Accordo per la definizione delle procedure per l’attuazione dell’istituto del congedo e riposo solidale.

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ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELL’ISTITUTO DEL CONGEDO E RIPOSO SOLIDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 22 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 APRILE 2022, N. 57, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 MARZO 2025, N. 53.

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