Anticipazione della ascrivibilità tabellare della causa di servizio ai fini di pensione privilegiata ordinaria

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Pervengono richieste di chiarimenti in ordine al contenuto della circolare n. 555/V-RS/Area 2/prot. 008744 del 19 giugno 2023 il cui testo avevamo riportato per estratto nel n. 35/23 del 1° settembre 2023 di questo notiziario.

Con la menzionata circolare il Dipartimento della PS ha comunicato le indicazioni che l’Ispettorato Generale della Sanità Militare ha impartito a tutte le articolazioni dei comparti Difesa e Sicurezza attraverso aggiornamenti procedurali rivolti alle varie Commissioni Mediche Ospedaliere per una trattazione più spedita delle pratiche di Pensione Privilegiata Ordinaria.

Con nota M_D A0D32CC REG2023 0115316 del 06 giugno 2023 il citato Ispettorato ha rappresentato che – in accordo con PREVIMIL e l’INPS – “…al fine di semplificare, razionalizzare e ridurre i tempi di trattazione delle pratiche per la concessione della Pensione Privilegiata ordinaria, tenendo conto della criteriologia medico-legale discendente dagli art. 4 e 5 della citata legge 26 gennaio 1980 n. 9, le CMO provvedano ad ascrivere a categoria tabellare ai fini della PPO le invalidità accertate e definite a seguito di domande di ascrivibilità, ai fini del futuro diritto alla predetta prestazione, purché presentate nei quattro anni precedenti la data prevedibile per il collocamento in congedo per limiti di età, in relazione alla categoria, ruolo e grado rivestito, anche per le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio”.

In sintesi, ferma restando la necessità di produrre apposita domanda non appena posti in quiescenza per vedersi riconosciuta l’attribuzione del beneficio, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione dei tempi di trattazione delle pratiche di concessione della PPO, il personale che si trova a non più di quattro anni dal congedo per limiti di età può far pervenire alla CMO domanda di ascrivibilità ai fini del futuro diritto alla già menzionata prestazione.

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Saranno poi le CMO che, verificata la validità di tali istanze, provvederanno in “anticipo” alla compilazione del previsto quadro “Sezione PP – Giudizio ai fini di pensione privilegiata”.

In questo modo si introduce una semplificazione importante a vantaggio e tutela del personale che, per infermità contratte in servizio, si è visto attribuire o sta promuovendo il riconoscimento di una causa di servizio.

La stessa circolare demanda ai competenti Uffici di appartenenza degli interessati, mediante le articolazioni responsabili dell’istruttoria delle pratiche in argomento, l’accertamento del descritto requisito di anzianità anagrafica, prima di inviare le pratiche alle CMO per la loro definizione o, in caso di pratiche già in trattazione, il rilascio agli interessati di apposita attestazione, da esibire alle Commissioni Mediche Ospedaliere, qualora, invitati a visita nel quadriennio utile, ne facciano richiesta.

Nella nota in questione, si specifica, altresì, che il processo verbale emesso dalle competenti CMO dovrà essere trattenuto nel fascicolo personale custodito presso l’Ente di appartenenza del dipendente e debitamente trasmesso nel caso di trasferimento ad altra sede od ufficio.

Intervenuta, poi, la cessazione dal servizio, il processo verbale dovrà essere trasmesso, dall’ultimo Ente di servizio, all’Organismo previdenziale preposto alla trattazione della pratica pensionistica, unitamente alla domanda di PPO, che il dipendente è comunque tenuto a presentare al momento della cessazione (fatti salvi i casi di cui all’art. 167, comma 1, del d.P.R. 1092/1973), tenendo conto che, per quanto concerne i processi verbali che prevedono un giudizio, ai fini di PPO, per “assegno rinnovabile”, in relazione a patologie eventualmente suscettibili di miglioramento, sarà cura degli Organismi previdenziali promuovere gli ulteriori accertamenti sanitari per l’acquisizione del definitivo giudizio di ascrivibilità ai fini di PPO.

Presso le segreterie provinciali del SIULP è disponibile un facsimile di istanza per la sottoposizione a visita per l’ascrivibilità tabellare ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria.

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