N. 555/RS/
Rif. N. 3.1.4/F1/998/2018 del 15/11/2018
Fruizione di permessi mensili previsti dall’articolo 33 della legge 104/92 in una giornata festiva e recupero riposo
Si fa riferimento alla nota in epigrafe, concernente la fruizione dei permessi ex art. 33 della legge n. 104 del 1992 in coincidenza di una giornata festiva e del relativo diritto al recupero riposo.
La richiesta di chiarimenti viene ricondotta all’orientamento espresso dall’ Amministrazione della Polizia Penitenziaria,con nota del 15 aprile 2008, secondo cui la “… la fruizione di un permesso previsto dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, in una giornata festiva non assorbe il riposo spettante ed eventualmente programmato in tale giornata. Ne consegue che al dipendente compete il recupero del riposo
maturato nella giornata festiva in cui ha usufruito di un permesso ex legge 104/92”.
Al riguardo si rappresenta che il Dipartimento della Funzione Pubblica, interessato in proposito, ha ritenuto condivisibile la posizione assunta da questa Amministrazione con nota prot. 2687del 24 giugno 2016, con la quale sono state estese a codesta O.S. le valutazioni espresse dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.
Nella predetta nota è stato, peraltro, richiamato preliminarmente il principio generale secondo cui “l’unico presupposto che dà titolo a recuperare le giornate di riposo o le festività è quello di aver prestato effettivo servizio (ad eccezione del personale turnista nell’ipotesi in cui il giorno di riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale )”.
La Funzione Pubblica ha rappresentato inoltre che, a fronte di un orario di lavoro articolato su turni stabiliti, deve ritenersi conforme a principi di buona amministrazione e di funzionalità che i giorni di permesso siano programmati e fruiti nelle giornate in cui sia previsto il regolare turno di servizio. Tale soluzione trova conforto nella contrattazione collettiva, che pone l’accento sul ruolo della programmazione periodica
dei permessi in questione da parte dei dipendenti, al fine di evitare ricadute negative sulla continuità e sull’efficienza del servizio.
In particolare, nell’art. 10 – riguardante l’orario di lavoro – del DPR n. 39 del 2018, recante il recepimento dell’Accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio normativo ed economico 2016-2018, è stabilito che: “Il
completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi…”; inoltre, nel medesimo articolo 10 è previsto che: ‘“al personale
impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive”. Non sembra, quindi, farsi alcun riferimento alla possibilità di fruizione del permesso ex art. 33 della legge n. 104 del 1992 in una giornata festiva o destinata al riposo settimanale, con conseguente recupero del riposo non goduto.
Il citato Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato, infine, che nel Contratto per il quadriennio 2002-2005, recepito con DPR. n. 164 del 2002 ed ulteriormente nel DPR n. 170 del 2007, con riferimento all’articolazione dell’orario di servizio per personale non dirigente delle Forze di polizia, sono comunque previste, in generale, ulteriori tutele nei confronti della famiglia ed, in particolare, per l’assistenza ai
familiari disabili, tra cui: l’esonero, a richiesta degli interessati, dalla sovrapposizione completa dei turni tra coniugi appartenenti alla stessa amministrazione con figli fino a sei anni di età, l’esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali, dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, sino al compimento del terzo anno di età del figlio.