Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna

1007
Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna effettuata dagli operatori della Polizia di Stato in possesso di specifica abilitazione
La DAGEP ha comunicato che, con l’allegato decreto datato 18 ottobre 2021, ha approvato l’aggiornamento del Regolamento di cui in oggetto.

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica datato 24 aprile 1982, n. 335, concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modifiche ed integrazioni;

advertise

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica datato 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno n. 333-D-9805.H.A.2 emanato il 29 agosto 1994, recante l’albo delle qualifiche operativo-professionali, delle specializzazioni e delle abilitazioni a particolari impieghi del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica datato 22 marzo 2001, n. 208 concernente l’organizzazione centrale e periferica dell’ Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente, tra l’altro, i poteri di gestione rimessi alla dirigenza pubblica nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità in materia di organizzazione del lavoro, nonché la distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzione attuative e di gestione;

VISTA e confermata integralmente la circolare del Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 16 febbraio 2010, n. 5S00/IC/AA2/2836, concernente la disciplina dei corsi per il conseguimento e l’aggiornamento delle qualifiche operativo professionali del Settore alpinistico e del corso relativo al servizio di “Sicurezza e Soccorso in montagna”;

TENUTO CONTO della circolare n. 559/A/1/130.2.2.1/23055 datata 8 ottobre 2012, e confermati gli indirizzi organizzativi in essa contenuti ai fini dell’assegnazione ai servizi di “Sicurezza e Soccorso in montagna” del personale in possesso dei necessari requisiti;

TENUTO CONTO del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato il 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;

CONSIDERATO  che con cadenza annuale, in previsione della stagione invernale, si rende necessario pianificare la temporanea assegnazione di idonee risorse umane alle Questure territorialmente competenti sui siti montani ad alta densità turistica, per l’espletamento dei servizi di SICUrezza e SOcCOrSO;

RITENUTO che ai fini della piena realizzazione del concetto di prossimità, l’impiego del suddetto personale costituisce una forma specializzata di controllo del territorio, nel cui ambito si inserisce “anche l’attività di soccorso”;

RITENUTO di dover disciplinare organicamente la pianificazione, l’attuazione e la gestione dei “servizi di controllo del territorio montano” durante le stagioni invernali;

ACQUISITI i pareri delle Direzione Centrali interessate;

ACQUISITI i pareri delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato

DECRETA
Articolo 1 (caratteristiche generali del servizio)

1. Nei comprensori sciistici ad alta densità turistica e nelle circostanti zone sciabili, l’impiego del personale della Polizia di Stato costituisce una forma specializzata di controllo del territorio.

2. Negli scenari di cui al comma 1 del presente articolo, l’attività di vigilanza e gli interventi di soccorso si inseriscono nel più ampio quadro dei servizi di prevenzione generale e soccorso pubblico assicurati dalle Questure territorialmente competenti.

3. Il personale della Polizia di Stato chiamato ad operare nei siti turistici deve essere abilitato al servizio di “Sicurezza e Soccorso in montagna”, previa frequenza di un corso di addestramento presso il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena.

Articolo 2 (dipendenza operativa e limiti di impiego)

Il personale di cui al presente decreto:

    1. è distribuito sul territorio, per team, sulla base del Piano nazionale predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sentite le Questure interessate e con il contributo tecnico del Centro Addestramento Alpino di Moena;
  1.  espleta servizio alle dirette dipendenze degli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle Questure;
  2. è organizzato in pattuglie e deve essere impiegato nei comprensori sciistici di cui sopra in conformità e nei limiti consentiti dalle caratteristiche tecniche dei titoli operativo-professionali posseduti e della specifica normativa di settore.

Articolo 3 (pianificazione dell’impiego) :

  1. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza:
    1. elabora e dirama, entro il 30 agosto di ogni anno, il Piano nazionale per la stagione invernale successiva, indicando le località montane interessate e, per ciascuna di esse, il numero di operatori da impiegare;
    2. riceve le istanze del personale interessato, che devono essere trasmesse dagli uffici di appartenenza entro il 30 settembre successivo;
    3. esamina le istanze, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4, stilando le relative graduatorie, che devono essere pubblicate entro il 30 ottobre successivo;
    4. dispone l’impiego, per sedi e per ruolo, per periodi determinati:
      1. attingendo in via prioritaria dalle graduatorie finali delle istanze presentate dal personale e tenendo altresì conto dei gradimenti di sedi espressi nelle istanze medesime;
      2. provvedendo d’ufficio, secondo criteri di equa rotazione nei casi di istanze insufficienti per sede o per ruolo di appartenenza.
  2. In ogni caso, le determinazioni debbono tenere conto delle esigenze complessive dell’ Amministrazione della Pubblica Sicurezza, contemperando l’esigenza specifica con l’efficienza degli Uffici, degli Istituti e dei Reparti da cui è tratto il personale da impiegare presso le località montane.

