La tutela della genitorialità nel nuovo contratto di lavoro

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Ultimo aggiornamento 26/08/2022

La contrattazione collettiva per il personale di Polizia a ordinamento civile ha, nel tempo, previsto benefici aggiuntivi rispetto a quelli contemplati nella legislazione in tema di tutela della genitorialità.

In ultimo, l’articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 che ha recepito l’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile «Triennio 2019-2021» ha effettuato, sotto il titolo “tutela della genitorialità”, un aggiornamento degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva a beneficio dei lavoratori a status civile del comparto sicurezza. Di seguito una disamina delle previsioni contrattuali aggiornate, con riferimento anche alle direttive applicative emanate dal Dipartimento della P.S.:

  1. esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore.

Come già precisato dalla circolare n. 333-A/9807.B.7 del 26 maggio 2008, per poter accedere al beneficio in questione, è necessario che l’orario di servizio dei genitori coincida in modo completo.

Ciò significa che l’Amministrazione, a richiesta di uno dei genitori, è tenuta ad accordare il beneficio solo qualora vi sia coincidenza temporale tra i turni di servizio degli stessi (mattina-pomeriggio-sera) e non anche nell’ipotesi in cui i diversi servizi coincidano solo in modo parziale o residuale, ovvero qualora l’organizzazione degli uffici nei quali i genitori dipendenti prestano rispettivamente la propria attività, non consenta una effettiva alternanza di impiego in ragione della tipologia dei turni di servizio ivi esistenti.

Al riguardo, la Commissione Paritetica, nella seduta del 9 aprile 2008, ha precisato che “fermo restando il divieto di sovrapposizione completa dei turni, gli Uffici sono tenuti ad agevolare al massimo le esigenze del personale interessato, anche facendo ricorso ad altri istituti previsti dalla normativa vigente come orario flessibile e mobilità interna” (circolare n.555/VCP/27 del 22 luglio 2022);

  1. esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio.

Ai fini della concessione del beneficio in argomento risulta vincolante il presupposto che il coniuge del richiedente svolga un’attività lavorativa il cui orario sia articolato, in via non eccezionale, anche nelle fasce orarie notturne. Ciò in quanto il requisito dell’alternanza, espresso dalla norma, si realizza solo qualora entrambi i genitori siano concretamente destinatari dello stesso beneficio (circolare n. 333-A/9807.B.7 del 26 maggio 2008);

  1. esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore.

Si sono verificati problemi interpretativi a causa della tendenza manifestata da taluni uffici periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, di interpretare in senso restrittivo l’espressione “turni continuativi”. In base a tale interpretazione restrittiva la lavoratrice che si trovi in una delle descritte situazioni potrebbe essere impiegata in servizi continuativi, purché non effettui l’intera turnazione. Se fosse corretta tale interpretazione, dunque, la citata lavoratrice potrebbe essere impiegata, ad esempio, come “piantone” per i turni 7.00/13.00 e 13.00/19.00. Così, evidentemente, non è, atteso che è lo stesso tenore letterale della norma a escludere tale possibilità, così come più volte evidenziato dallo stesso Dipartimento della pubblica sicurezza, tra l’altro con nota n. 333- A/9807.F.6.2 del 10 aprile 2005, ove si prescrive esplicitamente che “le dipendenti che abbiano chiesto l’applicazione del predetto beneficio non potranno essere impiegate in nessuna delle fasce orarie in cui si articola la turnazione h 24”;

  1. esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente.

La circolare n. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003 ha chiarito che, ai fini dell’applicazione agli appartenenti alla Polizia di Stato delle tutele previste, il concetto cui far riferimento non è quello di “lavoro notturno” di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 532/1999 (“attività svolta nel corso di un periodo di almeno selle ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino”), ma quello di “turno notturno”, che, nei servizi continuativi (prospetto A dell‘Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 15 maggio 2000) non può che coincidere con la fascia oraria del quadrante giornaliero corrispondente a quello notturno (01/07 ovvero 00/07).

  1. divieto di inviare in missione all’estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni.

Il divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata il personale con figli di età inferiore a tre anni, senza il consenso dell’interessato, vige qualora lo stesso abbia proposto, alternativamente, istanza per essere esonerato dai turni continuativi, dai turni notturni o dalla sovrapposizione dei turni.

Pertanto, il beneficio de quo deve essere riconosciuto al personale che abbia precedentemente richiesto e ottenuto l’esonero dai turni continuativi, ovvero l’esonero dai turni notturni o, infine, l’esonero dalla sovrapposizione dei turni non essendo, al riguardo, necessaria la concomitante ricorrenza delle tre condizioni.

