Richiesta chiarimenti Funzioni di vice consigliere ministeriale e consigliere ministeriale aggiunto

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Riportiamo la nota del 12 settembre u.s. inviata al Capo della Polizia dal Segretario Generale

Con la presente, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute, avverto la necessità di segnalarLe alcune criticità di impiego afferenti agli incarichi di vice Consigliere ministeriale e Consigliere ministeriale aggiunto che vengono ascritti ai funzionari della Polizia di Stato con qualifica, rispettivamente, di Primo Dirigente e Dirigente Superiore.

Come noto, gli incarichi in argomento possono comportare, ope legis, esclusivamente lo svolgimento di “funzioni ispettive” oppure di “consulenza, studio e ricerca” e non, di converso, funzioni di amministrazione attiva.

Al riguardo, come premesso, sono pervenute a questa O.S. numerose doglianze circa il mancato rispetto, da parte di alcune articolazioni centrali dell’Amministrazione, del sopra descritto profilo funzionale, che, sovente, si è tradotto nell’espletamento, da parte di dirigenti con incarico di vice Consigliere ministeriale e/o Consigliere ministeriale aggiunto, di compiti di amministrazione attiva quali, ad esempio, gestione di risorse umane e/o di procedimenti amministrativi culminanti nell’adozione di un provvedimento finale di natura decisoria. Il tutto, a parere di scrive, con conseguente potenziale rischio di caducazione, per illegittimità, dei citati provvedimenti finali e con quasi scontata grave esposizione dell’Amministrazione.

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Un aggravio di tale situazione si è registrato, peraltro, con l’adozione del c.d. “Atto ordinativo unico”, il quale, all’articolo 112, recante “Misure per sopperire alle vacanze organiche della carriera prefettizia”, ha, espressamente, previsto che: “I posti di funzione attribuiti dal presente provvedimento a dirigenti della qualifica di Viceprefetto e di Viceprefetto aggiunto, se vacanti, possono essere temporaneamente assegnati, rispettivamente, a Dirigenti Superiori e a Primi Dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia in servizio al Dipartimento, con funzioni di Consigliere ministeriale aggiunto o Vice consigliere ministeriale”.

L’applicazione di tale disposizione – già concepita male in punto di diritto, in quanto gli incarichi di vice Consigliere ministeriale e Consigliere ministeriale aggiunto non possono essere, surrettiziamente, svuotati del proprio nucleo funzionale (consulenza, studio e ricerca) ed essere convertiti, anche solo temporaneamente, in incarichi di amministrazione attiva, quali quelli dedicati ai vice Prefetto e vice Prefetto aggiunto – anche in ragione della diversità ontologica di impiego e funzioni dalla carriera prefettizia – ha prodotto la fittizia assegnazione di dirigenti della Polizia di Stato con incarichi di consulenza a vere e proprie funzioni di amministrazione attiva (si pensi all’incarico di responsabile unico del procedimento nelle procedure ad evidenza pubblica e a quello di responsabile del procedimento – e talora anche del provvedimento finale – in tutti gli altri settori amministrativi).

Siffatta situazione, Signor Capo della Polizia, è avvenuta  (e, ahimè, ancora avviene) senza alcun riconoscimento, né giuridico né economico, per i predetti dirigenti, i quali, pur svolgendo, di fatto, compiti di amministrazione attiva, con assunzione delle correlate responsabilità, non sono, di diritto, destinatari di provvedimenti formali rilevanti sul piano giuridico (annotazione matricolare) ed economico (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, agli incarichi di responsabile unico del procedimento di gara e di direttore dell’esecuzione del contratto  che, benché rientranti fra quelli comportanti la corresponsione degli incentivi economici previsti dall’articolo 113 del c.d. “Codice dei contratti pubblici”, fuoriescono dalla percezione di tali benefici, ove svolti da dirigenti). 

Alla luce della delineata situazione Le chiediamo un cortese urgente intervento volto a chiarire sia i compiti che, in punto di diritto, sono chiamati a svolgere i predetti dirigenti della Polizia di Stato con incarichi di vice Consigliere ministeriale e Consigliere ministeriale aggiunto, auspicando anche un qualificato e dirimente parere del Consiglio di Stato, finalizzato a delimitarne, in modo univoco, con una puntuale circolare esplicativa, sia il perimetro delle funzioni esercitabili che lo svolgimento dei compiti correlati.

Nelle more le chiediamo, altresì, una verifica sulla concreta portata applicativa del sopra citato articolo 112 del c.d. “Atto ordinativo unico”, in quanto ci pare francamente ultroneo prevedere, con una norma consimile, l’equipollenza (funzionale e di impiego) tra dirigenti della carriera prefettizia e dirigenti della Polizia di Stato, per giunta solo a titolo temporaneo.

Appare opportuno rammentare, a supporto della nostra tesi, che i dirigenti della Polizia di Stato hanno una propria marcata identità, anche di impiego e di funzioni riconosciuta con apposita norma (art.19 della L.04.11.2010 nr.183), che impedisce, a nostro sommesso parere, in punto di diritto ma anche di fatto, un’equiparazione (peraltro solo in via temporanea stante il tenore della disposizione sopra richiamata che si limita solo al regime di sostituzione) ai dirigenti della carriera prefettizia, anche in ragione del fatto  che la stessa perplessità, per non dire contestazione, è stata mossa anche dalle OO.SS. rappresentative della carriera prefettizia.

Confidando in un Suo fattivo intervento che, siamo certi, farà chiarezza e ripristinerà la specificità della dirigenza della Polizia di Stato, auspichiamo che, nelle more, la descritta situazione cessi immediatamente considerato che la nostra carriera dirigenziale è identitaria e normativamente riconosciuta come una specificità che la estranea dalla dirigenza pubblica e che non la rende ancillare rispetto ad altre carriere.

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