Il cosiddetto Atto dovuto e le osservazioni del SIULP

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Il cosiddetto Atto dovuto e le osservazioni del SIULP rispetto al disegno di legge governativo per la modifica della disciplina relativa all’iscrizione nel registro notizie di reato

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Responsabile del Dipartimento Legalità e sicurezza di Fratelli d’Italia:

“Ci sia consentito innanzitutto di rivolgere sentiti ringraziamenti per l’attenzione che si sta ponendo ad una sentita e forte criticità che investe le donne e gli uomini in uniforme nell’ambito dell’espletamento del proprio dovere e anche per l’opportunità di poter contribuire ad arricchire e, speriamo migliorare, il provvedimento in esame.

Il progetto di legge che andremo appresso a commentare con alcune osservazioni che abbiamo elaborato esaminandone il telos rappresenta un apprezzabile segnale di attenzione verso una delle più avvertite difficoltà che incontrano gli operatori delle forze di polizia nella loro quotidianità lavorativa.

Da un lato, infatti, devono gestire l’esposizione al rischio fisico loro richiesta per contrastare le sempre più spregiudicate derive violente di soggetti che evidentemente non temono le conseguenze del loro agire. Sintomo palese di una oramai incolmabile divergenza tra le previsioni sanzionatorie individuate dal diritto sostanziale e la concreta applicazione delle stesse, che ha generato, senza tema di smentita, una vera e propria certezza di impunità in tutti coloro i quali aggrediscono lo Stato e chiunque lo rappresenti, oltre che ignari cittadini che hanno la sola colpa di trovarsi al momento sbagliato e nel posto sbagliato. Una asimmetria che a nostro sommesso avviso – sia consentita la digressione – dovrebbe essere posta al centro dell’agenda politica.

Dall’altro, ed è quello di cui oggi siamo a discutere, vedono il loro operato sottoposto ad una rigorosa, sistematica verifica tesa a giudicare ex post se il loro agito è o meno sussumibile negli schemi tipici della difesa legittima, dell’uso legittimo delle armi o dell’adempimento del dovere. Una sorta di esame autoptico che in genere viene eseguito ricostruendo a tavolino una scena di pochi secondi, senza inserire nelle variabili diagnostiche il condizionamento emotivo ed i tempi di reazione di chi in un battito di ciglia deve prendere decisioni che spesso fanno la differenza tra il vivere o il morire.

È bene chiarire sin da subito che a preoccupare le donne e gli uomini delle forze di polizia non è l’iscrizione nel registro degli indagati in sé, quanto le conseguenze che la stessa comporta. Lo abbiamo detto in più occasioni, e lo ribadiamo anche oggi: non chiediamo immunità o scudi penali più o meno protettivi, e per questo condividiamo la scelta che la modifica introdotta con questo provvedimento riguardi tutti i cittadini. Ma di poter restituire serenità ad una comunità di lavoratori che vive l’affannoso dilemma se davvero vale la pena di fare il proprio dovere con la certezza di dover essere per questo sottoposti al peso di defatiganti, demoralizzanti e onerose indagini, oltre che affrontare la gogna mediatica.

La rimodulazione dell’impianto dell’art. 335 cpp di cui si occupa l’A.C. 2485, pur attenuando i perversi effetti dell’attuale sistema, non appare destinato ad intaccare i fattori distorsivi che alimentano le soverchianti inquietudini degli operatori delle forze di polizia. Spiegheremo in seguito il perché, dopo aver passato in rassegna alcune delle fragilità che emergono dalla disamina della proposta legislativa.

Prima su tutte il termine perentorio di sette giorni entro i quali il P.M. dovrebbe concludere gli accertamenti preliminari per escludere l’antigiuridicità del fatto. Ci auguriamo di essere in errore, ma in base alla nostra esperienza ci sentiamo autorizzati ad affermare che margini cronologici così compressi siano incompatibili con i tempi richiesti per esami peritali medici, biologici, o balistici svolti nel rispetto delle garanzie difensive. La probabilità che all’atto pratico questa opzione finisca con il rimanere una mera petizione di principio è dunque elevata, ma a ciò si deve aggiungere il rischio di ottenere l’effetto esattamente opposto a quello che la norma persegue Trascorso tale termine, infatti, e non avendo potuto per questioni oggettivamente insormontabili effettuare gli accertamenti necessari, il P.M. si ritroverebbe nella condizione di obbligatorietà di iscrizione dell’appartenente alle forze di polizia coinvolto nella vicenda atteso che, a disporlo in modo perentorio, secondo l’attuale testo del provvedimento, sarebbe proprio la novella normativa che va a modificare l’attuale previsione dell’articolo 335.

