Anticipo spese legali ex art. 12 DPR 39/2018 – Richiesta di accesso agli atti e di convocazione della commissione paritetica ex art. 28 DPR 164/2002
Riportiamo il testo della lettera inviata alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale il 15 marzo u.s. dalla Segreteria Nazionale:
“…l’applicazione degli istituti che regolano la tutela legale per gli operatori della Polizia di Stato si rivela un argomento destinato ad alimentare una inesprimibile mole di contenzioso. Sono passate infatti poche settimane da quando abbiamo segnalato come alcune sedi territoriali dell’Avvocatura erariale si fossero persino spinte ad equiparare alla formula dubitativa dell’insufficienza probatoria, oggi espunta dall’ordinamento processuale penale, l’assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 530 cpv. cpp, esprimendo per l’effetto parere ostativo al rimborso delle spese legali.
Abbiamo ora riscontrato, a seguito di un approfondimento informale, come persino sull’attribuzione degli anticipi delle spese legali si sia affermata una prassi che collide con la ratio sottesa al relativo impianto normativo, e che finisce per produrre ulteriori frustranti effetti sulla già logorata capacità di sopportazione della categoria. Sembra che l’Amministrazione ritenga infatti necessario sottoporre al preventivo vaglio dell’Avvocatura dello Stato anche il parere circa la concessione dell’anticipo delle spese per il patrocinio legale poiché ciò sarebbe espressamente contemplato dall’art. 18, co. 1, secondo periodo del D.L. 67/1997 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135.
Vero essendo che la norma da ultima richiamata dispone effettivamente che il parere dell’Avvocatura preceda anche la concessione dell’anticipo, l’opzione adottata dall’Amministrazione non può essere, per più ordini di ragioni, condivisa.
Invero l’art. 18 D. L. 67/1997 assicura – si fa per dire, viste le soverchianti incertezze restituite dalla quotidianità – la copertura delle spese legali relative a giudizi per responsabilità penale, civile e amministrativa promossi in conseguenza di attività di servizio per tutti, indistintamente, i dipendenti delle amministrazioni statali, con appostamento delle corrispondenti risorse imputato alla fiscalità generale.
Il personale della Polizia di Stato, invece, può contare sulla diversa, ed assai meno ostica, disciplina contrattuale, che non prevede alcun tipo di valutazione preventiva da parte di enti terzi, e che subordina la concessione dell’anticipo, nella misura massima di euro 5.000, alla sole disponibilità di bilancio dell’Amministrazione (così, da ultimo, ex art. 12 DPR 39/2018).
Con questo assai più agevole strumento, la cui formulazione originaria risale al DPR 254/2002, si è puntato a snellire al massimo l’altrimenti farraginoso iter amministrativo che, stante il pregiudiziale coinvolgimento dell’Avvocatura dello Stato, dilazionava i tempi di lavorazione della pratica e di conseguenza non offriva un effettivo sostegno nel caso, per nulla infrequente, in cui l’operatore della Polizia di Stato si trovasse privo di liquidità ed esposto ad imprevisti esborsi per liquidare i compensi dei rispettivi patrocinatori.
Non è irrilevante, ai fini del ragionamento che stiamo proponendo, osservare che l’impegno di spesa necessario ad approntare questa tutela avanzata è stato affrontato attingendo risorse dai fondi destinati al rinnovo contrattuale. Con ciò volendo significare che ess è frutto di un accodo tra le parti tendente proprio a velocizzare, in caso di esigenza, la messa a disposizione di una somma per anticipare il compenso per il patrocinio di fiducia allorquando non ci si avvale dell’Avvocatura dello Stato.
Invero, non di secondo piano ancorché non sia questo il tavolo su cui riproporre la questione del grave conflitto di interesse che incombe sul ruolo attribuito alla citata Avvocatura atteso che la stessa, non fornendo il proprio servizio a titolo gratuito ma dietro pagamento, di fatto pur essendo concorrente con gli altri patrocinanti “sentenzia” sull’an oltre che sulla congruità del quantum delle parcelle presentate dai difensori di fiducia.
