Audio dell’intervento del Segretario Generale Felice Romano
Il 25 luglio, con il previsto incontro a palazzo Vidoni, hanno avuto inizio le procedure per il rinnovo del contratto di lavoro a favore del personale dei Comparti Sicurezza e Difesa riferito al triennio 2016/2018.
Si tratta di un impegno che giunge con un ritardo di oltre due anni dalla Sentenza della Corte Costutuzionale che aveva dichiarato illegittimo il blocco dei rinnovi contrattuali e dopo un ingiustificato periodo di blocco delle contrattazioni di tutto il pubblico impiego durato ben nove anni.
Si è aperta, formalmente, una nuova fase che, nel solco dell’impegno del governo nel riconoscere la specificità al nostro comparto dopo lo sblocco del tetto salariale ed il riordino, apre anche il tavolo del rinnovo contrattuale che vedrà il Siulp impegnato, in prima linea, per l’adeguamento degli istituti economici e l’aggiornamento della parte normativa relativa alle materie oggetto di contrattazione.
La delegazione di parte pubblica era composta dai Sottosegretari dei Dicasteri della Funzione Pubblica, dell’Interno, della Difesa, della Giustizia e dell’Economia e Finanze.
Nel corso del lungo e articolato intervento il Siulp, dopo aver rilevato l’assenza dal tavolo di parte pubblica dei titolari dei Dicasteri, nonostante il lunghissimo ritardo accumulato, ha esplicitato il contenuto della piattaforma rivendicativa elaborata dal Siulp di cui si riportano di seguito i punti salienti.
- Riconoscimento delle malattie professionali ai fini anche dell’attribuzione della pensione privilegiata e costituzione delle CMO della Polizia di Stato. Il luogo del riconoscimento della malattie professionali, il passaggio all’INAIL per ciò che attiene gli infortuni sul lavoro, l’individuazione delle malattie professionali e i relativi benefici che da ciò ne conseguono;
- Previsione di una polizza sanitaria che copra, per tutti gli infortuni che avvengono in servizio, dal pagamento del ticket al pronto soccorso a tutte le spese per degenza, eventuali interventi, nonché tutti gli accertamenti diagnostici o le terapie fisio-riabilitative per riacquistare l’idoneità al servizio;
- Previdenza complementare con il mantenimento del TFS, diversamente da quanto previsto dall’attuale normativa che prevede il passaggio obbligatorio al TFR in funzione della specificità riconosciuta per legge al nostro Comparto, andando ad individuare le risorse disponibili e le voci sul quale fare agire la previdenza complementare;
- Revisione della soglia di rappresentatività, sia in ambito nazionale che in ambito provinciale ai fini del riconoscimento della maggiore rappresentatività che consente la partecipazione alle fasi di contrattazione di primo livello e quello dell’accordo nazionale e accordi decentrati, nonché definizione di quali deleghe considerare valide ai fini della rappresentatività anche in funzione della modifica apportata all’articolo 83 della Legge 121/81 relativamente ai pensionati;
- Ridefinizione dei principi applicativi dell’articolo 35 DPR 164/2002 allo scopo di eliminare i sottocodici attraverso l’attribuzione di un unico codice meccanografico identificativo dell’organizzazione o della federazione sindacale per l’accreditamento delle deleghe e la riscossione dei contributi sindacali, nonché ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni federative.
- Forme di partecipazione e modalità per informazione alle OO.SS. in via preventiva relativamente agli istituti che riguardano, a qualsiasi titolo, i diritti del personale, la riorganizzazione degli uffici e dei modelli organizzativi operativi, nonché la mobilità sia interna che esterna;
- Previsione e Istituzionalizzazione di nuove forme di partecipazione sindacale a seguito della Soppressione degli organismi a partecipazione sindacale ex art. 12, comma 20,del d.l. n. 95 del 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135. Al riguardo, appare pertinente il riferimento ai meccanismi di raffreddamento dei conflitti, al tavolo di confronto ex art. 25 ANQ nonché alla Commissione paritetica per la risoluzione delle controversie contrattuali di cui all’articolo 29 del DPR 164/2002. Ma non può nemmeno sfuggire l’importanza della funzione delle commissioni istituite in sede centrale e periferica per la gestione delle materie oggetto di contrattazione in sede periferica nonchè per l’esercizio di una importante attività istituzionale qual’ è quella disciplinare;
- Previsione espressa del diritto all’aspettativa di cui all’art. 18 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Detta norma prevede “I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.Resta fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.
Al riguardo, il Dipartimento della pubblica sicurezza, ha inopinatamente concluso che detto non risulta applicabile al personale delle Forze di polizia.
