Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Pubblicazione delle vacanze negli organici del personale della Polizia di Stato della sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli Nord.
Bollettino Ufficiale del personale n. 1/43 del 25 ottobre 2023.
Nelle more del perfezionamento del nuovo decreto interministeriale da adottare ai sensi dell’art. 6 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., si trasmette, con preghiera di darne la massima diffusione, copia del supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale del personale, nel quale dovendo provvedere con urgenza all’assegnazione di personale, sono pubblicate n. 12 posizioni organiche riservate al personale della Polizia di Stato per la sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli Nord.
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO — nr. 1/43
SOMMARIO
Elenco delle vacanze negli organici del personale della Polizia di Stato della sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli Nord.
VACANZE DI POSTI NELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NELL’AMBITO DEL CONTINGENTE ASSEGNATO ALLA POLIZIA DI STATO
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si pubblicano le seguenti posizioni organiche per la sezione di polizia giudiziaria di seguito specificata:
DISTRETTO DI NAPOLI:
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord:
– cinque posti riservati al personale appartenente al ruolo degli ispettori;
– cinque posti riservati al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti;
– due posti riservati al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti.
Ai fini della copertura dei posti vacanti sopraindicati, si fa presente che dovrà essere seguita la procedura di cui all’art. 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271; tuttavia atteso il carattere di urgenza che riveste la presente pubblicazione la presentazione delle istanze dovrà avvenire entro e non oltre il 4 novembre 2023.
In relazione a ciò, pertanto:
1) entro non oltre il 4 novembre 2023, il personale interessato, in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, della qualifica richiesta per la copertura della vacanza e che abbia maturato una permanenza ininterrotta per due anni presso la stessa sede, ridotta a un anno per il personale che presta servizio nelle sedi disagiate, ai sensi dell’art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nr. 335, potrà presentare domanda al dirigente dell’ufficio, reparto o istituto presso il quale presta servizio;
2) si rammenta che il suddetto personale qualora dovesse perdere interesse all’assegnazione presso la sede richiesta dovrà tempestivamente presentare istanza di revoca; 3) il Dirigente dell’ufficio, reparto o istituto provvederà a trasmettere con la massima tempestività al Questore della provincia ove insiste tale ufficio, reparto o istituto le domande corredate dal parere e dal foglio matricolare aggiornato;
4) i Questori, che avranno ricevuto le istanze, vorranno porre la massima attenzione nel verificare che le stesse soddisfino i requisiti richiesti, evitando di inoltrare quelle irricevibili in quanto non conformi alla normativa di riferimento;
5) gli stessi Questori avranno cura di inviare con apposito elenco, sempre con la massima tempestività e comunque entro e non oltre il 14 novembre 2023, le domande pervenute dai diversi uffici, reparti e istituti della provincia — necessariamente già corredate dal parere e dal foglio matricolare — al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, informando contestualmente il Questore di Caserta e il Servizio affari generali di questa Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, omettendo, in tale ultima circostanza, l’inoltro della documentazione inerente al foglio matricolare.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul rispetto delle disposizioni già dettate con la circolare n. 333-A/9801.A.3.40(4) del 16 ottobre 1989 e, in particolare modo, di quelle impartite con la circolare n. 333.A/9804.C.3 prot. 4474/2021 del 26 marzo 2021, con specifico riguardo al possesso dei requisiti previsti dall’art. 55 del d.P.R. 24 aprile 1982, nr. 335 (come modificato dall’art. 1, comma 297, della legge 27 dicembre 2017, nr. 205) e dall’art. 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, nr. 334, nella considerazione che, ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 8, di cui al decreto legislativo 271/89, “non possono essere prese in considerazione le domande e le posizioni per le quali sussistono divieti di legge o di regolamenti negli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza”.
All’adozione dei provvedimenti di assegnazione alle sezioni provvederà questa Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, sulla base delle richieste nominative congiunte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e del Procuratore della Repubblica.
Si segnala che la presente circolare è consultabile sul portale DOPPIAVELA.
NEL RIBADIRE IL CARATTERE DI URGENZA CHE RIVESTE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE, SI CONFIDA NELLA PUNTUALE OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE, CON PREGHIERA DI RISPETTARE LE TEMPISTICHE INDICATE.