla base del fatto che l’interessata presentava un reddito che, cumulato a quello del coniuge, superava i limiti reddituali richiesti per il riconoscimento della misura assistenziale.
La normativa di riferimento è l’art. 14 septies comma 5 del D.L n. 663/1979, il quale sancisce che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.”
Al riguardo, va ricordato che la stessa Corte di Cassazione aveva già in diverse pronunce, precisato che: “alla luce del D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013, per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte.”