Secondo quanto disposto dall’articolo 1284 del Codice civile, il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5% in ragione d’anno
Entro il 15 dicembre di ogni anno, tuttavia, il Ministro del tesoro può modificare la misura del saggio degli interessi legali per l’anno successivo tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata massima annuale e del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Dal 1° gennaio 2025 il tasso degli interessi legali è pari al 2% (come disposto dal decreto del Mef del 10.12.2024). Se gli interessi legali sono quelli che si applicano automaticamente ai rapporti tra le parti, nulla impedisce a queste di concordare degli interessi maggiori.
Si parla, in questo caso, di interessi convenzionali, che devono essere necessariamente determinati per iscritto e che sono largamente diffusi nei rapporti bancari.
Resta comunque sempre fermo il fatto che è nullo il patto con il quale sono determinati interessi usurari, ovverosia esorbitanti e sproporzionati rispetto agli interessi legali. Il tasso usurario è stabilito dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’ufficio italiano cambi.
Gli interessi legali non vanno confusi con gli interessi moratori, che sono quelli collegati all’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, per omesso o tardivo pagamento alla scadenza prefissata. Proprio per tale ragione, a differenza di quanto può dirsi con riferimento agli interessi legali, gli interessi di mora hanno natura risarcitoria, andando a risarcire il creditore del ritardo nel pagamento dovutogli.