Attività libero professionali

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Sentenza della Corte Costituzionale n.98/2023, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), promosso dal Consiglio di Stato.

Pregiatissimo Signor Capo della Polizia, la Corte Costituzionale ha recentemente ritenuto fondata la questione della mancata estensione agli psicologi militari della disciplina derogatoria sancita per i medici militari (e per i medici e veterinari della Polizia di Stato), relativamente alle incompatibilità afferenti all’esercizio delle attività libero professionali.

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