Trattamento economico di missione all’estero – Scorte per rimpatri.

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    Riportiamo il testo della lettera inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali

    Il trattamento economico del personale che effettua missioni all’estero è disciplinato da una normativa risalente, relativa quindi ad un periodo storico rispetto al quale le esigenze e le tipologie di impiego erano completamente diverse da quelle odierne.

    Non è mai stata infatti prevista una specifica normativa per l’attività di rimpatrio di stranieri, dunque per ragioni di sicurezza pubblica, e pertanto si ricorre ad una applicazione interpretativa di disposizioni contenute, rispettivamente, nel R.D. 3 giugno 1926, n. 941; DPR 31 marzo 1971, n. 286; L. 18 dicembre 1973, n. 836; L. 26 luglio 1978, n. 417 e, infine, DPR 16 gennaio 1978, n. 513. Nonché, da ultimo, con la L. 30 dicembre 2006, n. 51, che ha convertito il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (su cui ci soffermeremo più diffusamente infra).

    A fine di cercare di rendere organico questo composito e frastagliato panorama normativo in un primo momento era stata emanata la Circolare 333-G/9816 del 25 maggio 1987, avente appunto ad oggetto “Capitolo 2506 – Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all’estero…”, a tenore della quale – sub punto 6 – si dispone che “se durante la missione all’estero il dipendente gode di vitto e alloggio gratuito, ovvero ospite di paesi stranieri, la diaria è ridotta ad un quarto. Se fruisce soltanto dell’alloggio gratuito la diaria è ridotta ad un quarto”. Si tratta, in buona sostanza, della riproposizione testuale del contenuto dell’art. 9, comma 3, L. 836/1973 già dianzi citata. In seguito, in tema di non cumulabilità della diaria di missione con lo straordinario eventualmente effettuato, è stata poi emanata la circolare 333-G/II.2524.01.2624.03 del 16.12.2011 del Servizio T.E.P. e Spese Varie.

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    Orbene, applicando i criteri derivanti dalla sintesi di questo inestricabile coacervo normativo, se si prende ad esempio il caso della diaria prevista per le missioni in Marocco, che nella misura intera è pari ad € 88,50, all’operatore che fruisca di vitto ed alloggio a carico di enti pubblici o privati, si perviene – come in effetti accade nella quasi totalità dei casi – alla liquidazione di una diaria giornaliera pari ad € 22,12. E questo quando, come testè anticipato, la diaria per le missioni all’estero è comprensiva anche del servizio in orario straordinario eventualmente prestato, giusta l’interpretazione autentica resa con l’art. 39 vicies semel, comma 39 del D.L. 30.12.2005, convertito nella Legge 23 febbraio 2006, n. 51. Norma di assai dubbia compatibilità con i principi generali dell’ordinamento, sia perché questa interpretazione autentica è intervenuta a fronte del consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale di contrario orientamento, confermato anche successivamente all’entrata in vigore di questa interpretazione autentica (ex plurimisCons. Stato 19.7.2007, n. 4074); sia perché la prassi di emanare leggi con valore di interpretazione autentica in pendenza di controversie che trattano della medesima materia è stata ripetutamente censurata dalle Corti sovranazionali come illegittima, posto che, di fatto, questa opzione si risolve in una modifica delle regole da parte di uno dei due soggetti coinvolti nella controversia, dunque in una palese violazione della parità tra le parti prevista dal principio del giusto processo portato dall’art. 111 della Costituzione.

    Senza entrare nel contesto dei profili di evidente antigiuridicità dell’odierno assetto, ci si limita qui ad osservare come, a questo punto, si potrebbe, in ipotesi, immaginare addirittura di far lavorare un dipendente senza soluzione di continuità, anche  per più giorni, senza riconoscere allo stesso qualsivoglia emolumento ulteriore rispetto alla diaria.

    La quale, peraltro, una volta applicate le riduzioni risulta essere sostanzialmente identica a quella riconosciuta per le missioni in territorio nazionale. Con la differenza che per le missioni nazionali, paradossalmente, vengono riconosciute le prestazioni in orario eccedente, ovvero le indennità orarie aggiuntive nel caso in cui il viaggio sia successivo al servizio svolto.

    Si ritiene insomma di essere di fronte ad una inaccettabile sperequazione, che va a danneggiare in modo rilevante il personale chiamato a svolgere servizi di rilevante delicatezza, e che pare collidere con più principi dell’ordinamento costituzionale. Cosa che già avevamo avuto modo di illustrare con una nostra precedente nota sul medesimo tema inviata a codesto Ufficio in data 10.5.2011.

    Il convincimento che si tratti di una stortura meritevole di essere rimeditata discende in primo luogo dalla constatazione che per un servizio maggiormente gravoso – missione all’estero -viene riconosciuto un indennizzo inferiore rispetto a quello attribuito alle missioni domestiche. Ma anche- secondariamente – perché, per quanto si è avuto modo di premettere, le prestazioni eccedenti l’ordinario orario lavorativo, che potrebbero in astratto essere svolte senza soluzione di continuità ed in un quantità imponderabili, rimangono, di fatto, non retribuite, con una evidente lesione di fondamentali principi garantiti dall’ordinamento giuslavoristico- costituzionale.

    Siamo consapevoli che l’Amministrazione non condivide questa nostra impostazione, e che ha insistito, anche in tempi relativamente recenti (cfr. nota Prot. 333-G/II.2524.01.2624.03 del 16.12.2011), sulla legittimità del diniego. Per quanto ci riguarda manteniamo il nostro convincimento che si tratti di prestazioni obbligatoriamente rese e – illegittimamente – non retribuite. Siamo però altrettanto avveduti circa i tempi necessari per giungere ad un eventuale giudicato definitivo nel caso in cui si decidesse di azionare in sede giurisdizionale le frustrate ragioni dei colleghi. Percorso irto di asperità e dei cui esiti, nella migliore delle ipotesi, mai potrebbero beneficiare gli operatori le cui istanze siamo oggi a sostenere.

    A questo punto ci troviamo ad avere a che fare con una situazione risolvibile solo con una novellazione atta a rimuovere le inaccettabili sperequazioni sin qui censurate, che a nostro sommesso avviso potrebbe – anzi dovrebbe – essere discussa in seno al tavolo negoziale deputato alla definizione degli istituti normativi correlati al contratto di lavoro in fase di elaborazione.

    Attendiamo quindi un riscontro a questa nostra sollecitazione, e restiamo a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto opportuno.

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