I benefici dovuti alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati

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I benefici dovuti alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009″

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente indicato i criteri medico legali per la quantificazione percentuale delle invalidità, affermando la piena applicabilità di quelli previsti dal dPR 181/09 per tutte le Vittime, del terrorismo e della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad esse equiparati.

La pronuncia risolve definitivamente il problema derivante dall’attribuzione di bassi punteggi di invalidità assegnati alle Vittime dalle Commissioni Mediche, che costringevano chi era stato valutato con i criteri più restrittivi a chiedere la rivalutazione per ottenere benefici assistenziali coerenti al maggior grado invalidante da accertarsi.

La Sentenza è Cassazione Civile Sez. U n. 6217 Anno 2022 del 24 febbraio 2022.

la questione controversa è quella relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 181/2009.
Nel dettaglio occorreva stabilire se i criteri di calcolo da applicare alle suddette ipotesi fossero quelli di cui al d.P.R. n. 18/2009 o ovvero quello contenuto nell’art. 5 d.P.R. n. 243/2006, in relazione al disposto degli artt. 5 e 6 della I. n. 206/2004.

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Tale questione si iscrive nell’ambito della variegata ed eterogenea normativa che, nel tempo, ha interessato una particolare categoria di persone (vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata) e le problematiche relative alla determinazione dei ristori legislativamente previsti.
Va ricordato che l’istituzione, per le famiglie di ‘vittime del dovere’, di una speciale elargizione ha radici antiche ed infatti risale al R.D.L. 13 maggio 1921, n. 261, come modificato dalla I. 22 gennaio 1942, n. 181, che istituiva un fondo nel bilancio del Ministero dell’interno «per elargizioni […] alle famiglie dei funzionari di P.S., ufficiali della Regia guardia e Reale carabinieri, agenti investigativi, Regie guardie e Reali carabinieri vittime del dovere».

Nel tempo, questa disciplina ha subìto numerose integrazioni e modifiche, tutte volte progressivamente a dilatare le categorie di beneficiari, ad ampliare e diversificare i benefici, ad agevolare le condizioni per la loro concessione, a adeguarne la misura.

Con la Sentenza in commento i Giudici di piazza Cavour, dopo aver ricostruito la complessa evoluzione normativa dell’istituto, hanno osservato come la L. n. 206/2004, pur senza trattare esplicitamente la problematica della valutazione percentuale cui commisurare i benefici, abbia prefigurato un nuovo modo di corresponsione degli stessi in rapporto alle invalidità permanenti conseguenti ad atti terroristici, disponendo, all’art. 6, comma 1, che: «Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2004».

Secondo gli Ermellini, una previsione specificamente riferita alla rivalutazione delle percentuali già riconosciute ed indennizzate che tenga conto anche del danno morale, e cioè di una voce che, lungi dall’essere diretta semplicemente a fronteggiare un fenomeno inflattivo, è evidentemente integrativa di quanto già attribuito, non può che presupporre che, in termini generali, quello dettato sia il nuovo criterio in base al quale liquidare ex novo.

Il vuoto normativo sui criteri di liquidazione è stato, quindi, colmato con il d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 con cui il legislatore, con riguardo alla determinazione dell’invalidità rilevante ai fini delle provvidenze che interessano, ha consapevolmente affermato la valenza ontologica del danno morale quale autonoma categoria di danno in seno al più complesso pregiudizio non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ.

Invero, se la Giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva già avuto modo di affermare come il danno morale gode di propria autonomia ontologica e come tale è meritevole di tutela (Cass. 12 dicembre 2008, n. 29191; Cass. 20 maggio 2009, n. 11701; Cass. 10 marzo 2010, n. 5770), tuttavia è certo che i d.P.R. n. 37/2009 e n. 181/2009 hanno dettato criteri specifici per il ristoro anche del danno morale ed in particolare il d.P.R. n. 181/2009 lo ha fatto in attuazione della previsione dell’art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 che, come già anticipato, prevedeva una rivalutazione che tenesse conto anche del riconoscimento del danno biologico e morale.

Secondo le Sezioni unite non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi, per una misura di stampo indennitario assistenziale, a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo, in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, né che, oltre a ciò, ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell’invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo di quella stessa data.

È, quindi, inevitabile che il trattamento di coloro che abbiano subìto il danno o ottenuto la liquidazione prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 181/2009 cit. sia identico a quello di chi lo abbia subìto o ottenuto la liquidazione dopo, sicché occorre fare applicazione della formula di chiusura. di cui all’art. 4, lett. d) del medesimo d.P.R.

In conclusione, nella sentenza su commento vengono conseguentemente affermati i seguenti principi di diritto:

– “All’art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge”.

“I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009”.

Su tali basi le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la sentenza della Corte d’appello di Ancona a sua volta confermativa della pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto la sussistenza in capo a un maresciallo dei Carabinieri dei presupposti per il godimento dei benefici previsti per le vittime del dovere ex art. 1, commi 562-565, L. n. 266/2005, ritenendo corretto il criterio utilizzato per la determinazione dell’invalidità ai sensi dell’art. 4, d.P.R. n. 181/2009, emanato in attuazione dell’art. 6, L. n. 206/2004, assumendo che tale disposizione contenesse un meccanismo di calcolo valevole non soltanto per la rivalutazione delle indennità erogate in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 206/2004 cit., ma altresì per la liquidazione delle indennità maturate (come nella specie) successivamente a tale data, includendo il danno morale.

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