- Previsione in relazione ai congedi parentali della possibilità di fruizione su base oraria e ridefinizione dei termini di preavviso al datore di lavoro (oggi 15 a fronte dei 5 previsti per le altre categorie) ai sensi del nuovo testo dell’articolo 32 del D.lgs 151/2001 così come modificato dall’articolo 7 del D.lgs 80/2015
- Verifica istituti contrattuali connessi alla tutela della maternità con particolare riferimento alla previsione di limiti all’impiego alle aggregazioni ed ai servizi fuori sede e missioni all’estero, anche per genitori o affidatari minori di età superiore a tre anni in situazione di monoparentalità e legge 104/1992;
- Definizione dei tempi e delle procedure relativi alla corretta e concreta fruizione degli istituti inerenti norme a tutela del personale quali:
- congedo ordinario con riferimento alla possibilità di devoluzione prevista dall’articolo 24 del D.lgs 151 del 2015;
- congedo straordinario per trasferimento con riferimento all’esigenza di codificare con precisione le regole ed i limiti per la sua concessione (anche con riferimento alle assegnazioni post corso e concorso) al fine di evitare disparità di trattamento a livello territoriale;
- Legge 104/92;
- Legge 86/2001 ;
- Applicazione dell’articolo 42 bis (aggregazione fino al 3 anno di vita del bambino);
- Aggregazione temporanea per gravi motivi familiari;
- Diritto allo studio;
- Diritto alla mensa di servizio con estensione ticket restaurant anche alle zone disagiate;
- Disciplina;
- Spese legali per i procedimenti innanzi alle Corte d’Appello;
- Area contrattuale dei dirigenti;
12) Interventi di carattere legislativo in materia di tutela legale ed attribuzione dell’assegno alimentare ex art 98 DPR nr.3/57;
13) Revisione e nuova definizione delle norme e delle procedure (trasferimenti per incompatibilità) riguardante il personale della Polizia di Stato in relazione all’articolo 55 del DPR 335/82 e del DPR 782/85 e delle norme riguardanti l’accettazione della candidatura alle competizioni amministrative e politiche ovvero all’esercizio del mandato in caso di elezione ed al divieto di prestare servizio nell’ambito della circoscrizione elettorale con espresso riferimento ai trasferimenti ed al denegato trattamento economico di trasferimento, nonché in caso di nomina in uffici di staff c/o altre amministrazioni dello Stato;
14) Forme di tutela degli accordi ed eventuali sanzioni per chi li vìola coscientemente;
15) Previsione risorse e attribuzione delle medesime all’interno della nuova area contrattuale per i dirigenti della Polizia di Stato.
MATERIE DA CONCORDARE CON L’AMMINISTRAZIONE
- Introduzione di indennità che favoriscano e compensino in modo adeguato particolari attività che oggi, per effetto dell’architettura retributiva che si è determinata, costituiscono settori di impiego con elevata responsabilità e/o esposizione al rischio senza alcun riconoscimento. Ciò ha determinato una fuga di professionalità dai suddetti settori che può pregiudicare, se non si interviene con meccanismi di riconoscimento retributivo, un vero e proprio corto circuito in segmenti che sono vitali per il perseguimento della mission istituzionale della Polizia di Stato:
- Servizio di volante;
- Servizi di polizia giudiziaria (Digos, Squadre mobili ecc ecc);
- UOPI;
- Orchestrali;
- Servizi speciali (questione attinente l’indennità pensionabile dei destinatari delle indennità di areonaviganti e sommozzatori) che oggi corre il rischio di penalizzare il suddetto personale ai fini previdenziali;
- Definizione delle procedure con individuazione di tempi certi e iter definiti relativi al rimborso delle spese legali;
- Definizione e funzionamento delle commissioni di garanzia ai fini della corretta applicazione degli istituti contrattuali e quelli dell’accordo nazionale quadro e degli accordi decentrati;
- Rivalutazione delle indennità di ordine pubblico e di missione;
- Rivisitazione della materia delle assenze per visite, terapie prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, allo scopo di eliminare le incertezze registrate nell’applicazione, al personale della Polizia di Stato, dell’art. 55-septies, comma 5 ter, d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 16, comma 9, l. n. 111/2011 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 16 bis, d.l. n. 101/2013, conv. in l. n. 125/2013. Nel solco dei principi enunciati dal TAR del Lazio nella sentenza 5714/2015 del 17 aprile 2015 secondo cui il permesso di cui alla novella legislativa ha altri scopi e pertanto non può ricadere nel novero dei permessi già disciplinati dalla contrattazione collettiva di settore o dalla normativa (già esistente) che regola lo stato di “malattia” e i collegati diritti costituzionalmente protetti, che non possono essere stati messi in discussione dalla novella legislativa, la quale appare posta al fine di regolare unicamente situazioni di assenza dal lavoro non direttamente collegate ad uno stato patologico acclarato. In tal senso va superato il riferimento al congedo straordinario, che ha un limite di 45 giorni annui, attraverso una disciplina contrattuale specifica, atteso che la novella legislativa non avendo un carattere immediatamente precettivo deve comportare, una specifica disciplina contrattuale di riferimento.
Al termine dell’incontro i lavori sono stati aggiornati a data da destinarsi
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