L’estrazione di copia degli atti può essere negata per esigenze di lotta alla criminalità
L’estrazione di copia di un atto amministrativo può essere negata quando ricorrono primarie esigenze pubbliche che riguardano la salvaguardia della sicurezza dello Stato e della comunità nazionale,
Il principio è stato enunciato dal Tar di Palermo con la sentenza n. 1616/2024 che ha negato il rilascio di copia delle piante e dotazioni organiche dell’Arma dei Carabinieri respingendo la richiesta di un carabiniere che riteneva di essere stato illegittimamente trasferito ad altra sede in ragione di una asserita criticità organica della sede.
Secondo il Tribunale siciliano, il diritto d’accesso può essere negato, non solo in virtù della tutela della riservatezza di privati eventualmente coinvolti nei provvedimenti, ma anche del diritto alla riservatezza, o persino al “segreto”, in presenza di interessi di soggetti pubblici, quando il riserbo sia collegato alla prevenzione e repressione della criminalità.
Occorre, tuttavia inquadrare il caso nel contesto normativo.
La Legge 241/90 ha sottratto all’accesso determinati documenti, individuando determinate categorie di documenti che sono sottratte alla divulgazione. In particolare, ai sensi della Legge n.241/1990, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento. In particolare, il Testo unico in materia di ordinamento militare riconduce nell’ambito dei segreti sottratti all’accesso i documenti relativi alla struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell’Arma dei carabinieri.
Per tale ragione, il Tar siculo ha escluso che l’interesse difensivo potesse prevalere rigettando il ricorso di un vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri che aveva formulato istanza di accesso alla pianta organica, con indicazione dei posti vacanti con particolare riferimento al grado di Vice Brigadiere. Il ricorrente aveva esposto di essere stato prosciolto, all’esito del giudizio penale avviato nei suoi confronti, dalle accuse di concussione, calunnia e falso in atto pubblico, e che ciononostante, il Comando di Legione aveva disposto il suo trasferimento d’ufficio dalla Stazione Principale ad una Tenenza, motivato, tra l’altro, in ragione della criticità organica della precedente Tenenza.
La richiesta era stata parzialmente accolta, limitando l’accesso alla sola visione, e senza rilascio di copia dei documenti richiesti.
Secondo il giudice siciliano, nella vicenda che ci occupa, l’interesse del ricorrente a contestare il trasferimento non può che essere recessivo rispetto al prevalente interesse dello Stato alla tutela dell’ordine pubblico e alla repressione della criminalità alla base del segreto. E neppure rileva che l’amministrazione abbia consentito la visione dei documenti, negandone solamente il rilascio di copia, considerato che oggetto del giudizio sull’accesso non è la valutazione della legittimità del diniego, ma la verifica della sussistenza dei requisiti di legittimazione all’ostensione.