Nulli i contratti conclusi via telefono

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L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha disposto che dal 1° gennaio 2025 per i nuovi contratti luce o gas sarà sempre necessaria la forma scritta su supporto durevole e, nel caso di adesione di una proposta presentata da venditori porta a porta, il diritto di recesso si estende da 14 a 30 giorni.

E non solo è necessaria la forma scritta, ma vanno rispettate anche altre regole procedurali.

Il cliente contattato telefonicamente deve firmare l’offerta e un documento separato che ne attesta l’accettazione. Oppure, il venditore deve acquisire il consenso del cliente a ricevere l’offerta su un supporto durevole. In entrambi i casi, il cliente deve aver ricevuto un contratto scritto esaustivo, inviato o in forma cartacea o su supporto durevole concordato.

Se il contratto viene proposto da un venditore porta a porta che si presenta senza appuntamento, il diritto di recesso sale da 14 a 30 giorni.

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Cambiano, poi, i termini di preavviso per le variazioni unilaterali del contratto, che non possono essere inferiori a tre mesi, ridotti a un mese soltanto nel caso in cui la novità comporti una diminuzione di corrispettivi.

La variazione deve essere comunicata in modo chiaro, non può essere contenuta in documenti che contengono anche altre informazioni (fatture, resoconti, promozioni). Nel caso in cui avvenga per mail, deve essere segnalato nell’oggetto del messaggio che si tratta di una variazione contrattuale.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di comunicazione delle variazioni contrattuali comporta il diritto a un risarcimento di 30 euro. Il responsabile delle modalità con cui vengono proposte le offerte è sempre il venditore, quindi la compagnia energetica che emette le bollette della luce e del gas, indipendentemente dal fatto che affidi poi la gestione delle attività a soggetti terzi.

Per quanto riguarda le offerte PLACET, a cui hanno diritto i clienti che dopo la fine del mercato tutelato non hanno effettuato alcuna scelta relativa alla fornitura di energia, vengono stabiliti requisiti minimi che deve avere la modulistica inviata agli utenti: condizioni generali di fornitura, condizioni economiche, schede di condotte commerciali, procedure di reclamo.

I rinnovi delle condizioni economiche dopo i primi 12 mesi vanno comunicati in forma scritta, sempre con almeno tre mesi di preavviso e sempre su supporto durevole. Devono spiegare chiaramente che l’offerta PLACET viene rinnovata in mancanza di una diversa scelta del cliente, indicare il prezzo dei successivi 12 mesi, contenere l’intestazione “Proposta di rinnovo delle condizioni economiche dell’Offerta PLACET”.

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