A ciò si aggiunge un secondo livello di perplessità. Qual è la posizione, e quali sono le garanzie processuali riconosciute all’operatore nello spatium deliberandi entro cui il P.M. deve decidere se iscriverlo o meno nel registro degli indagati? L’art. 360 cpp, norma che disciplina gli accertamenti tecnici irripetibili, dispone infatti – al comma 1 – che “Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici”.

Ora è evidente che, laddove venisse approvata la modifica all’art. 335 cpp, l’operatore assumerebbe una posizione processuale non contemplata dall’elenco delle parti che hanno diritto ad essere informate dello svolgimento degli accertamenti irripetibili. E tantomeno avrebbe la possibilità, o per meglio dire non gli sarebbe riconosciuto il diritto ex art. 360, co. 3 cpp, di far partecipare il proprio difensore o il perito di parte da lui nominato agli accertamenti medesimi, formulando osservazioni e riserve. In tal senso sarebbe auspicabile, anche nel rispetto dei principi giurisprudenziali sanciti dalla Cassazione, modificare l’individuazione analitica delle parti (parte offesa, indagato, etc.) con una locuzione del tipo “tutte le parti interessate” così riuscendo a coniugare sia l’espletamento dell’atto irripetibile che il diritto alla difesa anche dell’appartenente alle forze di polizia o del cittadino che, nell’esercizio di una delle attuali scriminanti previste, possa comunque partecipare all’atto irripetibile senza necessariamente dover assumere la qualifica di indagato.

Un difetto di coordinamento su cui occorre inevitabilmente intervenire onde non provocare una irrecuperabile distonia. Una criticità per superare la quale il P.M. non avrebbe alternative all’iscrivere l’interessato nel registro degli indagati onde non precludere il futuro coinvolgimento processuale dell’operatore nel caso in cui gli esiti peritali restituissero elementi tali da individuare suoi profili di responsabilità penalmente rilevanti.

Invero, quando pure si riuscissero a risolvere le segnalate aporie, è presumibile che solo una minima parte di operatori potrebbero riuscire a beneficiare del novellato istituto processuale in narrativa. Resterebbe infatti elevato il numero di quanti, non essendovi un’evidenza immediata delle cause di esclusione dell’antigiuridicità del fatto, sarebbero comunque assoggettati all’ordinaria attività di indagine.

Ecco perché approfittiamo della tribuna che ci è stata concessa per tornare a riproporre gli stimoli che da tempo risalente abbiamo cercato, purtroppo senza riuscirci, di trasmettere al decisore politico ed ai gruppi parlamentari. Cercheremo di non abusare dello spazio offerto schematizzando le principali problematiche che gravano sul personale delle forze di polizia che viene indagato che potrebbero essere affrontate e risolte con interventi ordinamentali minimi.

Il nostro osservatorio ci ha consentito di conoscere esperienze drammatiche di poliziotti arrestati, condannati in primo grado, addirittura destituiti nelle more dell’appello e, alfine, assolti per non aver commesso il fatto. Le cronache di questi giorni offrono l’impietoso resoconto delle decine di migliaia di vittime di un sistema giudiziario in cui il processo finisce con l’essere una condanna a prescindere dall’esito che avrà se e quando si arriverà ad un giudicato sul merito. Una afflizione che per i poliziotti è ancora più penalizzante per la aberrante combinazione di oneri patrimoniali e ricadute sulla carriera.

Il primo problema che si trova a dover gestire chi viene indagato è, infatti, la corresponsione dell’anticipo al difensore di fiducia che deve nominare. Spese che ovviamente aumentano nel caso in cui sia poi disposto il rinvio a giudizio e si apra la fase processuale che, notoriamente, si proietta in un orizzonte temporale assai dilatato.

L’ordinamento prevede, è vero, forme di sostegno economico che si rivelano essere sostanzialmente effimere. L’erogazione dell’anticipo è infatti subordinata ad un iter burocratico che, nella migliore delle ipotesi, si conclude non prima di svariati mesi, e non sempre con esito favorevole. L’art. 18 del D.L. 67/1997, conv. in L. 135 del 23.05.1997, stabilisce infatti che “Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”. E quindi: il rimborso è rimesso alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che si avvale dell’inderogabile parere dell’Avvocatura erariale circa la sussistenza dei presupposti per l’erogazione e per la valutazione di congruità. Non solo.

