Indennità di trasferimento vincitori concorso interno Vice Ispettore assegnati a sede diversa

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Indennità di trasferimento d’ufficio per vincitori di concorso interno da Vice Ispettore assegnati a sede diversa da quella presso cui prestavano servizio. Sentenze Consiglio di Stato e TAR Lazio. Adeguamento alle statuizioni di principio delle Corti Amministrative

Riportiamo il testo della lettera inviata il 2 dicembre 2025 al Capo della Polizia dalla Segreteria Nazionale:

“Pregiatissimo Signor Capo della Polizia,

la questione che siamo oggi a porLe, e che è invero da tempo dibattuta, concerne la controversa spettanza dell’indennità prevista dall’art. 1 della L. 86/2001 per quanti, vincitori di concorso interno da Vice Ispettore, al termine del corso di formazione vengono assegnati a sede diversa da quella in cui in precedenza prestavano servizio.

L’Amministrazione ha sul punto sempre mantenuto un orientamento di chiusura, ritenendo che l’assegnazione, per quanto disposta in relazione alle esigenze d’ufficio determinata dalle carenze nelle sedi di destinazione, non potesse essere assimilata al trasferimento d’ufficio, in quanto la partecipazione alla procedura concorsuale e la frequenza del corso di formazione, diversamente dalla mobilità imposta da esigenze di servizio, aveva quale presupposto la manifestata volontà dell’interessato.

Le perplessità che, da sempre, rispetto a questa posizione il SIULP aveva manifestato trovano oggi il conforto di alcune recenti pronunce delle Curie amministrative.

Tra le varie merita in primis di essere segnalata la sentenza del Consiglio di Stato che si è occupata del ricorso proposto da un gruppo di vincitori del concorso interno da Vice Ispettore dell’allora Corpo Forestale dello Stato. Si trattava di dipendenti già appartenenti ai ruoli di quell’Amministrazione che, per l’appunto, al termine del corso erano stati assegnati a sedi diverse da quelle dove avevano prestato servizio prima di essere avviati al corso di formazione. E che per questo invocavano l’attribuzione dell’indennità di trasferimento d’ufficio di cui siamo a parlare.

L’Amministrazione resistente si era opposta al pagamento eccependo che le assegnazioni, in quanto avvenute a seguito del positivo esito di una selezione concorsuale interna, non rientravano tra i casi tipici per i quali competeva la richiesta indennità. Di diverso avviso è stato invece il Supremo Consesso, secondo cui alla stregua delle disposizioni normative andava affermata la sussistenza del diritto degli interessati ad ottenere quanto rivendicato. La parte pubblica è stata per l’effetto condannata al pagamento delle 30 diarie di missione in misura intera per i primi 12 mesi, ridotte del 30% per i successivi 12 mesi ai ricorrenti, oltre agli interessi dal momento della maturazione al saldo.

Di particolare interesse è osservare che il Consiglio di Stato ha preliminarmente chiarito come, vertendosi in materia di diritti soggettivi – e non di interessi legittimi – connessi al rapporto di pubblico impiego il diritto rivendicato andasse assoggettato all’ordinario termine di prescrizione quinquennale. Respingendo così l’eccepita decadenza dal termine breve di 60 giorni.

Quanto poi al concreto profilo di merito, quello della spettanza del diritto all’indennità di trasferimento in questione in occasione di assegnazione di sede successiva a superamento di selezione interna, il Consiglio di Stato ha ricordato che in materia già si era formato un indirizzo giurisprudenziale rispetto al quale non v’era motivo di discostarsi. E che nello specifico fosse per l’effetto da dare per pacifico che “il trasferimento derivante dalla partecipazione alla selezione di cui si discute …  appare comunque qualificabile come d’ufficio (apparendo rivolto a soddisfare in via primaria il prioritario interesse pubblico alla copertura di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte), in assenza di novazione del rapporto lavorativo o di cesure dello stesso, e senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato”. Non solo.

Nei giorni scorsi l’indirizzo qui ricordato è stato ulteriormente confermato dal TAR Lazio – sede di Roma, che ha accolto il ricorso proposto da Sergenti dell’Esercito vincitori di concorso per il ruolo degli Ufficiali. Di particolare interesse è il passaggio in cui viene precisato che “Il Consiglio di Stato ha affermato che l’indennità di trasferimento deve essere riconosciuta nel caso di passaggio di grado per effetto di concorso riservato al personale militare ovvero di concorso parzialmente riservato a condizione che il vincitore fruisca della riserva mentre la predetta indennità̀ non deve essere riconosciuta nel caso in cui il passaggio di grado avvenga per concorso pubblico ovvero senza valersi della riserva”.

Una indicazione che, ricorda ancora il TAR Lazio, è stata fatta propria da un precedente del Consiglio di Stato del 2022.

Applicando i principi dinanzi passati in rassegna non pare allora possa essere revocato in dubbio che il diritto all’indennità di trasferimento compete, oltre a chi partecipa a concorsi interamente riservati agli interni, anche a chi ha partecipato ai concorsi pubblici da Vice Ispettore risultando utilmente piazzato nella graduatoria della quota riservata al personale già appartenente alla Polizia di Stato. Sono quindi titolati a vedersi riconoscere questa indennità, tra gli altri, anche quanti tra i futuri Vice Ispettori in prova, che in atto stanno frequentando il 19° Corso di formazione, verranno assegnati a sedi diverse da quelle presso cui in precedenza prestavano servizio.

Segnaliamo, per quanto occorrer possa, che in attesa delle determinazioni che si riterrà di adottare, stiamo curando la distribuzione di un modello di costituzione in mora dell’Amministrazione, compilando e depositando il quale il singolo interessato potrà costituire in mora l’Amministrazione, salvaguardando i relativi diritti di credito maturati nell’ultimo quinquennio.

Ci pare in ogni caso indifferibile che codesto autorevole Organo attivi i competenti Uffici dipartimentali sollecitando una quanto più solerte riflessione su come allineare la prassi amministrativa alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza anche per quanti ancora sono nella condizione di poter far valere i crediti esigibili.

Una premura che vale a maggior ragione per i futuri Vice Ispettori in Prova del 19° Corso che soddisfano i requisiti su cui ci siamo testè soffermati.

A tacer d’altro crediamo sia anche interesse dell’Amministrazione evitare l’insorgenza di un massivo contenzioso – già ci sono studi legali che stanno raccogliendo le procure degli interessati, e non escludiamo di promuovere a nostra volta analoghe iniziative – relativamente al quale la soccombenza, con il carico aggiuntivo delle spese di lite, appare essere un più che probabile esito.”

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