La Manovra 2025 ha introdotto una stretta sulle detrazioni per i figli a carico, non più applicabili dopo i 30 anni, ma ha previsto un’eccezione per i figli disabili, per i quali si può applicare la detrazione fiscale anche dopo questa età. Nessuna limitazione è invece legata all’erogazione dell’Assegno Unico, che per i figli disabili oltre i 30 anni resta fruibile. Già prima che intervenisse questa modifica, l’Agenzia delle Entrate con Circolare 4/2022 aveva già chiarito la compatibilità fra Assegno Unico e Universale per i figli e carico e detrazione fiscale per figli disabili a carico dopo i 21 anni.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 del TUIR e 2, comma 1, lettera c), del dlgs 230/2021, per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.
L’articolo 12 del TUIR a cui fa riferimento l’AdE stabilisce le regole per le detrazioni familiari a carico, che spettano per ciascun figlio «di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata».
Il Dlgs 230/2021 regolamenta invece l’Assegno Unico, stabilendo il diritto per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
La formulazione dell’articolo 12 del TUIR è cambiata in seguito alle restrizioni introdotte dalla Manovra 2025 (introducendo, come detto, il nuovo paletto dei 30 anni, dopo i quali non spettano più le detrazioni per figli a carico con l’unica eccezione, appunto, dei figli disabili) ma non introduce vincoli al cumulo con l’Assegno Unico, per cui ritengo si possa ancora ritenere valida l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sopra citata.