Articolo 4 (istruttoria delle istanze)

  1. L’istruttoria delle istanze si articola nelle seguenti fasi:
    1. verifica della presentazione delle istanze dopo la diramazione del Piano nazionale di impiego ed entro i
      termini di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b);
    2. verifica del possesso dei requisiti, comprensivi, in particolare, di quello di cui all’articolo 1, comma
      3;
    3. attribuzione dei punteggi individuali, secondo i criteri di cui ai successivi commi 2,3,4,5e6;
    4. valutazione comparativa secondo i criteri di cui al successivo comma 8;
    5. redazione della graduatoria finale.
  2. Il mancato rispetto dei termini iniziale e finale per la presentazione delle istanze e la mancanza dei requisiti
    determinano l’esclusione dalla graduatoria.
  3. Sono valutati i seguenti titoli in corso di validità, suddivisi tra:
    1. titoli interni, rilasciati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza:
      i settore sci alpino

      1. Istruttore di sci alpino della Polizia di Stato
      2. Aiuto Istruttore di sci alpino della Polizia di Stato
      3.  Sciatore della Polizia di Stato

      settore alpinismo

      1. Istruttore di alpinismo della Polizia di Stato
      2. Aiuto istruttore di alpinismo della Polizia di Stato
      3. Sci alpinista della Polizia di Stato
      4. Alpinista della Polizia di Stato
      5. Esperto manovratore di corde della Polizia di Stato
    2. titoli esterni, ufficialmente riconosciuti secondo la normativa vigente:
      1. Guida alpina
      2. Maestro di sci alpino
      3. Operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o dell’ Alpenverein Alto
        Adige
      4. Alpiere dell’Esercito Italiano
      5. Operatore della Croce Rossa Italiana
  4. I punteggi attribuiti a ciascun titolo interno ed esterno posseduto si sommano tra di loro.
  5. È altresì valutato il servizio senza demerito di cui all’articolo 1, prestato per ogni stagione invernale negli ultimi dieci anni, distinguendo tra le posizioni di chi è impiegato quale responsabile del team e quelle di chi è impiegato quale operatore del team
  6. Viene riconosciuto un ulteriore punteggio al personale che ha prestato servizio in qualità di atleta nel Settore Sci Alpino dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro.
  7. L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo criteri di massima stabiliti ogni tre anni.
  8. La valutazione comparativa sarà effettuata osservando i seguenti criteri:
    1. rispetto dell’ordine di punteggio individuale;
    2. a parità di punteggio, per /e sole località sciistiche delle province di Aosta e di Bolzano, prevale
      l’istanza del dipendente in possesso di attestato di bilinguismo;
    3. a parità di punteggio, prevale l’istanza del dipendente con pregressa esperienza operativa nella sede
      richiesta, con riferimento agli ultimi cinque anni;
    4. a parità ulteriore di condizione prevale l’istanza del dipendente che, nell’ultimo quinquennio, non
      abbia svolto servizio da più tempo nella sede richiesta;
    5. a parità ancora ulteriore di condizione, prevarrà l’istanza del dipendente del ruolo superiore,
      ovvero del dipendente più anziano nella qualifica.
  9. Per le esigenze dei siti invernali di Moena — Lusia (TN), Moena — San Pellegrino (TN) e Predazzo (TN), è comunque data precedenza alle istanze del personale del Centro Addestramento Alpino di Moena.

Articolo 5 (commissione giudicatrice)

Le istanze sono valutate da un’apposita commissione, nominata dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un Dirigente Superiore della Direzione centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, che la presiede, da due funzionari della medesima Direzione, da un funzionario dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato e dal Direttore del Centro Addestramento Alpino di Moena.

