Accordo per la definizione delle procedure per l’attuazione dell’istituto del congedo e riposo solidale.

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ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELL’ISTITUTO DEL CONGEDO E RIPOSO SOLIDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 22 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 APRILE 2022, N. 57, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 MARZO 2025, N. 53.

Il giorno 13 giugno 2025, il Vice Direttore generale della pubblica sicurezza preposto all’attività di coordinamento e pianificazione, Prefetto Stefano Gambacorta, sottoscrive il presente Accordo per la definizione delle procedure per l’attuazione dell’istituto del congedo e riposo solidale di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, come modificato dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, recante il “Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare”.

PREMESSO CHE:

  • l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, ha sostituito il comma 1 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, ampliando, per il personale della Polizia di Stato fino alla qualifica di Commissario capo ed equiparate, la platea dei beneficiari per i quali è possibile richiedere la fruizione del “Congedo e riposo solidale
  • a seguito della novella introdotta, è possibile beneficiare dell’istituto in esame per assistere le seguenti categorie di familiari che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:
    • figli (minorenni e maggiorenni) conviventi e non conviventi;
    • coniuge convivente o convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76;
    • genitori conviventi.

L’istituto è applicabile anche per assistere:

    • i genitori non conviventi affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Entrambe le tipologie di condizioni di salute e relative terapie devono essere documentate dall’azienda sanitaria competente per territorio o da una struttura con essa convenzionata;

  • l’articolo 17 prevede la possibilità di cedere e di ricevere il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni e le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937;
  • restano immutate le ulteriori previsioni contenute nell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e, in particolare, quelle del comma 2, laddove si prevede che la cessione avviene a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile; avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall’Amministrazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il decreto Presidenziale n. 53 del 2025.

LE PARTI CONVENUTE STABILISCONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. La cessione del congedo e riposo solidale (di seguito: congedo solidale) è curata dall’Amministrazione mediante il sistema centralizzato a gestione informatizzata realizzato presso il Servizio affari generali della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

2. La cessione del congedo solidale può avvenire anche in forma diretta con le modalità descritte nell’articolo 1, comma 2, lettere b), c) e d), dell’accordo per la definizione delle procedure per l’attuazione dell’istituto del congedo e riposo solidale di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sottoscritto dalle parti in data 30 giugno 2022.

Articolo 2

1. Le richieste avvengono secondo le procedure indicate nei commi 1, 4 e 5 dell’articolo 2 dell’Accordo di cui al comma 2 dell’articolo precedente.

2. L’interessato deve allegare all’istanza adeguata certificazione comprovante la necessità di cure costanti o la presenza di patologie gravi che richiedono terapie salvavita, entrambe documentate dall’azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

3. Ai fini di un’equa e uniforme valutazione delle esigenze assistenziali sottese alle istanze di congedo solidale presentate è necessario che l’attestazione di cui al comma precedente sia rilasciata compilando l’apposito modulo che sarà allegato alla circolare esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, a firma del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Le istanze di congedo solidale, attive e passive, sono presentate utilizzando i moduli allegati al presente Accordo.

Articolo 3

1. In quanto compatibili continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 2.

istituto del congedo e riposo solidale. (5) (1)

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