Blocco stipendio e pensione

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L’articolo unico della Legge 207/2024 ai commi 84 e 86 – inserisce il comma 1 bis all’articolo 48-bis del DPS 602/1973, che include le “somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento” nella sospensione dei pagamenti da parte della PA per chi ha debiti tributari con somme a ruolo per importi complessivi pari ad almeno 5mila euro.

Per i dipendenti della PA che hanno ricevuto multe o cartelle di pagamento per debiti pendenti con l’Agenzia delle Entrate o altro Ente pubblico, dunque, il superamento dell’importo complessivo di 5mila euro a ruolo comporterà automaticamente il blocco del pagamento dello stipendio, tredicesima, indennità di licenziamento o l’accredito della pensione, anche se ci sono dei limiti di legge su massimi pignorabili e minimi impignorabili. La sospensione dei pagamenti scatterà qualora gli emolumenti spettanti siano di importo superiore ai 2.500 euro e comunque sempre nei limiti di legge previsti per la pignorabilità.

Saranno i datori di lavoro pubblici a verificare l’esistenza di cartelle o altri debiti con il Fisco che coinvolgono i dipendenti. In caso di esito positivo dei controlli, ossia se viene accertata l’esistenza di somme a ruolo oltre la soglia prevista per legge, metteranno in atto il blocco dello stipendio o degli altri emolumenti, tenendo conto dei limiti di pignorabilità.

Tali somme serviranno a ripagare gradualmente il debito a ruolo fino alla sua completa estinzione. Soltanto a quel punto riprenderà il versamento pieno dello stipendio o della pensione.

 

 

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