Somme percepite: il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.a. ha carattere di doverosità, rilevando la buona fede solo sulle modalità di recupero. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il recupero di somme indebitamente erogate dalla p.a. ai propri dipendenti ha carattere di doverosità, in quanto nasce direttamente dal disposto dell’art. 2033 c.c., rilevando la buona fede, eventualmente, solo sulle modalità di recupero, che deve avvenire, in questo caso, con caratteristiche tali da non incidere soverchiamente sulle esigenze di vita del debitore (cfr. Cons. St., VI Sez., n. 4571 del 9 settembre 2002).
Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 1311/06 del 29.11.2005 – dep. 14.03.2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1311/2006
Reg.Dec.
N. 76 Reg.Ric.
ANNO 1999
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 76 del 1999, proposto dalla Sig.ra…………….., rappresentata e difesa dagli avv.ti ………………………e…………………………, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via ……………………………..;
contro
il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Firenze e la Questura di Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana n. 340 del 10 giugno 1998.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 novembre 2005 il Cons. Giuseppe Minicone;
Uditi l’avv. ……………….., per delega dell’avv. …………………….., e l’avv. dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22 settembre 1995, la Sig.ra …………………., ispettore della Polizia di Stato, impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, il provvedimento del 10 giugno 1995, con il quale il Questore di Firenze aveva disposto il recupero, mediante n. 86 rate mensili di £ 497.457, del debito accertato nei suoi confronti nella misura complessiva di £ 42.781.298 per stipendi ed indennità percepiti dal 6 ottobre 1993 al 31 dicembre 1994, stipendi non dovuti, per avere l’istante superato il periodo massimo di aspettativa di 2 anni e mezzo nel quinquennio 1988/1993.
La ricorrente deduceva più profili di eccesso di potere, sostenendo:
– che non sarebbe stato considerato che la menomazione, che aveva comportato il superamento del periodo massimo di aspettativa, era stata subita per causa di servizio e che, proprio per il mancato tempestivo riconoscimento di detta causa di servizio, essa era stata costretta a svolgere mansioni e turni che avevano aggravato le proprie condizioni fisiche e, conseguentemente, ampliato i periodi di assenza:
– che il recupero riguardava competenze percepite in buona fede, in quanto essa non sarebbe stata in grado di calcolare le assenze nel periodo 1988/1993;
– che l’amministrazione avrebbe omesso di valutare i periodi di servizio prestati nel periodo dal dicembre 1991 al dicembre 1994.
2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i primi due profili e inammissibile, per genericità, il terzo.
3. Avverso detta decisione l’interessata ha proposto il presente appello, con il quale ha dedotto:
a) l’omessa pronuncia del primo giudice sulle istanze istruttorie da essa formulate;
b) il mancato riconoscimento della buona fede quale presupposto per l’irripetibilità delle somme percepite;
c) il mancato calcolo delle presenze nel periodo 6 ottobre 1993/31 dicembre 1994;
d) l’omessa valutazione del rapporto fra le assenze ed il procedimento per causa di servizio;
e) la contradditorietà tra la sentenza impugnata e il provvedimento cautelare favorevole a suo tempo adottato dal tribunale.
3.1. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.
4. Con ordinanza n. 4500 del 5 settembre 2005, questa Sezione ha disposto l’acquisizione del fascicolo di primo grado, all’epoca non ancora pervenuto, e, nell’occasione, per ragioni di economia processuale, ha chiesto i prospetti delle assenze per infermità effettuate dalla ricorrente nel periodo dal 24 novembre 1988 al 31 dicembre 1994.
4.1. Il fascicolo d’ufficio di primo grado è pervenuto dal T.A.R., mentre l’amministrazione non ha dato seguito all’ordinanza istruttoria.
Peraltro, tale omissione, alla luce della documentazione contenuta nel fascicolo di cui sopra, non appare ostativa alla decisione dell’appello, il quale è da respingere sulla base delle considerazioni che seguono.
5. Il primo motivo di gravame, con il quale si censura la decisione del T.A.R. per aver immotivatamente omesso di dar seguito alle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, va disatteso, giacché la decisione in parola appare sufficientemente sorretta dalla documentazione in atti, mentre le richieste citate o si rivelavano inconferenti rispetta al thema decidendum (fascicolo relativo al riconoscimento dell’infermità per causa di servizio; mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente nel periodo dicembre 1991-dicembre 1994) o appaiono tendenti alla mera esplorazione della possibile sussistenza di vizi del procedimento non dedotti con la necessaria puntualità (periodi di effettivo servizio prestati dal dicembre 1991 al dicembre 1994; periodi di aspettativa fruiti, nel medesimo triennio, con le relative certificazioni mediche in ordine alle diagnosi ed alle prognosi).
