OGGETTO: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato — Chiarimenti.
A seguito della diramazione della circolare esplicativa del Signor Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 333-A/21554 del 10 dicembre 2021, sono pervenuti a questa Direzione centrale quesiti finalizzati ad ottenere precisazioni circa le modalità applicative della predetta normativa, ai quali, pertanto, si ritiene necessario fornire riscontro, anche a seguito d’interlocuzione con il Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
1. PERMESSI LEGGE, RIPOSI COMPENSATIVI E RECUPERI RIPOSO. CONGEDO DI MATERNITÀ AI SENSI DELL’ART. 17 D.LGS. N. 151/2001. CONGEDO PER MATRIMONIO.
Le giornate di riposo previste dall’art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i riposi compensativi e le giornate di recupero riposo sono equiparati al congedo ordinario ai fini dell’applicazione della procedura di invito prevista dall’art. 4-fer, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
Pertanto, come previsto dall’allegato 1 alla citata circolare del 10 dicembre 2021, i dipendenti che fruiscono delle tre suddette forme di assenza legittima sono destinatari della procedura di invito, al pari di quelli collocati in congedo ordinario.
Il personale collocato in congedo di maternità previsto dall’art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. maternità a rischio) non è destinatario dell’obbligo vaccinale al pari di quello collocato in congedo obbligatorio di maternità di cui all’art. 16 del medesimo decreto legislativo.
Infine, i dipendenti collocati in congedo per matrimonio sono destinatari della procedura di invito, in quanto tale istituto rientra nelle ipotesi di congedo straordinario a norma dell’art. 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
2. ASPETTATIVA PER INFERMITÀ AI SENSI DELL’ART. 68 D.P.R. N. 3/1957.
Come stabilito dalla citata circolare del 10 dicembre 2021, l’aspettativa per infermità prevista dall’art. 68 d.P.R. n. 3/1957 non dà luogo all’applicazione della procedura di invito in argomento, salvo che il collocamento in aspettativa sia stato chiesto dal dipendente successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (quindi, a partire dal 27 novembre 2021).
Di conseguenza, non sono soggetti alla procedura d’invito i dipendenti collocati d’ufficio in aspettativa per infermità, anche successivamente a tale data.
Si reputa utile precisare, in riscontro a frequenti quesiti posti, che rientrano tra le ipotesi di aspettativa per infermità d’ufficio:
- l’aspettativa disposta ai sensi dell’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
- l’aspettativa disposta nei confronti dei dipendenti che abbiano fruito i dell’intero periodo di congedo straordinario.
Sono, invece, destinatari dell’invito coloro che sono collocati in congedo straordinario per malattia ex art. 37 d.P.R. n. 3/1957, anche se tale malattia è riconosciuta dipendente da causa di servizio.
3. (CONGEDO PER ASSISTENZA AL FAMILIARE CONVIVENTE DISABILE GRAVE AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N. 151/2001.
Si conferma che il personale in congedo per assistenza a familiare diversamente abile ex art. 42, comma 5, del richiamato d.lgs. n. 151/2001, come previsto dall’allegato 1 della citata circolare del 10 dicembre 2021, è soggetto alla procedura di invito di cui all’art. 4-fer, comma 3, del d.l. n. 44/2021, a prescindere dalla durata dello stesso.
Costituisce eccezione la posizione di coloro che hanno richiesto il suddetto congedo prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 172/2021 (G.U. n. 228 del 26 novembre 2021), indipendentemente dalla durata dello stesso, i quali, pertanto, non sono destinatari dell’obbligo vaccinale fino al rientro in servizio. Le eventuali domande volte all’estensione temporale di tali congedi sono da considerarsi come mera prosecuzione e, pertanto, il personale continua a non essere destinatario dell’obbligo.
In tale considerazione, eventuali provvedimenti già adottati nei confronti del suddetto personale dovranno essere revocati.
Si confida nella sensibilità delle SS.LL. nei confronti del personale dipendente che, nel ricorrere all’istituto in esame, versa in una situazione di disagio particolarmente grave, meritevole della massima vicinanza dell’Istituzione.
4. DIPENDENTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE.
A norma dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021, “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita sono esenti dall’obbligo vaccinale”. Il personale che si trovi nella suddetta posizione dovrà inviare la relativa documentazione sanitaria al medico competente per la conseguente valutazione, il quale provvederà a confermare o meno la sussistenza dei presupposti per l’esenzione al capo dell’ufficio presso cui lo stesso presta servizio.
Si rammenta che gli “esentati” possono continuare a svolgere la consueta attività lavorativa, non gravando sugli stessi alcun obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 a norma dell’art. 9 — quinquies, comma 3, d.l. n. 52/2021.
5. ISTITUTI CHE ESCLUDONO TEMPORANEAMENTE L’OBBLIGO VACCINALE, CHE SIANO STATI RICHIESTI O CHE SONO INTERVENUTI DOPO L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI INVITO.
Si sottolinea che – qualora un dipendente che abbia già ricevuto l’invito a produrre la documentazione transitasse, durante il tempo concessogli per adempiere, in una delle posizioni di assenza per le quali è stato escluso l’adempimento dell’obbligo vaccinale – il procedimento di verifica si interrompe e riprende il primo giorno utile successivo al termine della legittima assenza del dipendente.
Diversa è la situazione in cui sia già intervenuta la sospensione, durante la quale il personale non può fruire di istituti di assenza legittima.
Si rammenta che, a norma dell’art. 4-fer, comma 3, ultimo periodo, d.l. n. 44/2021 “la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio 0 del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo1, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
AI riguardo, si precisa che, a seguito di documentata sopravvenuta malattia dovuta al virus SARS-CoV-2, sia la procedura di invito sia la sospensione eventualmente già disposta cessano di avere efficacia in quanto si tratta di una condizione assimilabile alla somministrazione della prima dose di vaccino.
6. MALATTIA CONTRATTA IL GIORNO DELLA PRENOTAZIONE DELLA VACCINAZIONE.
Qualora il personale che abbia regolarmente presentato documentazione attestante la prenotazione della dose vaccinale comunichi di non essere in condizioni di salute tali da potersi vaccinare, il responsabile della struttura richiederà immediatamente all’ufficio sanitario competente di verificare l’incompatibilità delle condizioni di salute documentate dal dipendente con la somministrazione del vaccino, richiedendo all’interessato, in caso di effettiva incompatibilità, di provvedere a nuova prenotazione il primo giorno utile al termine della malattia.
7. DISCIPLINA DELLA GIORNATA DI SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO.
Infine, preme ribadire il contenuto delle circolari di questa Direzione centrale n.
3262 dell’8 marzo 2021 e n. 4444 del 25 marzo 2021, riguardanti la disciplina della giornata di somministrazione del vaccino.
Le stesse trovano applicazione anche alla somministrazione della dose di richiamo.
1 In tutti e tre i casi si intende l’effettiva somministrazione della dose di vaccino.