È dunque evidente che la prassi secondo la quale l’Amministrazione chiede il parere dell’Avvocatura dello Stato anche per l’erogazione dell’anticipo delle spese legali erogato ai sensi dell’art.12 del DPR 39/2018, che peraltro sono soggette a ripetizione nel caso in cui sia accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo, non solo non può essere in alcun modo accettata, ma pure si pone come l’ennesimo caso di interpretazione unilaterale di istituti che, avendo fonte nella disciplina contrattuale, dovrebbero essere oggetto di una valutazione condivisa con le organizzazioni sindacali o, al massimo del Dipartimento della Funzione Pubblica quale ente deputo dalla legge a dirimere i conflitti interpretativi sugli istituti contrattuali (art.8 D.Lgs. 195/95).
L’arbitrio qui denunciato va quindi rimosso quanto prima, ristabilendo non solo i principi – e non solo quelli sulle relazioni sindacali – che risultano essere stati clamorosamente disattesi, ma anche allargando il confronto ad una serie di ulteriori questioni che sono di non minor importanza.
Va in primo luogo chiarito, tanto per cominciare, a quanto ammontano i fondi complessivamente accantonati per queste esigenze con i prelievi operati sui capitoli contrattuali.
Secondariamente occorre capire se le somme erogate a titolo di anticipo siano poi recuperate e rimesse nella disponibilità del fondo rotativo previsto dal richiamato art.12 del DPR 39/2018. Se, infatti, a conclusione del percorso processuale, al dipendente della Polizia di Stato che aveva ottenuto l’anticipo viene riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali, è evidente che quelle somme vanno interamente imputate ai capitoli di spesa relativi al finanziamento dell’art. 18 del D.L. 67/1997. E l’Amministrazione si dovrebbe a quel punto preoccupare di chiedere la restituzione di quanto prelevato dai fondi propri per erogare l’anticipo anche per evitare l’incapienza dei fondi per eventuali numerose richieste.
E infine, proprio per comprendere quale sia l’impatto dell’istituto dell’anticipo disciplinato dalla norma del contratto di lavoro, anche in vista del nuovo tavolo negoziale che potrebbe indurre il Sindacato a scegliere di incrementare le somme a ciò destinate, risulta determinante conoscere quale sia, nel corso degli ultimi cinque anni, il numero delle domande presentate, quelle che sono state accolte, quanti sono stati i casi in cui i richiedenti sono stati costretti s restituire la somma percepita nonché quante volte sia stata richiesta la restituzione dal fondo che alimenta l’art. 18 D.L. n.67/1997.
Si rappresenta che le predette richieste sono inoltrate nell’alveo delle normali e corrette relazioni sindacali intercorrenti con l’Amministrazione della Polizia di Stato certi che la tutela dei poliziotti sia priorità anche per l’Istituzione.
Nel caso, invece, che non vi sia convergenza o condivisione dell’obiettivo indicato da questa O.S., si ribadisce che la presente va considerata, ai fini della conoscenza, dell’accesso ed eventuale estrazione delle copie dei documenti dei dati di cui ai punti che precedono, come formale istanza di accesso agli atti, con richiesta di riscontrarli, indicando il responsabile del procedimento, in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata da cui viene inviata la presente.
In ultimo, posto che, come detto, l’unilaterale interpretazione da noi lamentata configura una stridente violazione del protocollo dei rapporti sindacali, restando disponibili sin da subito ad un incontro nel quale poter meglio chiarire tutti gli aspetti enunciati nella presente nota, in caso contrario, per il Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali che legge per conoscenza, si chiede l’immediata convocazione della Commissione paritetica di cui all’art. 28 del DPR 164/2002 onde dipanare le controversie in subiecta materia, ristabilendo una corretta applicazione di un fondamentale presidio di tutela del personale e di corrette e proficue relazioni sindacali”.