Articolo 6 (pubblicazione della graduatoria e composizione dei team)

  1. La graduatoria finale sarà pubblicata sul portale “Doppiavela” della Polizia di Stato.
  2. Il team verranno composti secondo il Piano nazionale di cui al precedente articolo 2, attingendo per ruoli, per quanto possibile, e per sedi secondo graduatoria e verranno pubblicati con le modalità di cui sopra almeno 15 giorni prima dell’inizio del servizio.

Articolo 7 (aggiornamento e addestramento per l’impiego)

Il personale designato deve essere preliminarmente inviato presso il Centro Addestramento Alpino di Moena per la frequenza di un ciclo di aggiornamento e addestramento professionale della durata massima di 5 giorni, teso a verificare le abilità tecnico operative e le competenze anche giuridiche applicabili nello specifico controllo del territorio, di primo soccorso, nonché in tema di sicurezza nella pratica degli sport invernali a mente della Legge 24 dicembre 2003, n. 363 onde assicurare presso le varie sedi di aggregazione un modello applicativo unitario e coerente nell’espletamento del servizio.

Articolo 8 (gestione e supporto del personale)

  1. Oltre a quanto già previsto all’articolo 1 del presente decreto, le Questure
    interessate dovranno:

    1. orientare l’impiego del personale in coerenza con i concetti di prossimità e sicurezza pubblica,
      evitando di limitare l’attività di servizio ai soli interventi di soccorso in caso di infortunio;
    2. pianificare l’attività delle pattuglie:
      1. garantendo continuità ai servizi;
      2. assicurando la necessaria flessibilità operativa attraverso turnazioni che tengano conto dei
        momenti di maggiore concentrazione dei turisti;
    3. curare l’attività amministrativo-contabile concernente il personale aggregato, secondo criteri di
      efficacia, efficienza ed economicità nella gestione delle risorse finanziarie destinate alle prestazioni
      di lavoro straordinario;
    4. programmare l’impiego del personale in modo che, di massima, i giorni di riposo settimanale vengano
      fruiti in loco, evitando così, al termine dell’aggregazione, ulteriori disagi per gli uffici di
      provenienza;
    5. vigilare, in punto di salubrità e benessere, in sinergia con il Centro Addestramento Alpino di Moena,
      sulla qualità, idoneità ed uniformità dei servizi alloggiativi e di ristorazione erogati al personale da
      enti esterni;
    6. adottare d’intesa con le competenti articolazioni dipartimentali ed avvalendosi del.contributo del
      Centro Addestramento Alpino di Moena, le iniziative ritenute utili per verificare che gli enti
      territoriali e/o le società responsabili della gestione degli impianti assicurino il necessario supporto
      logistico agli operatori della Polizia di Stato;
    7. proporre al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in caso di sopravvenute circostanze che rendano
      comunque inopportuno il proseguimento del servizio, il rientro del dipendente presso l’Ufficio di
      appartenenza;
    8. redigere una sintetica valutazione conclusiva sull’andamento del servizio e sui suoi aspetti oggettivi e
      soggettivi.
  2. La Direzione del Centro Addestramento Alpino di Moena dovrà:
    1. curare la raccolta e l’analisi dei dati relativi agli interventi, che al termine della stagione
      invernale dovranno essere complessivamente comunicati alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e
      le Politiche del Personale della Polizia di Stato;
    2. curare il coordinamento tecnico assicurando, ove ritenuto opportuno, la verifica, il controllo ed il
      supporto qualificato nei confronti degli operatori dislocati presso i vari siti turistici;
    3. garantire alle Questure interessate il proprio costante supporto consulenziale, per tutti gli aspetti
      tecnici.
  3. Il personale impiegato nell’attuazione del Piano nazionale può essere avvicendato,
    compatibilmente con la disponibilità di risorse, dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche
    del Personale della Polizia di Stato, secondo turnazioni che contemperino la funzionalità dei servizi d’istituto
    — sia nella sede di aggregazione che in quella di provenienza — con l’esigenza di evitare periodi di impiego
    eccessivamente protratti nelle aree montane.

Articolo 9 (disposizioni transitorie) .

Per il primo triennio di vigenza del presente decreto, i criteri per l’attribuzione dei punteggi, di cui all’articolo 4, sono fissati secondo quanto stabilito in Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 10 (attuazione)

  1. La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato e
    l’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato sono incaricate, ognuna per la parte di specifica competenza,di dare attuazione al presente decreto.
  2. Dall’attuazione delle procedure selettive di cui al presente decreto non possono derivare ulteriori oneri a carico dell’ Amministrazione.

Advertisement