Covid: nuove regole per mobilità e spostamenti

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E’ in vigore dal 24 febbraio il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, che regola mobilità e spostamenti, tra regioni o province autonome, fino al 27 marzo.

Nelle zone rosse è vietato recarsi presso abitazioni private diverse dalla propria. Confermata, in ipotesi di violazione, la multa da 400 a 3.000,00 euro.

Il provvedimento contiene ulteriori 4 definizioni di “zona”, che si vanno ad aggiungere a quelle già previste dal d.l. n. 33 del 2020.

Zona bianca
Comprende le Regioni, di cui al c. 16-sexies, nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso:

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 Zona arancione 
Comprende le Regioni, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto.

 Zona rossa 
Comprende le Regioni di cui al c. 16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato.

 Zona gialla 
Comprende le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli precedentemente indicati.

Dal 24 febbraio e fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da:

  • comprovate esigenze lavorative,
  • situazioni di necessità,
  • motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 27 marzo è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 05:00 e le ore 22:00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e ai disabili o non autosufficienti conviventi.

La misura in questione non si applica nella Zona rossa. Ove la mobilità risulti limitata all’ambito territoriale comunale, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il d.l. in argomento dispone l’abrogazione delle precedenti norme in tema di mobilità (previste dal c. 4 dell’art. 1 del d.l. n. 2/2021).

Restano confermate le sanzioni (come quella amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) previste all’articolo 4 del d.l. n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35 del 2020.

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