Ai fini dell’attribuzione del ticket restaurant, la possibilità di accesso alla mensa dell’Amministrazione va valutata con riferimento non al territorio comunale ma alla sede di servizio considerata come l’infrastruttura presso cui il personale svolge la propria attività o altra struttura raggiungibile, senza ricorrere a mezzi di trasporto a carico del lavoratore e in un tempo congruente rispetto alla durata della c.d. pausa pranzo.
Il principio è enunciato dal TAR Veneto nella Sentenza 00199/2021 del’11 febbraio 2021.
La decisione ha definito un ricorso proposto da dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso, qualificata sede disagiata per le peculiarità logistiche del sito.
In ragione di tale qualificazione, i ricorrenti avevano fruito dei ticket mensa sino a quando il Questore, con il provvedimento successivamente impugnato, ha disposto la sospensione dell’erogazione dei buoni pasto (ticket) con la motivazione che il pasto poteva essere consumato presso la mensa della Questura di Treviso “essendo (la Questura di Treviso) in grado di assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio a favore di tutti gli Uffici della Polizia di stato aventi sede nel Comune di Treviso’”.
I giudici del TAR Veneto nel ritenere fondato il ricorso, hanno osservato che il diritto a fruire della concessione dei buoni pasto è previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 203; D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 per il personale impiegato in servizi che presuppongono la permanenza nel luogo di servizio anche per il tempo occorrente alla consumazione dei pasti, allorquando, cioè, in ragione dell’organizzazione del servizio, il dipendente non sia nelle condizioni di potere raggiungere il proprio domicilio per la consumazione del pasto (Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 720) e che la situazione dei ricorrenti adibiti ad una sede di servizio disagiata, rientra tra tali ipotesi.
Secondo il Tribunale la normativa richiamata non stabilisce un ordine di priorità in relazione alle modalità con cui debba essere assicurato un pasto adeguato al personale delle forze di polizia nel senso che spetta, in definitiva, all’Amministrazione valutare se attivare una mensa presso la sede di servizio o se stipulare una convenzione con un servizio di ristorazione o se riconoscere al personale il buono pasto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 aprile 2009, n. 5407).
Nel caso di attivazione della mensa, la possibilità di accesso alla stessa deve tuttavia essere effettiva e pertanto anche l’obbligo di adottare le soluzioni alternative rispetto alla mensa (servizio di ristorazione convenzionato o buono pasto) deve ritenersi sussistente non solo nelle ipotesi di “oggettiva impossibilità di accesso” alla mensa, ma altresì nei casi in cui l’accesso alla stessa richieda ai lavoratori un sacrificio sproporzionato, risultando in concreto non effettivamente fruibile (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3 novembre 2009, n. 10767).
In questo senso per sede di servizio provvista di mensa deve considerarsi l’infrastruttura presso cui il personale è adibito o altra struttura raggiungibile senza ricorrere a mezzi di trasporto a carico del lavoratore, in un tempo congruente rispetto alla durata della c.d. pausa pranzo.
“”La limitata durata dell’intervallo assicurato agli appartenenti alle Forze di polizia per la consumazione del pasto comporta infatti che il servizio mensa possa considerarsi istituito solo quando la mensa sia collocata e fruibile presso la stessa infrastruttura sede dell’unità di servizio del dipendente, giacché solo tale modalità di prestazione, atta ad azzerare o contenere al minimo i tempi tecnici occorrenti per lo spostamento dal luogo di servizio alla mensa, è in grado di garantire, nei ridotti tempi concessi dall’Amministrazione per la fruizione del pasto, l’effettiva garanzia di partecipazione degli aventi diritto alla mensa obbligatoria di sevizio, dovendosi in caso contrario provvedere con l’erogazione dei c.d. buoni pasto””(Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6903).
Nel caso di specie in considerazione della distanza e dei tempi di percorrenza, la mensa situata presso la Questura di Treviso non può ritenersi soluzione idonea a garantire l’effettivo accesso al pasto al personale adibito alla sede disagiata presso l’Aeroporto Canova.
Deve pertanto essere riconosciuta ai ricorrenti la possibilità di accedere ad un pasto adeguato presso l’Aeroporto o altra struttura raggiungibile, senza ricorrere a mezzi di trasporto a carico del lavoratore, in un tempo congruente (5/10 minuti) rispetto alla durata della c.d. pausa pranzo.
Per tale ragione, il Tribunale ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto ai buoni pasto, dalla cessazione della erogazione sino all’effettiva attivazione della soluzione stabilita dall’Amministrazione.