Concorso 2842 posti vice ispettore – Criteri valutazione titoli; problematiche

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    Riportiamo il testo della lettera inviata al Responsabile della Struttura di Missione per l’Attuazione della Revisione dei Ruoli del Personale della Polizia di Stato Dott. Antonino BELLA

    Preg.mo dottore,

    come è noto in occasione dei lavori propedeutici al riordino dei ruoli varato con Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n.95 l’Amministrazione si era, più volte, impegnata formalmente a scongiurare, nella fase transitoria, scavalcamenti e/o penalizzazioni che potessero incidere negativamente sulla ratio e sull’architettura della riforma ordinamentale.

    In tal senso questa O.S. aveva evidenziato la necessità di prestare particolare attenzione ai titoli ed ai criteri con particolare riferimento al 15°, 16° e 17° Sovrintendenti.

    Ebbene, ci troviamo ancora una volta a segnalare gravi discrasie nella gestione della fase concorsuale, in questo caso, per l’accesso al ruolo di Vice Ispettore della Polizia di Stato.

    Infatti, in data 04 aprile u.s. con missiva n.555/RS/01.67 è stata trasmessa copia del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno con il quale sono stati pubblicati i criteri di valutazione dei titoli e la data di inizio dei lavori della Commissione esaminatrice del Concorso di cui all’oggetto ai sensi dell’art.6 comma 4 del relativo bando.

    Dalla lettura del prospetto allegato al verbale della Commissione relativamente ai titoli ammessi a valutazione, ai punteggi da attribuire a ciascuna categoria, nonché ai titoli valutabili ed ai criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi si rilevano una serie di incongruenze che, in assenza di opportuni e necessari correttivi, di fatto, determinano iniquità e scavalcamenti, del tutto vanificando l’impegno assunto dall’Amministrazione.

    In particolare, l’esigua se non addirittura irrilevante differenza del punteggio attribuito all’anzianità in ruolo degli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato non solo non salvaguarda, così come promesso, la posizione dei Sovrintendenti del 15°, 16° e 17 corso ma, addirittura, riverbera effetti negativi anche per quanto riguarda i corsi successivi.

    In tal senso basta avere riguardo all’attribuzione di soli due punti di differenza tra i sovrintendenti del 15° corso e gli appartenenti al 19° corso ; alla differenza di solo 0.17 punti tra il 16° corso ed il 19° corso o addirittura alla differenza nulla tra il 16° ed il 17° corso così come tra il 17°, 18° e 19° corso.

     

    A voler tacere degli scavalchi che, rebus sic stantibus, si realizzeranno nei confronti dei Sovrintendenti in servizio presso Commissariati, Volanti, Reparti Mobili o in tutti quegli uffici che, per la loro peculiarità, hanno impedito la partecipazione degli stessi a corsi di formazione professionale e di specializzazione organizzati dall’Amministrazione.

    Ed ancora. Da una concreta disamina degli effetti che i criteri di valutazione dei titoli così come individuarti dalla Commissione esaminatrice provocherebbe basti pensare che vi sono uffici in cui, ad esempio, un Sovrintendente del 19° corso scavalcherebbe i pari qualifica del 15° corso.

    A ciò si aggiunga che non risulta intelligibile se il punteggio attribuito all’anzianità nella qualifica di Sovrintendente è calcolato con riferimento al servizio effettivamente prestato o alla decorrenza giuridica alla luce dell’introduzione postuma rispetto al 15°, 16° e 17° corso del criterio dell’annualità.

    Ad colorandum, singolare e discutibile risulta poi la scelta di attribuire 11 punti ai Sovrintendenti Capo con più di 20 anni nella qualifica dal momento che non esiste alcun appartenente con una simile anzianità.

    Analogamente appare opportuno verificare il criterio di attribuzione del punteggio relativo agli incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell’Amministrazione annotati nello stato matricolare, così come risulta necessario inserire tra i corsi di formazione professionale e specializzazione trascritti nello stato matricolare valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio, il corso di grafica computerizzata, il corso di abilitazione sulle tecniche di rappresentazione multimediale di eventi balistici ed il corso di dattiloscopia e videofotosegnalazione non compresi tra quelli classificati dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione nell’allegato 1) alla Circolare n.500/C/AA2/9553 datata 16 luglio 2009.

    Tale situazione potrebbe trovare soluzione immediata ricorrendo, in sede di interventi correttivi, al richiamo esplicito ai colleghi Sovrintendenti Capo del 15°, 16° e 17° corso al pari di come previsto per gli Ispettori del 7° e 8° corso.

    Per quanto sopra esposto, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione e nel rispetto dei criteri di trasparenza, equità, efficacia ed efficienza che lo connotano, nonché al fine di scongiurare l’insorgere di evitabili contenziosi che dilaterebbero irrimediabilmente i tempi di definizione del concorso, con la presente Le chiedo di voler fissare un incontro con una delegazione di questa O.S. finalizzato a chiarire e dirimere le criticità evidenziate attraverso un confronto che consenta di analizzare nel dettaglio ogni singolo aspetto delle questioni poste alla Sua attenzione.

    Consapevole della Sua sensibilità, rimaniamo in attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro. Cordiali saluti.

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