La “pensione differita” è una forma di trattamento pensionistico che decorre in un momento successivo alla cessazione del servizio, quando l’assicurato soddisfa i requisiti contributivi e di età previsti.
L’INPS, con il messaggio n. 812 del 23 febbraio 2024, ha confermato che, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione, il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda che permette di acquisire il diritto alla prestazione.
L’INPS ha, altresì, chiarito le modalità per la ricongiunzione dei periodi assicurativi nei casi in cui l’assicurato non sia più iscritto alla gestione pubblica:
Legge n. 29/1979: richiede almeno otto anni di anzianità contributiva effettiva nella gestione accentrante.
Legge n. 45/1990: richiede almeno dieci anni di anzianità contributiva effettiva nella gestione accentrante e la possibilità di presentare la domanda solo dopo il compimento dell’età pensionabile.
Inoltre, per le ricongiunzioni presso le casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, in costanza di servizio e assicurazione presso altre gestioni previdenziali, si applicano le disposizioni dell’articolo 9 della legge n. 274/1991, che prevedono specifici requisiti.
L’INPS ha ribadito che la posizione assicurativa costituita può essere annullata in determinate circostanze, ad esempio se l’assicurato riassume servizio presso lo Stato o presso una gestione ex-INPDAP. Le condizioni per l’annullamento variano a seconda della cassa di appartenenza:
- CPDEL, CPS, CPI o CPUG: l’annullamento non è automatico e deve essere richiesto dall’assicurato entro l’ultimo giorno di servizio.
- CTPS: l’annullamento avviene d’ufficio se l’interessato non ha acquisito un trattamento pensionistico per il servizio precedente; in caso contrario, deve essere richiesta dall’assicurato entro sei mesi dall’assunzione del nuovo servizio.