Riportiamo il testo della lettera appena trasmessa all’Ufficio Relazioni Sindacali
Di recente è stata divulgata una nota di codesto Ufficio (la 005173 del 4.12.2017) che, in risposta a un quesito formulato ha, per l’ennesima volta, confermato la posizione del Dipartimento della P.S. in ordine alla vexata quaestio della decorrenza giuridica della nomina – nonché del trattamento economico durante la frequenza presso gli Istituti di Istruzione – dei 1874 Allievi del 9° Corso Vice Ispettori.
Ricordato che la posizione del Siulp è – per più ragioni, diffusamente ed in più circostanze rappresentate –divergente rispetto a quella (ri)proposta dall’Amministrazione, nella summenzionata lettera si coglie un elemento di novità che può aprire interessanti scenari interpretativi in ordine ai quali crediamo opportuno sollecitare un approfondimento.
Ivi si afferma infatti che “il riferimento al limite dei posti disponibili annualmente”, previsto nella disciplina anteriore al c. d. Riordino nei – soli – concorsi per la nomina a Vice Perito Tecnico (ex art. 25 del D.P.R. 337/1982), “è stato introdotto anche per gli ispettori del ruolo che espleta funzioni di Polizia, dall’ultimo riordino delle carriere approvato con decreto legislativo 29.5.2017, n. 95, a decorrere, però, dall’entrata in vigore del predetto decreto. La nuova formulazione dell’art. 27 (del citato) D.P.R. 335/1982 prevede infatti, per l’individuazione dei posti disponibili a Vice Ispettore, espressamente il riferimento al 31 dicembre di ogni anno”.
Queste essendo le premesse, codesto Ufficio, nel rendere conto del parere formulato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, giunge alla conclusione secondo cui “ai frequentatori del 9° corso si applica la norma antecedente al riordino (art. 27 D.P.R. 335/1982 nella precedente formulazione) e la decorrenza dovrà essere necessariamente quella di fine corso”.
Si tratta di una conclusione che potrebbe non essere coerente proprio con il nuovo assetto ordinamentale richiamato anche dalla risposta in narrativa.
Invero il principio dell’annualità, per come è stato sino ad oggi – e continuerà ad essere – applicato tanto ai concorsi degli ex Vice Periti Tecnici (ai quali già si è fatta menzione), quanto ai concorsi del Vice Sovrintendenti (ex art. 24 quater del D.P.R. 335/1982), prevede“la decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell’anno successivo quello nel quale si sono verificate le vacanze, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo”.
Se, allora, è in questi stessi termini che il principio dell’annualità dovrà essere applicato anche per i concorsi da Vice Ispettore che ricadono sotto la nuova disciplina, primo tra i quali quello per3343 (2842 e 501) posti di recente bandito, e per il quale sono in corso le procedure di selezione, poiché le vacanze sono riferite al 31.12.2016, la decorrenza giuridica dovrebbe, a nostro parere, essere individuata alla data del 1.1.2017.
Questa pare in effetti essere l’opzione interpretativa alla quale lo stesso Dipartimento della P.S. intende aderire, che per quanto ci concerne sarebbe in linea di principio assolutamente condivisibile.
Ma allora si dovrebbe riconsiderare anche la tormentata fissazione della decorrenza giuridica relativa al 9° corso. E questo perché, a tacer d’altro, l’art. 45, co. 24 del Riordinovuole che nei “concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto … i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest’ultima data”, con la precisazione però che “Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente”.
In definitiva, se per il primo dei concorsi da Vice Ispettore bandito in applicazione del Riordino vale il principio dell’annualità, e quindi la decorrenza giuridica al 1 gennaio del 2017, la decorrenza giuridica per i frequentatori del 9° corso, dovendo costoro essere inquadrati nel nuovo ruolo almeno un giorno prima, non potrà che essere stabilita (almeno) a far data dal 31 dicembre del 2016.
Attese le considerazioni che precedono siamo quindi a chiedere all’ Ufficio in indirizzo se la profilata chiave di lettura – indotta dalla surrichiamata nota – corrisponda o meno alla linea interpretativa che il Dipartimento della P.S. intende adottare, ed in caso contrario quali siano le coordinate su cui si fonda l’eventuale difforme orientamento.
Un solerte riscontro sarebbe auspicabile anche per evitare ulteriore disorientamento tra i frequentatori del 9° corso Vice Ispettori, che tra l’altro sono costretti a subire diuturne aggressione politiche e mediatiche che vanno ben oltre ogni legittimo diritto di critica, e che mettono ingiustamente in discussione la loro onorabilità.
A questo si aggiunga che, del diuturno stordimento al quale i medesimi colleghi sono assoggettati, stanno approfittando soggetti privi di scrupoli che – a differenza di professionisti seri e preparati che pure si stanno confrontando con la materia oggetto della presente disamina – si insinuano nelle pieghe dei dubbi e delle incertezze provocati dal caotico quadro giuridico di riferimento per raccogliere adesioni ad azioni giudiziarie dall’esito quantomeno improbabile tenuto conto della univoca e consolidata giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi di omologhe vicende.
Confidiamo quindi in un pronto chiarimento, e con l’occasione porgiamo rinnovati sentimenti di apprezzamento e stima.