Il già defatigante percorso amministrativo dianzi descritto è stato ulteriormente appesantito da un successivo intervento del legislatore, che con l’art. 3 bis del D.L. 31.03.2005, n. 45, conv. in L. 31.05.1989 n. 89, ha disposto che, se l’Avvocatura dello Stato non rilascia il richiesto parere entro 45 giorni, l’Amministrazione possa concedere non oltre il 30% del massimale previsto e solo dietro presentazione di vidimazione della parcella del consiglio dell’ordine. E questo quando il limite massimo erogabile a titolo di anticipo è fissato in € 10 mila, sempre che la capienza del fondo istituito con il l’art. 22 del D.L. 48 dell’11.04.2025, conv. dalla L. 80 del 9.06.2025 non sia esaurita, ovvero in € 5 mila negli altri casi.

Questo significa che il poliziotto indagato è costretto ad impegnative esposizioni patrimoniali sia perché per ottenere l’anticipo, sempre che l’Avvocatura ritenga vi siano i presupposti per erogarlo, deve attendere mesi, sia perché in ogni caso i pagamenti successivi eccedenti i limiti previsti come anticipazioni sono posti a suo esclusivo carico. Dovrà attendere la fine del processo ed essere assolto per avere non già quanto effettivamente ha speso, ma quanto verrà valutato congruo dall’Avvocatura dello Stato.

Esisterebbe anche la possibilità di avvalersi della copertura assicurativa stipulata dal Ministero dell’Interno. Ma l’apertura del sinistro è subordinata all’esaurimento delle vie amministrative interne. In altre parole, prima di poter bussare alla porta dell’assicurazione l’interessato deve essere in possesso del diniego espresso all’erogazione dell’anticipo da parte dell’Avvocatura. E deve poi attendere, come abbiamo avuto modo di verificare direttamente, almeno un paio di mesi prima che la sua richiesta sia evasa dal liquidatore.

Evitiamo di addentrarci nella disamina delle valutazioni dell’organo erariale, che in genere, quando non negano il diritto al rimborso, attuano un drastico ridimensionamento delle somme pagate. Ci accontentiamo di insistere per sollecitare la rimozione di ogni incombente burocratico per l’erogazione degli anticipi. Già questo sarebbe un sollievo che lenirebbe una parte delle sofferenze incontrate dai colleghi. E siccome in caso di condanna, o di mancata assoluzione, le esigue somme anticipate vengono ripetute anche, nel caso, aggredendo il trattamento di fine servizio accumulato, non si presentano problemi di natura contabile.

Basterebbe insomma abrogare l’art. 3 bis del D.L. 45/2005, l’utilità del quale è davvero difficile da spiegare, ed al contempo espungere dal testo dell’art. 18 D.L. 67/1997 la previsione che anche per l’erogazione dell’anticipo sia necessario il parere conforme dell’Avvocatura dello Stato.

Solo così si attenuerebbero le ansie che incombono sui malcapitati che, anche all’indomani dell’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 335 cpp, finirebbero comunque nel tritacarne della giustizia. Per uscirne, nella quasi totalità, con l’accertamento dell’estraneità ai fatti contestati, ma con ferite non rimarginabili inferte dal mortificante peso, morale ed economico, di un processo disumanizzante.

V’è poi un secondo, non meno importante, ambito critico, correlato all’assunzione della qualità di imputato. A seguito di rinvio a giudizio il poliziotto viene infatti, oltre al resto, anche escluso dalle procedure di scrutinio per l’avanzamento in carriera. Un problema che per il personale militare è stato rimosso con l’approvazione della L. 114 del 9.08.2024 (c.d. Legge Nordio) recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” che all’art. 7, per l’appunto, ha previsto l’esclusione dalle promozioni solo per chi sia stato almeno condannato in primo grado.

Una disparità di trattamento che paradossalmente vede offrire maggiori tutele a personale del comparto militare, statisticamente assai meno esposto al rischio giuridico con cui invece si confrontano gli operatori delle forze di polizia. E dato che, sempre ragionando su base statistica, le percentuali dei condannati rispetto a quanti vengono indagati sono pressoché irrilevanti, ci pare sarebbe preferibile rimuovere il blocco alla promozione, anche per evitare di procedere ad una ricostruzione di carriera a posteriori che comunque non restituirebbe le occasioni professionali perdute a causa della limitazione all’avanzamento imposta in una fase del processo in cui ancora non sono state definite responsabilità.

Con l’auspicio di aver contribuito ad offrire agli autorevoli proponenti spunti utili a rendere più solida la struttura dell’emananda novella, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che fosse ritenuto opportuno”.

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