Informazione preventiva: quesito

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Circolare nr. 557/RS/01/113/C/7 del 25 novembre 2014

Applicazione dell’art. 7 comma 5 dell’A.N.Q.

… In particolare, si ribadisce che con l’informazione preventiva possono essere definiti “che i criteri generali per l’individuazione dei turni previsti dagli art. 8 e 9 da applicare ai menzionati servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, evitando di ricorrere ad una informazione preventiva per ognuno di essi” (circolare esplicativa dell’Accordo, n.557/RS/01/113/0461 dell’8/3/2010).

Pertanto, una volta definita l’informazione preventiva di carattere generale, nella quale sarà indicato per le tipologie dei servizi di ordine e sicurezza pubblica (stadio, cortei, concerti, servizio straordinario del controllo del territorio, come il caso prospettato da codesta Questura. ecc.), se si intenda ricorrere ai turni previsti dall’art. 8 o a quelli previsti dall’art. 9, si dovrà procedere a una nuova informazione preventiva solo nell’ipotesi in cui sorga la necessità di modificare gli orari già individuati, ovvero di definire gli orari per tipologie di servizio inizialmente non previste, senza dover ricorrere ogni volta ad un’informazione preventiva diversa per ciascun tipo di servizio.

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Nel caso di specie, non occorrerà ricorrere alle procedure previste dall’art.7, comma 6, qualora nell’informazione preventiva di carattere generale sia già contemplato l’orario 18.00/24.00 (pur costituendo lo stesso un orario in deroga), vista la possibilità prevista dall’art. 7, comma 5, dell’anticipo e del posticipo di un’ora.

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