6. Con il secondo motivo di appello, si invoca l’irripetibilità degli emolumenti dichiarati indebiti, sul rilievo che la loro percezione era avvenuta in buona fede, non essendo l’interessata in grado di calcolare i periodi di assenza e di rendersi, quindi, conto, con l’ordinaria diligenza, dell’avvenuto superamento del periodo massimo di aspettativa riconosciuto dalla legge, anche in considerazione dell’ingiustificato ritardo con il quale l’amministrazione aveva provveduto ad effettuare i conteggi.
In ogni caso, secondo l’appellante, tali conteggi sarebbero parziali e sbagliati: parziali, perché si sarebbero limitati a considerare il periodo novembre 1998/5 ottobre 1993 e non il successivo periodo 6 ottobre 1993/31 dicembre 1994, per il quale si sarebbe dovuto proporzionalmente spostare in avanti il quinquennio di riferimento; sbagliati, perché, a seguito del riconoscimento dell’invalidità per causa di servizio, avrebbero dovuto essere sottratte, dalle assenze nel quinquennio, quelle per degenza in luoghi di cura, ai sensi dell’art. 52, 2° comma, del DPR n. 335/1982.
6.1. Il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile.
6.2. Per quel che riguarda l’invocata buona fede nella percezione dell’indebito, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il recupero di somme indebitamente erogate dalla p.a. ai propri dipendenti ha carattere di doverosità, in quanto nasce direttamente dal disposto dell’art. 2033 c.c., rilevando la buona fede, eventualmente, solo sulle modalità di recupero, che deve avvenire, in questo caso, con caratteristiche tali da non incidere soverchiamente sulle esigenze di vita del debitore (cfr., ex plurimis, Cons. St., VI Sez., n. 4571 del 9 settembre 2002).
Nel caso di specie, il recupero è stato dilazionato in più di sette anni e l’istante non ha sollevato alcuna doglianza circa le modalità della ripetizione, tali da prospettare, per la sua entità, una lesione di diritti fondamentali della persona umana, costituzionalmente garantiti.
6.3. E’ inammissibile, invece, il profilo del motivo in esame, con il quale si deduce, in sostanza, l’erroneità della determinazione dell’ammontare dell’indebito sia in relazione al periodo di riferimento sia per la mancata detrazione delle assenze per degenza ospedaliera, ai sensi dell’art. 52, 2° comma, del DPR 24 aprile 1982 n. 335.
Ed invero, di siffatta censura non vi è traccia nell’atto introduttivo del giudizio, onde la proposizione della stessa in appello costituisce violazione del divieto di jus novorum nel giudizio di secondo grado.
E merita di essere sottolineato che il primo giudice, nel far riferimento incidentalmente alla disciplina di cui alla norma citata, ha ritenuto necessario precisare che la stessa non era stata, appunto, richiamata in alcun modo dalla ricorrente.
7. Infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale l’appellante censura la dichiarazione del T.A.R. di inammissibilità per genericità della propria doglianza circa l’omessa valutazione dei periodi di servizio da essa prestati nel periodo dal 6 ottobre 1993 al 31 dicembre 1994, in quanto resa disattendendo la richiesta istruttoria di quantificazione delle sue presenze in servizio dal dicembre 1991 al dicembre 1994.
Va ribadito, in proposito, che, come già affermato nell’esame del primo motivo, la richiesta istruttoria di cui trattasi non appariva giustificata neppure da un inizio di prova da parte dell’interessata, posto che quest’ultima non era stata in grado di indicare alcun giorno di ripresa del servizio, nel periodo da essa citato, tale da corroborare la sua doglianza di illegittimo recupero di somme corrispondenti a servizio effettivamente reso.
Basti, del resto, considerare che, anche in questa sede, la censura resta articolata su un piano meramente ipotetico (cfr. pag. 15 del gravame: “qualsiasi ripresa del servizio nel periodo 06/10/1993 – 31/12/1994, avrebbe provocato automaticamente ed immediatamente un computo di assenze nel quinquennio di riferimento inferiore ai trenta mesi consentiti”).
8. Per le stesse ragioni, va respinto il quarto motivo di appello, con il quale l’istante rinnova le sue doglianze di mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del T.A.R., questa volta con riferimento alla pratica di riconoscimento dell’invalidità per causa di servizio, irrilevante ai fini dell’esame della questione in controversia, come già sottolineato dal primo giudice.
9. Infondato è, infine, il quinto e ultimo motivo, volto a denunciare la contraddittorietà fra la pronuncia cautelare (favorevole) resa in primo grado e la decisione finale (sfavorevole), atteso che la valutazione effettuata in sede incidentale è effettuata allo stato degli atti, ha riguardo anche al pregiudizio che potrebbe derivare, nelle more della decisione, al destinatario del provvedimento impugnato e, per tali ragioni, è suscettibile di essere superata e travolta dalla sentenza che, cognita causa, definisce il giudizio, senza che ciò comporti alcuna contraddittorietà nell’attività giurisdizionale.
10. Per tutte le considerazioni esposte, l’appello deve essere respinto.
Si ravvisano, tuttavia, ragioni di equità per compensare le spese del grado di giudizio .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 29 novembre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
GIUSEPPE MINICONE GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il…14/03/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA