La Consulta ha ribadito il principio secondo cui i dipendenti dalla Polizia di Stato, in quanto appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento civile, quando cessino dal servizio per raggiunti limiti di età, non possono essere collocati in ausiliaria, essendo tale istituto previsto soltanto per il personale militare e per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare. (Corte Cost. ord. n. 122/07 ud. 6/03/2007 – decisione del 21/03/2007)
Corte Cost. ord. n. 122/07 ud. 6/03/2007 – decisione del 21/03/2007
Ordinanza 122/2007
Giudizio
Presidente BILE Relatore AMIRANTE
Udienza Pubblica del 06/03/2007 Decisione del 21/03/2007
Dep. il 5.04.2007
ORDINANZA N. 122 ANNO 2007
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici : Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 del Decreto legislativo 30 Aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da S. Z. contro il Ministero dell’interno, con ordinanza del 25 gennaio 2005, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visti l’atto di costituzione di S. Z. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi l’avvocato …….. per S. Z. e l’avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un ispettore superiore della Polizia di Stato per l’annullamento del provvedimento col quale il Ministro dell’interno aveva respinto la sua richiesta di collocamento in ausiliaria, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza del 23 febbraio 2001, sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 3 del Decreto legislativo 30 Aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell’art. 1 del medesimo decreto, e perciò anche degli appartenenti alla Polizia di Stato;
che questa Corte, con l’ordinanza n. 387 del 2002, dichiarava detta questione manifestamente infondata, sul rilievo che il personale di cui all’art. 1 del citato d.lgs. n. 165 del 1997 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria ha diritto, nel momento in cui cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, ad un incremento del montante individuale dei contributi pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione (art. 3, comma 7), incremento che assume carattere compensativo della mancata applicazione dell’istituto dell’ausiliaria;
che, nel prosieguo del giudizio principale, il ricorrente precisava che il suddetto istituto “compensativo” non poteva trovare applicazione nella specie, in quanto il trattamento pensionistico a lui spettante era da liquidare per intero con il sistema retributivo, mentre l’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997 fa riferimento alle pensioni liquidate in tutto o in parte col sistema contributivo;
che sulla base di tali osservazioni, confermate anche dalla documentazione acquisita tramite l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), il TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza del 25 gennaio 2005, ha nuovamente sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 3 del d.lgs. n. 165 del 1997, a) nella parte in cui, ai commi 1 e 2, non prevede la possibilità del collocamento in ausiliaria di tutto il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile, non soggetto al regime pensionistico contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335; ovvero, b) nella parte in cui, al comma 7, non estende il beneficio dell’incremento del montante contributivo agli appartenenti alle forze di polizia che, per ragioni di anzianità di servizio, sono assoggettati al regime pensionistico interamente retributivo;
che il ricorrente, posto in congedo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° settembre 2000, avrebbe teoricamente diritto – secondo quanto afferma il TAR remittente – ad essere trattenuto in ausiliaria fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ossia fino al mese di agosto 2005, il che dà conto della permanenza di un interesse del medesimo a vedersi riconosciuto il diritto all’applicazione di tale istituto;
che a tale trattenimento osta il tenore letterale della norma censurata da cui risulta, senza possibilità di dubbio, che il collocamento in ausiliaria è un istituto che riguarda esclusivamente il personale militare;
che, fatte queste premesse in punto di rilevanza, il TAR siciliano osserva che la non manifesta infondatezza della questione emerge «chiaramente, nei termini in cui è stata già prospettata con la precedente ordinanza di rimessione n. 392 del 2001, seppur nei limiti in cui la norma dell’art. 3, d.lgs. n. 165 del 1997 venga ad essere applicata a quei dipendenti che (come il ricorrente) risultano ancora assoggettati al regime pensionistico retributivo, e non a quello c.d. contributivo»;