Inoltre, il divieto di inviare in missione fuori sede per più di una giornata il personale con figli di età inferiore a tre anni senza il consenso, è espressamente esteso anche alle missioni all’estero (circolare n.555/VCP/27 del 22 luglio 2022);

  1. esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

La disposizione contrattuale riconduce i benefici in questione nell’ambito del complessivo impianto disegnato dal legislatore della legge 104 del 1992 che, in generale, attribuisce “agevolazioni” (così si intitola, appunto, la rubrica dell’articolo 33) al lavoratore dipendente solo qualora esso assista una persona con handicap in situazione di gravità e, quindi, con preciso riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.

A latere del contratto è stato sottoscritto un Addendum nel quale è stato previsto, tra l’altro, di “valutare la possibilità di prevedere agevolazioni nello  svolgimento del turno/servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con handicap che non presenti connotazione di gravità” nell’ambito delle future iniziative da adottare, naturalmente, con riferimento a tutto il personale del Comparto Sicurezza-Difesa (circolare n.555/VCP/27 del 22 luglio 2022);

  1. possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
  2. divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

La ratio di tale norma consiste nel fatto che i turni continuativi, per la loro peculiare articolazione, risultano incompatibili con la piena fruizione del beneficio in argomento.

Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. Ciò significa che i benefici connessi al compimento di una determinata età del bambino, iniziano a decorrere dalla data di elettivo ingresso del minore in famiglia.

  1. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 170 del 2010 (articolo 24 comma 2 DPR 20 aprile 2022, n. 57).

Ai fini del beneficio in questione, si precisa che il primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, ha la durata di otto anni ed è costituito dalla scuola primaria (della durata di cinque anni) e dalla scuola secondaria di primo grado (della durata di tre anni).

Quanto alle modalità di accesso all’istituto in parola il Dipartimento della P.S. ha chiarito che lo stesso può essere fruito alternativamente dal padre o dalla madre. Pertanto, all’atto della richiesta del beneficio l’interessato deve produrre la dichiarazione dell’altro genitore dalla quale risulti che lo stesso non intende avvalersi della flessibilità di orario, ovvero che, invece, ne beneficia in forma alternata rispetto all’altro genitore con l’espressa indicazione dei periodi utilizzati da ciascuno.

Il beneficio in argomento, in analogia a quanto previsto per altri istituti posti a tutela della genitorialità, può essere fruito anche qualora l’altro genitore non presti alcuna attività lavorativa, ma sia impossibilitato ad attendere ai compiti familiari per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni.

In relazione alla flessibilità dell’orario, si ritiene che la disposizione in parola rappresenti una species del più ampio genus dell’orario flessibile di cui all’articolo 10 dell’Accordo sottoscritto in data 31 luglio 2009.

Pertanto, essendo l’istituto finalizzato alla tutela del minore affetto da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, il beneficio in questione è concesso a tutto il personale che si trovi nelle condizioni descritte dalla norma anche con modalità derogatorie, più favorevoli per il personale, rispetto a quelle previste dal vigente A.N.Q., sempre che ciò sia funzionale rispetto alla necessità di assicurare il corretto svolgimento dei servizi istituzionali.

I dirigenti responsabili degli uffici dispongono, su richiesta scritta e motivata del personale, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio che devono essere congruamente giustificate, l’applicazione dell’orario flessibile, che può incidere sull’inizio o sul termine del turno di servizio, ivi incluso il rientro pomeridiano, compatibilmente con l’articolazione oraria dell’ufficio di appartenenza.

L’eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato.

La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e le modalità di recupero sono disposte dal responsabile dell’Ufficio contemperando le esigenze del dipendente, indicate nella richiesta di avvalersi dell’orario flessibile, con le esigenze del servizio e con l’articolazione oraria dell’ufficio di appartenenza. A titolo esemplificativo si precisa che non potrà essere richiesto il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato se l’ufficio è organizzato in regime di settimana corta. (circolare n.555/VCP/27 del 22 luglio 2022);

  1. al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (co. 3 dell’articolo 24 DPR 20 aprile 2022, n. 57).

Si tratta del diritto del lavoratore padre di fruire, a domanda, di due giorni di congedo per paternità da godere nella prima settimana di vita del bambino.

Tale assenza, aggiungendosi agli altri istituti previsti a tutela della genitorialità, non viene computata ai fini del raggiungimento del limite massimo di 45 giorni di congedo straordinario annui fruibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Durante la fruizione di tale congedo il trattamento economico fisso e continuativo è corrisposto nella misura intera; esso è computato ai fini dell’anzianità di servizio, nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità. (circolare n.555/VCP/27 del 22 luglio 2022).

Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, tutti i benefici previsti dalla contrattazione si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

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