Soppresse le Commissioni Mediche di verifica con trasferimento all’INPS delle relative competenze
Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086)” convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 19/08/2022, n. 193), prevede la soppressione dal 1° gennaio 2023 delle Commissioni mediche di verifica, con il trasferimento delle relative funzioni all’INPS. In pratica sarà l’Istituto previdenziale a dar corso agli accertamenti sanitari e alle valutazioni sull’inidoneità al servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La norma è contenuta nell’articolo 45 comma 3-bis il quale prevede che al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
A decorrere dalla medesima data, l’INPS subentra al Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle Commissioni Mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.
Il successivo comma 3 ter stabilisce che tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all’articolo 71 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (dispensa dal servizio per infermità), agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica e Dispensa dal servizio), all’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Trattamento per inabilità), e all’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Accertamenti e controlli inabilità), nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono effettuati dall’INPS con le modalità di accertamento già in uso per l’assicurazione generale obbligatoria.
Restano nella competenza delle soppresse commissioni, fino al loro esaurimento, i procedimenti in corso alla data del 20 agosto 2022 e i procedimenti per i quali, alla stessa data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.
Con successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, saranno stabilite le norme di coordinamento e le modalità attuative della normativa.
Ovviamente occorre attendere che siano emanati i provvedimenti attuativi per avere un quadro preciso della nuova articolazione dei procedimenti interessati da questa novità normativa.
Al riguardo non mancheremo di fornire, come sempre, una adeguata informazione, attraverso le pagine di questo notiziario.