che l’art. 2 del medesimo decreto n. 165, infatti, ha esteso il limite di età di sessant’anni per la cessazione dal servizio nei confronti di tutto il personale di cui all’art. 1, senza distinzione tra quello civile e quello militare, sicché aver ristretto l’applicabilità del beneficio dell’ausiliaria al solo personale militare «potrebbe comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie equiparate, invece, sotto gli altri profili pensionistici»;
che analoga violazione del principio di uguaglianza è da ravvisare, secondo il giudice a quo, nel fatto che l’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997 riconosce il vantaggio dell’incremento del montante contributivo al solo personale soggetto alla legge n. 335 del 1995;
che la disposizione censurata, inoltre, sarebbe in contrasto anche con l’art. 97 Cost., perché le modalità di utilizzazione del personale collocato in ausiliaria non corrispondono necessariamente ai compiti che detto personale svolgeva quando era in servizio, sicché non consentire agli appartenenti alla Polizia di essere utilizzati in mansioni solitamente di carattere amministrativo si risolve nella privazione, per la pubblica amministrazione, della possibilità di fruire di personale dotato di una qualificazione professionale del tutto corrispondente a quella del personale militare;
che si è costituito in giudizio il ricorrente, chiedendo l’accoglimento della questione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.
Considerato che il TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del Decreto legislativo 30 Aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g, e 99, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), nella parte in cui, ai commi 1 e 2, non prevede la possibilità del collocamento in ausiliaria di tutto il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile non soggetto al regime pensionistico contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995, ovvero nella parte in cui, al comma 7, non estende il beneficio dell’incremento del montante contributivo agli appartenenti alle forze di polizia che, per ragioni di anzianità di servizio, sono assoggettati al regime pensionistico interamente retributivo e non a quello contributivo;
che lo stesso remittente, nel medesimo giudizio, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 1997, senza tener conto della disposizione di cui al comma 7 dell’articolo medesimo, che prevede il beneficio pensionistico suindicato dell’incremento del montante contributivo, sicché questa Corte, con l’ordinanza n. 387 del 2002, l’aveva dichiarata manifestamente infondata;
che ora lo stesso TAR censura la mancata previsione del collocamento in ausiliaria del personale non militare della polizia di Stato, ma nel contempo impugna anche il comma 7 dello stesso art. 3, nella parte in cui limita la fruizione del beneficio pensionistico suddetto al personale non militare assoggettato al regime contributivo;
che il remittente, quindi, solleva in modo alternativo due diverse questioni di legittimità costituzionale, l’una avente ad oggetto i commi 1 e 2 dell’art. 3 del d.lgs n. 165 del 1997, l’altra il comma 7 dello stesso articolo;
che la prima questione è di per sé da ritenere manifestamente inammissibile, non solo in quanto è sostanzialmente analoga a quella già decisa, nel merito, con l’ordinanza n. 387 del 2002 di questa Corte, ma anche per altre concorrenti ragioni;
che, infatti, la proposizione di questioni di legittimità costituzionale formulate in via alternativa le rende entrambe manifestamente inammissibili (ex plurimis, tra le più recenti, ordinanze n. 192 del 2004, n. 215 del 2005 e n. 9 del 2006);
che, inoltre, la motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni è carente, perché, da un lato, non tiene alcun conto delle sostanziali differenze esistenti tra il regime pensionistico contributivo e quello retributivo, dall’altro, mentre afferma che per il ricorrente nel giudizio di merito vale il regime retributivo, non specifica se il globale trattamento di fine rapporto stabilito per coloro cui esso si applica non presenti vantaggi tali da compensare l’esclusione dall’applicazione delle norme relative al collocamento in ausiliaria;
che non è, pertanto, univoco il riferimento all’asserita parificazione dei sistemi pensionistici dei militari a quello dei non militari, in quanto il remittente non precisa se ha riguardo al sistema contributivo o a quello retributivo;
che le questioni, pertanto, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 del Decreto legislativo 30 Aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA