Le assenze per motivi di studio

 
I permessi per le 150 ore annue
 
Già l’articolo 78 del d.P.R. 782/1985 prevedeva che l’Amministrazione della pubblica sicurezza dovesse favorire le aspirazioni del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, concedendo a tal fine un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi; il periodo viene detratto dall’orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall’interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio; la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio.
L’interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell’anno in corso o dell’anno successivo.
Con l’art. 20, d.P.R. 254/1999 il diritto è stato esteso anche ai corsi di studio svolti in altra località; in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località e per il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
La possibilità di conteggiare nelle 150 ore i giorni necessari per il raggiungimento delle località sedi dei corsi e per il rientro in sede si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio, mentre non si applicano nel caso di iscrizione a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi; pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed al rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai corsi organizzati presso le A.s.l., mentre, per la preparazione di esami universitari o post-universitari, possono essere attribuite e conteggiate, nell’ambito delle 150 ore, le 4 giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti, in ragione di 6 ore per ogni giorno (art. 22, d.P.R. 164/2002).

Il congedo straordinario per esami

La necessità di sostenere esami è una delle ipotesi in cui il congedo straordinario deve essere, a norma dell’art. 37, co. 2, d.P.R. 3/1957, concesso di diritto; la retribuzione viene corrisposta per intero ed il periodo fruito è utile ai fini di carriera, pensionistici e previdenziali.
 

L’aspettativa per motivi di studio

Come sottolineato in precedenza, l’istituto generale dell’aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti dall’art. 66, d.P.R. 3/1957, si applica anche alla Polizia di Stato in forza dell’art. 52, d.P.R. 335/1982; tra le motivazioni che, in base al citato art. 66, possono dare luogo alla concessione dell’aspettativa ci sono i “motivi di famiglia” e, tra questi, giurisprudenza consolidata ha affermato che, nell’espressione “motivi di famiglia”, ben possono rientrare i motivi di studio, dovendosi comprendere in tale espressione tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento in relazione al benessere ed al progresso del dipendente, inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.
Questo tipo di aspettativa non da diritto ad alcuna retribuzione e non è utile né ai fini di carriera, né ai fini pensionistici e previdenziali; è concessa a domanda, sulla quale l’Amministrazione deve pronunziarsi entro un mese; si cumula con i periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo e, pertanto, non può eccedere i 18 mesi nel quinquennio e l’anno continuativo, dovendosi prestare, ai fini interruttivi, almeno 6 mesi di servizio tra un periodo e l’altro di aspettativa a qualsiasi titolo.
 

Il congedo per la formazione
L’articolo 20, d.P.R. 164/2002, nel riprendere il contenuto dell’articolo 5 della legge 53, testualmente recita:
• Articolo 20. Congedo per la formazione
1. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all’articolo 5 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.
3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.
5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell’inizio della fruizione del congedo.
6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.