19° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato – Esame di procedura penale – Richiesta di verifica e chiarimenti
Riportiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale in data 3 luglio 2025 al Dipartimento della P.S.:
“Sono pervenute a questa Segreteria Nazionale diverse segnalazioni e osservazioni critiche in merito ad alcuni quesiti specifici dell’esame di procedura penale recentemente sostenuto dai frequentatori del 19° Corso di Formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore.
Le perplessità sollevate dagli interessati riguardano la formulazione delle risposte predefinite per i suddetti quesiti che, in effetti, presentano margini di interpretabilità tali da aver ingenerato potenziali equivoci. Si prenda ad esempio la prima domanda, che è stata così formulata: Come viene eseguita la prima notificazione all’imputato non detenuto?
Si deve in proposito osservare che all’indomani della novellata struttura dell’istituto in parola disposta dalla c.d. Riforma Cartabia l’art. 157, co. 1, c.p.p., che per l’appunto disciplina la materia in questione, prevede che “Nei casi di cui all’art. 148, co. 4, la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161. co. 1 c.p.p. è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in forma analogica alla persona”.
Ora è chiaro che non essendo specificato nel testo della domanda la circostanza “che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161, co. 1 c.p.p.” non consente di circoscrivere la risposta corretta alla sola ipotesi di cui alla lettera b), e cioè la notifica personale in forma cartacea, posto che, per l’appunto, non essendo stato delimitato il perimetro disegnato dalla norma in menzione, era lecito poter supporre che, come nella prassi avviene, l’assunzione della qualità di imputato fosse stata preceduta dalla notifica degli avvertimenti di cui all’art. 161, co. 1, c.p.p.
Di tal che, a nostro sommesso avviso, in difetto della richiamata precisazione, sia la risposta di cui alla lettera a) – notifica via pec – che quella di cui alla lettera b) notifica personale in forma materiale – dovrebbero essere considerate come corrette.
Sappiamo invero che in proposito è già stato acquisito il parere di un cultore della materia, il quale avrebbe affermato che l’univoca interpretazione cui poter accedere indurrebbe a considerare come corretta la sola risposta sub b).
Tuttavia, proprio per quanto precede, siamo dell’opinione che la questione meriti di essere ulteriormente approfondita con l’acquisizione di un ulteriore punto di vista, anche per evitare che i corsisti che hanno optato per la soluzione che anche a chi scrive appare plausibile subiscano ingiuste penalizzazioni.
Attendiamo un cortese cenno di riscontro che auspichiamo possa essere reso con ogni consentita urgenza.”